Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione. |
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
|
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr.
XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1],
di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr.
artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22],
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
|
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
|
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento [cfr. art. 114 e segg., IX].
|
Articolo 6 (*)
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche [cfr. X]
|
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr.
art. 138].
|
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze. |
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt.
33, 34].
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione.
|
Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici [cfr. art. 26].
|
Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
|
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
|
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria
[cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti
dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art.
27 c. 3].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
|
Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
[cfr. artt. 13, 111 c. 2].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
|
Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1]
con le garanzie stabilite dalla legge.
|
Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].
Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr.
art. 35 c.4].
|
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
|
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
|
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
[cfr. artt.8, 20].
|
Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma
di attività [cfr. artt. 8, 19].
|
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive,
il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
|
Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
|
Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
|
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi [ cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
|
Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge [cfr. art.102].
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].
|
Articolo 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici
[cfr. art. 10 c.4]
|
Articolo 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
[cfr. art. 13 c.4].
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
|
Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici [cfr. art. 97 c. 2].
|
Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.
|
Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
|
Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo [cfr. art. 37].
|
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
|
Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e
per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
|
Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.
|
Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.
|
Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
|
Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
|
Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
|
Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art.
18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
|
Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
|
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].
|
Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
|
Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
|
Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà [cfr. art. 42 cc. 2, 3].
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
|
Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
|
Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro
e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi
e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
|
Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del Paese.
|
Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età [cfr. artt. 56, 58, 71 c.
2, 75 cc. 1, 3, 138 c. 2, XIII c.1].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr.
artt. XII c. 2, XIII c. 1].
|
Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1].
|
Articolo 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
|
Articolo 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr.
artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135
cc. 1, 2, 6, XIII c. 1].
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro.
|
Articolo 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
|
Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
|
Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.
|
Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr.
artt. 63 c. 2, 64 cc. 2, 3] dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [cfr. artt. 83,
90 c. 2, 91, 104 c. 4, 135 cc. 1, 7].
|
Articolo 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni
di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
|
Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
[cfr. IV] .
|
Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di
età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
|
Articolo 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
|
Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
|
Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art.
87 c. 3].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
|
Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti [cfr. art. 77 c. 2].
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera,
è convocata di diritto anche l'altra.
|
Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune
[cfr. art. 55 c. 2], il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
|
Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [cfr.
art. 55 c. 2] possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale [cfr. artt. 64 c. 1, 73 c. 2, 79 c. 1, 83 c. 3,
90 c. 2, 138 cc. 1, 3 ].
I membri del Governo, anche
se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
|
Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore [cfr. artt. 84 c.
2, 104 c. 7, 122 c. 2, 135 c. 6].
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
|
Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità [cfr. art. 65].
|
Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
|
Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
|
Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
|
Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
|
Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr.
art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [cfr.
artt. 99 c. 3, 121 c. 2].
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
|
Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame
e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso
e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76,
79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
[cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi
[cfr. art. 81].
|
Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dalla approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5,
138 c. 2 ].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72
c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
|
Articolo 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art.
87 c. 2] chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
|
Articolo 75
È indetto referendum popolare [71, 123, 132] per deliberare
la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquemila elettori
o cinque Consigli regionali [76, 77, 121, 126 ss., 138].
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali [79, 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [56].
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato [cfr. art. 72 c. 4] al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
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Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere
[cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt.
61 c. 2, 62 c. 2].
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Articolo 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr.
art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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Articolo 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art.
75 c. 2].
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno
di legge.
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Articolo
80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali [cfr. art. 87 c. 8] che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, V].
|
Articolo 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo [cfr. artt. 72 c. 4, 75
c. 2, 100 c. 2].
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
|
Articolo 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina
fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
|
Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt.55 c.2, 85].
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
[cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d'Aosta ha un solo delegato [cfr. II].
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
|
Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
|
Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [cfr.
art. 83 c.2], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione, ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove [cfr. art. 61 c.1]. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
|
Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [cfr. art.
85 c.3].
|
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato
e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74
c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2
] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt.
76, 77 ] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato
di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
[cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
|
Articolo 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura.
|
Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo [cfr. artt.
76, 77 ] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
|
Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune [cfr. art. 55 c.2], a maggioranza
assoluta dei suoi membri [cfr. artt. 134, 135 c.7 ].
|
Articolo 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune [cfr. art. 55 c.2].
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Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
|
Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
|
Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno
un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
|
Articolo 95
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo
e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri [cfr. art. 89].
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].
|
Articolo 96
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
|
Articolo 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [cfr. art. 95 c.3], in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari [cfr. art. 28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [cfr.
art. 51 c.1 ].
|
Articolo 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari
di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia,
i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero [cfr.
art. 49].
|
Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo
per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa [cfr. art. 71 c.1]
e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
|
Articolo 100
Il Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1]
è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita
il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo,
e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [cfr. art.
