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(Gazzetta Ufficiale n.298, edizione straordinaria
del 27 dicembre 1947; Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948) / Vuoi scaricare il testo
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COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
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Con le modificazioni
introdottevi con le leggi costituzionali:
·
9 febbraio 1963, n. 2:
"Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"(G.U.
n. 40 del 12 febbraio 1963);
·
27 dicembre 1963, n.
3: "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione
e istituzione della Regione Molise" (G.U. n. 3 del 4 gennaio
1964);
·
22 novembre 1967, n.
2 : "Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni
sulla Corte costituzionale" G.U. n. 294 del 25 novembre
1967);
·
16 gennaio 1989, n. 1:
"Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di
procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione"
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989);
·
4 novembre 1991, n. 1:
"Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione"
(G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991);
·
6 marzo 1992, n. 1: "Revisione
dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia
e indulto" (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992);
·
29 ottobre 1993, n. 3:
"Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" (G.U.
n. 256 del 30 ottobre 1993);
·
22 novembre 1999, n.1: "Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni" (G.U. n. 299 del
22 dicembre 1999);
·
23 novembre 1999, n. 2: "Inserimento
dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione"
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999);
·
17 gennaio 2000, n. 1: "Modifica
all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione
Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero" (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000).
NOTA:
I numeri riportati fra parentesi quadre indicano gli articoli della
Costituzione correlati.
PRINCIPI FONDAMENTALI
(Articoli 1 - 2 - 3 - 4
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9
- 10 - 11 - 12)
PARTE
I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
Rapporti civili
(Articoli 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28)
TITOLO II
Rapporti etico sociali
(Articoli 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34)
TITOLO III
Rapporti economici
(Articoli 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)
TITOLO IV
Rapporti politici
(Articoli 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54)
PARTE
II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
Il Parlamento
SEZIONE I
Le Camere
(Articoli 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69)
SEZIONE II
La formazione delle leggi
(Articoli 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82)
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
(Articoli 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91)
TITOLO III
Il Governo
SEZIONE I
Il Consiglio dei Ministri
(Articoli 92 - 93 - 94 - 95 - 96)
SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione
(Articoli 97 - 98)
SEZIONE III
Gli organi ausiliari
(Articoli 99 - 100)
TITOLO IV
La Magistratura
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale
(Articoli 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110)
SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione
(Articoli 111 - 112 - 113)
TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni
(Articoli 114
- 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133)
TITOLO VI
Garanzie costituzionali
SEZIONE I
La Corte costituzionale
(Articoli 134 - 135 - 136 - 137)
SEZIONE
II
Revisione
della Costituzione. Leggi costituzionali
(Articoli 138 - 139)
PARTE II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII -
IX - X - XI - XII - XIII - XIV -
XV - XVI - XVII - XVIII)
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione. |
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr.
XIV] e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29
c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt.
8, 19],
di opinioni politiche [cfr. art. 22],
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramento [cfr. art. 114
e segg., IX].
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Articolo 6 (*)
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche [cfr. X]
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Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr.
art. 138].
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Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge [cfr. artt. 19,
20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze. |
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt.
33, 34].
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici [cfr. art. 26].
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Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.
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Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria
[cfr. art. 111 c. 1, 2]
e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25
c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non
li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
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Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr.
artt. 13, 111
c. 2].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
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Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111
c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.
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Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o
di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni
politiche [cfr. art. 120 c. 2,
XIII c. 2].
Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr.
art. 35 c.4].
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Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
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Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale [cfr. artt. 19,
20, 39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
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Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr.
artt.8, 20].
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Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma
di attività [cfr. artt. 8, 19].
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Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111
c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
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Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
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Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi [ cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
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Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge [cfr. art.102].
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13
c.2].
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Articolo 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici
[cfr. art. 10 c.4]
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Articolo 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
[cfr. art. 13 c.4].
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
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Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici [cfr. art. 97
c. 2].
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Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
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Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
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Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo [cfr. art. 37].
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Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
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Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
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Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.
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Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.
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Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
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Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
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Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art.
18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
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Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
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Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].
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Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti [cfr. artt. 44, 47
c. 2].
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
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Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi
e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone
la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà [cfr. art. 42 cc. 2, 3].
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
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Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
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Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro
e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
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Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del Paese.
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Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età [cfr. artt. 56,
58, 71
c. 2, 75 cc. 1, 3,
138 c. 2, XIII c.1].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero
per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr. artt.
XII c. 2, XIII c. 1].
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Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale [cfr. artt. 18,
98 c. 3, XII c. 1].
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Articolo 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
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Articolo 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr.
artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1].
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro.
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Articolo 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
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Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.
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Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr.
artt. 63 c. 2, 64
cc. 2, 3] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione [cfr. artt. 83,
90 c. 2, 91, 104 c. 4, 135 cc. 1, 7].
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Articolo 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
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Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
[cfr. IV] .
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Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
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Articolo 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
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Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
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Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
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Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti [cfr. art. 77 c. 2].
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera,
è convocata di diritto anche l'altra.
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Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune
[cfr. art. 55 c. 2], il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [cfr.
art. 55 c. 2] possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale [cfr. artt. 64 c. 1,
73 c. 2, 79 c. 1, 83 c. 3, 90 c. 2, 138 cc. 1, 3 ].
I membri del Governo, anche se
non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che
lo richiedono.
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Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore [cfr. artt. 84 c. 2, 104 c. 7, 122 c. 2, 135 c. 6].
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
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Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità [cfr. art. 65].
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Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
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Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
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Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
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Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
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Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr.
art. 87 c. 4], a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale [cfr. artt. 99
c. 3, 121 c. 2].
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
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Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame
e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina
le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale [cfr. art. 138]
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr.
artt. 76, 79 ], di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr.
art. 81].
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Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dalla approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5, 138 c. 2 ].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
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Articolo 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art.
87 c. 2] chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
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Articolo 75
È indetto referendum popolare [71, 123, 132] per deliberare la abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquemila elettori o cinque Consigli regionali [76, 77, 121, 126 ss., 138].
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali [79, 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [56].
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato [cfr. art. 72 c. 4]
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere
[cfr. art. 76], emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt.
61 c. 2, 62
c. 2].
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Articolo 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr.
art. 87 c. 9] e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
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Articolo 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2].
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno
di legge.
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Articolo
80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali [cfr. art. 87 c. 8]
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi [cfr. artt. 72
c. 4, 75 c. 2, V].
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Articolo 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, 100 c. 2].
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
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Articolo 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina
fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
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Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt.55 c.2, 85].
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
[cfr. art. 85 c.2] eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [cfr.
II].
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
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Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati [cfr. art. 63
c.2] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali [cfr. art. 83 c.2],
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione, ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove [cfr. art. 61 c.1].
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati [cfr. art. 63
c.2] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione
[cfr. art. 85 c.3].
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Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato
e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71
c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di
legge [cfr. artt. 76, 77
] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione [cfr. artt. 75,
138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato
di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
[cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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Articolo 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura.
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Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo [cfr. artt.
76, 77
] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune [cfr. art. 55 c.2],
a maggioranza assoluta dei suoi membri [cfr. artt. 134, 135 c.7 ].
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Articolo 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune [cfr. art. 55 c.2].
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Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
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Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
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