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A - Codice deontologico dell’animatore professionale

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Codice Deontologico dell'Animatore

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A – NORME A TUTELA DELL’UTENTE

1 - l’utente ha il diritto alla difesa della propria privacy mediante la garanzia del segreto professionale: nulla di ciò che avviene alla presenza dell’animatore mentre svolge il proprio compito professionale può essere divulgato a terzi in forma nominativa salvo nei casi di professionisti a loro volta soggetti al vincolo  del segreto professionale.
2 - L’utente ha diritto alla propria libertà ed integrità psicofisica. L’animatore non può costringere  l’utente ad alcunché; egli deve altresì astenersi da rapporti personali privati al di fuori  della relazione di lavoro. L’utente deve scegliere  liberamente di lavorare con l’animatore e deve essere lasciato libero di comportarsi  come crede e di sottrarsi  in ogni momento all’attività di animazione.

3  -   L’utente ha il diritto ha fruire di una accertata competenza professionale: l’animatore non può in nessun modo impegnarsi in ruoli o funzioni per cui non sia specificamente preparato.

4  -   L’utente ha diritto all’informazione precisa ed esauriente circa le attività di animazione nelle quali viene coinvolto.

B- NORME A TUTELA DEL COMMITTENTE

1 -  Il committente ha il diritto alla riservatezza che deve essere garantita  mediante il rispetto del  segreto professionale : nulla di ciò che viene detto dal committente  deve essere divulgato  a terzi senza esplicita autorizzazione.
2 -  Il  committente è il titolare dell’intervento di animazione: ogni relazione, articolo, saggio, rapporto  che divulga l’intervento in forma che consenta il suo riconoscimento deve essere esplicitamente  autorizzato.

3 – Il committente ha il diritto a fruire di una accertata competenza: L’animatore deve astenersi  dal fornire prestazioni per le quali non ha specifica preparazione . La veridicità del curriculum vitae fornito dall’animatore è un obbligo non derogabile.

C. NORME A TUTELA DEI COLLEGHI

1- L’animatore  deve astenersi da ogni atto lesivo del buon nome dei colleghi; altresì deve astenersi  da ogni accusa o critica a meno che non sia in grado  di provarne la fondatezza.
2- l’animatore non può prestare la propria opera professionale ad un costo inferiore a quello previsto dai contratti sindacali  o dalle tariffe professionali fissate annualmente dalla SIA.

3- Le organizzazioni degli animatori non possono  retribuire i propri animatori a costi inferiori a quelli sindacali o a  quelli fissati  annualmente dalla SIA:

4- L’animatore non può prestare la propria opera gratuitamente laddove questo pregiudichi la retribuzione di altri animatori

D. NORME A TUTELA DELLA  DIGNITÀ’ PROFESSIONALE

1- l’animatore non deve , nella sua veste  professionale ,prestarsi a favore di partiti, gruppi politici o candidati ad elezioni.
2- L’animatore deve astenersi dal prestare la propria opera per incarichi diversi da quelli della sua mansione.

3- L’animatore non deve in nessun caso mettere in atto comportamenti considerati illegali dalla legislazione penale o civile dello Stato Italiano.

Poiché nessun codice diventa operante senza la previsione di sanzioni si ipotizza che queste siano comminate dal Consiglio Direttivo della SIA. Mediante azioni  e reprimende pubbliche.

Norme procedure e sanzioni riguardanti l’applicazione del codice per i soci della  S.I.A.

NORME
1- Il  socio deve astenersi da ogni atto lesivo  del buon nome della S.I.A.; altresì deve

astenersi da ogni accusa o critica a meno che non sia in grado di provarne la  fondatezza.

2- Nessun socio può organizzare e promuovere  attività di aggregazione e/o rappresentanza  politico / sindacale  di animatori al di fuori della S.I.A. e senza l’autorizzazione degli organi  statutari preposti.

PROCEDURE
Nel caso di violazioni al presente codice deontologico, verso i soci S.I.A. verrebbe attuata la seguente procedura:

1- istruttoria su iniziativa del Consiglio Direttivo, di un Delegato o su segnalazione  di almeno 5  soci  effettivi;

2- decisione motivata da parte del Consiglio Direttivo

3- Decisione definitiva dei  Probiviri su ricorso del sanzionato.

SANZIONI
Le sanzioni comminabili  sono le seguenti da scegliere  in relazione alla gravità della trasgressione.

1- censura pubblica con richiesta di cessazione del comportamento trasgressivo;

2- multa pecuniaria con richiesta di cessazione del comportamento trasgressivo;

3- radiazione dalla S.I.A. per indegnità