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A
– NORME A TUTELA DELL'UTENTE
- L'utente ha
il diritto alla difesa della propria privacy mediante la garanzia
del segreto professionale: nulla di ciò che avviene alla
presenza del formatore, mentre questi svolge il proprio compito
professionale, può essere divulgato a terzi in forma nominativa.
- L'utente ha
il diritto alla propria libertà e integrità psicofisica.
Il formatore non può costringere l'utente ad alcunché,
facendo ricorso alla forza fisica e al convincimento forzato; egli
deve altresì astenersi da ogni rapporto personale privato
al di fuori della situazione di lavoro.
- L'utente deve
scegliere liberamente di lavorare con il formatore, deve essere
lasciato libero di comportarsi come crede e di sottrarsi in ogni
momento all'attività formativa.
- L'utente ha
il diritto a fruire di una accertata competenza professionale: il
formatore non potrà in nessun modo impegnarsi in ruoli o
funzioni per cui non sia preparato con certificazione. Il curriculum
vitae del formatore deve poter essere consultabile in ogni momento
dagli utenti.
- L'utente ha
il diritto all'informazione preventiva, precisa ed esauriente circa
le attività di formazione nelle quali viene coinvolto.
- L'utente ha
il diritto al rispetto integrale, da parte del formatore, del contratto
formativo: ogni variazione del programma, del calendario, degli
orari, della sede deve essere negoziata. In nessun caso l'attività
formativa dovrà essere utilizzata per altre azioni come la
selezione, la misura del potenziale, lo sviluppo della carriera.
Durante l'azione formativa in aula e consentita la sola presenza
di formatori professionali o di formatori in training nella veste
di osservatori silenziosi.
B
– NORME A TUTELA DEL COMMITTENTE
- Il cliente
ha diritto alla riservatezza che deve essere garantita mediante
il rispetto del segreto professionale: nulla di ciò che viene
detto dal committente deve essere divulgato a terzi senza esplicita
autorizzazione.
- Il committente
e il titolare dell'intervento di formazione: ogni relazione, articolo,
saggio, rapporto che divulga l'intervento in forma che consenta
il riconoscimento del cliente deve essere esplicitamente autorizzato.
- Il cliente
ha il diritto a fruire di una accertata competenza: il formatore
si asterrà dal fornire prestazioni per le quali non ha una
specifica preparazione. La veridicità del curriculum vitae
fornito dal formatore e un obbligo non derogabile.
C
– NORME A TUTELA DEI COLLEGHI
- Il formatore
deve astenersi da ogni maldicenza, critica o pettegolezzo relativo
a colleghi a meno che non sia in grado di provarne la fondatezza.
- Il formatore
che opera come terzo per un ente o gruppo di formatori non potrà
negoziare col cliente, né con i partecipanti, alcuna prestazione
personale diretta per almeno un anno, salvo autorizzazione. Qualsiasi
rapporto, relazione, articolo o libro venga pubblicato in conseguenza
di un'azione formativa deve contenere la citazione di tutti i formatori
coinvolti nell'intervento e deve recare le firme di tutti coloro
che hanno materialmente preso parte alla scrittura, e solo di costoro.
D
– NORME A TUTELA DELLA DIGNITÀ PROFESSIONALE
- Il formatore
non deve, nella sua veste professionale, prestarsi a favorire partiti,
gruppi politici o candidati a elezioni.
- Il formatore
deve astenersi dal prestare la propria opera per incarichi diversi
da quelli della sua mansione.
- Il formatore
non deve in nessun caso mettere in atto comportamenti considerati
illegali dalla legislazione penale o civile dello Stato italiano.
- Nessun formatore
può screditare l'ente di cui fa parte mediante maldicenze,
critiche o pettegolezzi dei quali non e in grado di provare la fondatezza.
precedente
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Semestre
di Orientamento
della Scuola di psicosociologia
SPS – ARIPS
(sedi MI, BS, NA, RC)
Encounter
Group, Teoria dei gruppi, Teoria e pratica della Comunicazione, Processi
decisionali, Teoria della Formazione, T-Group.
Al
termine della fase orientativa è possibile progettare un iter
personalizzato.

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