81 c.1].
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo [cfr. art. 108
c.2].
|
Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
|
Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario
[cfr. art. 108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
|
Articolo 103
Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1]
e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1,
111 c.3, 113, 125 c.2 ].
La Corte dei conti [cfr. art. 100 c.2] ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3].
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2].
|
Articolo 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr.
artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente
della Repubblica [cfr. art. 87 c.10].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr.
art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
|
Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni,
le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106,
107].
|
Articolo 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art.
108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
|
Articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi
o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie
di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
|
Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge [cfr. VII c.1].
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali [cfr. art. 100 c.3], del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia [cfr. art. 102 c.2,3]
|
Articolo 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
|
Articolo 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr.
art. 107 c.2] l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
|
Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata
a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni
a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio
di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa
e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato
non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio
da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3 ].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3].
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2 ].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].
|
Articolo 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
|
Articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa
[cfr. artt. 24 c.1, 103 c.1,2, 125 c.2 ].
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e
con gli effetti previsti dalla legge stessa.
|
Articolo 114
La Repubblica si riparte in Regioni [cfr. art.
131], Province e Comuni.
|
Articolo 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
|
Articolo 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige,
al Friuli-Venezia-Giulia [cfr. X] e alla Valle d'Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
|
Articolo 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali [cfr. art. 133 c.2];
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione.
|
Articolo 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per
le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio
di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali,
o valendosi dei loro uffici [cfr. art. 129, VIII c.2,3 ]
|
Articolo 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme
e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano
con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote
di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per
le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente
per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha
un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con legge della Repubblica.
|
Articolo 120
La Regione non può istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni [cfr. art. 16 c.1].
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare
in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
|
Articolo 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione [cfr. art. 117] e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione [cfr. artt. 75 c.1, 83 c.2,
122 c.5, 123 c.2, 132, 138 c.2 ] e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere [cfr. art. 71 c.1].
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga
le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione [cfr. art.
118 c.2], conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
|
Articolo 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità [cfr. artt. 84 c.2, 104 c.7, 135 c.6
] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
|
Articolo 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con
la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
|
Articolo 124
Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo
della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate
dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione
[cfr. art. 118].
|
Articolo 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo
dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo
di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
|
Articolo 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte
o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
|
Articolo 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Commissario [cfr. art. 124] che, salvo il caso di
opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla
sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una
legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza
della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni [cfr. art. 117], la rinvia
al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione
del visto.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può,
nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale [cfr. artt.
134, 136 ], o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi
sia la competenza.
|
Articolo 128
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito
dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che
ne determinano le funzioni.
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Articolo 129
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise
in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per
un ulteriore decentramento [cfr. art. 118].
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Articolo 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti
da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata,
il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni
e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato
il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli
enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
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Articolo 131
Sono costituite le seguenti
Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta
[cfr. artt. 57 c.3, 83
c.2, 116 ];
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige [cfr. art. 116
];
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia [cfr. art. 116,
X ];
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi [cfr.
IV ];
Molise [cfr. art. 57 c.3, IV ];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [cfr.
art. 116 ];
Sardegna [cfr.
art. 116 ].
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Articolo 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione
di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse [cfr. XI ].
Si può, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione
ed aggregati ad un'altra.
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Articolo 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,
sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
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Articolo 134
La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76,
77 ], dello Stato e
delle Regioni [cfr. art. 127 ];
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione [cfr. art. 90].
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Articolo 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2]
e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra
i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini
di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica
ed ufficio indicati dalla legge [cfr. art. 84 c.2].
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
[cfr. art. ]90 intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore
[cfr. art. 58 c.2], che il Parlamento compila ogni
nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
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Articolo 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge [cfr.
art. 134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
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Articolo 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non
è ammessa alcuna impugnazione.
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Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi,
e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata
[cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
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Articolo 139
La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente
della Repubblica e ne assume il titolo.
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II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
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III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per
la difesa dello Stato.
Sono nominati
altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura
alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.
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IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione.
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V
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La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
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VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all'articolo 111.
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VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha
luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata
in vigore della Costituzione.
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VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni
che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale
da quello dello Stato e degli enti locali.
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IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
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X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'
articolo116, si applicano provvisoriamente le norme generali
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
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XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza
il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
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XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge,
per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
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XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori
e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai
loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno
nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli
ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il
2 giugno 1946, sono nulli.
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XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
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XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
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XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.
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XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la
elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza
dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano
in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte
di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
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XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini
e dagli organi dello Stato.
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