S.I.A - STATUTO
|
Proposte
e Novità |
Natura e finalità
Art. 1
E" costituita la " SOCIETÀ" ITALIANA
DI ANIMAZIONE S.I.A." con sede legale presso l’Ufficio del Presidente in carica.
Art. 2
La Società che ha forma giuridica
di associazione, non ha scopi di lucro.
Art. 3
I fini della S.I.A. sono:
a) la costituzione di una rete nazionale di
agenzie, gruppi, associazioni, enti che operano nel campo dell’animazione;
b) la conoscenza, il collegamento, l’interscambio
tra i soci;
c) la difesa e la tutela professionale;
d) la rappresentanza politico istituzionale;
e) la promozione della professione , delle
attività di animazione e di formazione collegate;
f) la ricerca, lo sviluppo e la produzione
di nuovi ambiti e metodi di intervento.
Art. 4
Possono diventare soci effettivi tutti coloro
che, fattane richiesta nei modi stabiliti dal Regolamento ,
Art. 7
Organi della S.I.A. sono:
1. l’Assemblea Generale composta dai soci effettivi;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente;
4. la Consulta dei Delegati;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Collegio dei Sindaci.
Vengono ritenuti idonei dal Consiglio
Direttivo Nazionale a suo insindacabile giudizio.
Art . 5
I soci – che non possono essere che gruppi,
cooperative, associazioni e società anche di fatto con esclusione di
persone fisiche – possono avere la qualifica di effettivi o aderenti .I
soci effettivi hanno tutti i diritti e i doveri stabiliti per legge per
i membri delle associazioni. I soci aderenti sono solo fruitori delle
diverse attività associative.
Per richiedere l’ammissione alla S.I.A. con
la qualifica di socio effettivo è necessario avere la delega di
un gruppo formale o, in via transitoria, informale, di animatori pubblici o
privati, professionali o volontari. Le modalità della delega vengono
stabilite nel Regolamento.
Art. 6
La qualifica di socio si perde:
a) per recesso del socio stesso;
b) per espulsione deliberata con motivazione
dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Collegio dei Probiviri;
c) per mancato pagamento della quota annua
di iscrizione
ORGANI
Art. 7
Organi della S.I.A. sono:
1. l’Assemblea Generale composta dai soci effettivi;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente
4. la Consulta dei Delegati;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Collegio dei Sindaci.
Art. 8
L’Assemblea Generale è l’organo decisionale
dell’Associazione. Ad essa spetta di deliberare sugli orientamenti generali,
sui bilanci e sulla composizione del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio
dei Probiviri e di quello dei Sindaci. Si riunisce almeno una volta l’anno ed
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta tre
membri del Consiglio Direttivo Nazionale o un quinto dei soci effettivi.
L’assemblea è costituita validamente
con convocazione epistolare inviata almeno 60 giorni prima e con la presenza
della metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione;
con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. Sono soci aventi diritto
tutti gli iscritti da almeno sei mesi, in regola con il versamento della quota
annua di iscrizione.
L’Assemblea ha il potere di sfiduciare il Consiglio
Direttivo richiedendo nuove elezioni.
Tale decisione deve essere presa solo in un’assemblea
che abbia all’ordine del giorno tale tema.
Art. 9
L’assemblea può deliberare che le proprie
decisioni vengano prese tramite posta.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo
esecutivo che realizza le indicazioni dell’Assemblea Generale e programma le
attività dell’Associazione. Esso è composto da sette membri e
resta normalmente in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente o tre membri ne facciano
richiesta. Esso è convocato dal Presidente tramite raccomandata inviata
almeno trenta giorni prima del giorno prescelto per la riunione . Le riunioni
del Consiglio Direttivo sono valide solo con la presenza della metà
più uno degli aventi diritto. Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo
sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente
prevale.
Art. 11
In caso di dimissioni, decessi o dichiarazioni
di decadenza relativa ad uno o più membri del Consiglio Direttivo,
l’organo resta validamente in carica fino a un minimo di quattro membri. Con
meno di quattro Consiglieri il Consiglio Direttivo risulta automaticamente decaduto.
Nei suddetti casi i Consiglieri restanti possono decidere di reintegrare il
Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti disponibile e via esaurendo.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge il
Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed ogni altra carica
interna a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate
e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Solo nel caso del Presidente
e del Segretario Generale è richiesta la maggioranza della metà
più uno dei Consiglieri in carica, per la sostituzione. Inoltre la sostituzione
di questi incarichi deve essere decisa in una riunione nella quale tale
ipotesi è prevista nell’OdG; nella stessa riunione il Consiglio Direttivo
è tenuto alla elezione delle nuove cariche. Il Vice-Presidente
è un Consigliere col compito di rappresentare il Presidente nei casi
di impedimento o per delega di quest’ultimo.
Il Segretario Generale è un consigliere
che ha la responsabilità della contabilità e della tenuta dei
libri associativi e degli archivi.
Art. 13
Il Presidente è scelto dal Consiglio
Direttivo a maggioranza semplice fra i suoi membri. Egli rappresenta l’Associazione
di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma libera per essa; attua concretamente
le attività programmate dal Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede
le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, nonché della Consulta
dei Delegati. Inoltre dirige la struttura organizzativa dell’Associazione utilizzando
la collaborazione dei soci e di operatori esterni , volontari o retribuiti,
del cui operato è responsabile verso il Consiglio Direttivo.
Il Presidente resta in carica per il periodo
in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Egli può
dimettersi, ma in tal caso resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente
. Può ottenere la sfiducia della metà più uno dei
Consiglieri aventi diritto, nei modi previsti dall’art.12.
Art. 14
La S.I.A. si organizza sul territorio nazionale
mediante delegazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare a
suo insindacabile giudizio Delegati per area geografica (Comune, Provincia,
Regione) o per settori di interesse scientifico-professionale. I Delegati hanno
il compito di promuovere la S.I.A. e le iniziative del Consiglio Direttivo Nazionale,
rappresentare localmente l’Associazione e suggerire al Consiglio Direttivo Nazionale
iniziative a carattere politico, culturale o professionale. I Delegati operano
sulla base della fiducia ad essi accordata dal Consiglio Direttivo Nazionale;
essi vengono nominati o sostituiti tramite lettera del Presidente.
L’insieme dei Delegati costituisce la
Consulta Nazionale dei Delegati che viene riunita almeno una volta l’anno
dal Presidente. La Consulta ha compiti di suggerimento e proposta, di
critica e di stimolo all'operato del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 15
Il Collegio dei Probiviri è composto
da tre membri e resta in carica quattro anni . Esso è composto
anche da non soci della S.I.A., e viene eletto dall’Assemblea Generale dei soci.
Esso ha compiti di vigilanza sulla legalità statuaria e sulla condotta
etico-professionale dei soci. Il Collegio può essere interpellato dai
soci , ma può anche intervenire su iniziativa autonoma . Esso può
esprimere pareri, inviare messaggi e consigli, prendere decisioni inappellabili.
Tutte le espressioni del Collegio devono essere divulgate presso i soci attraverso
i canali associativi.
Il collegio è presieduto dal membro
più anziano. Circa i pareri, i messaggi ed i consigli,esso delibera a
maggioranza , mentre per le decisioni inappellabili esso deve procedere all’unanimità.
Il Collegio può prendere due tipi di decisioni inappellabili:
a) espulsione di un socio per indegnità
etico-professionale o per comportamento associativo inaccettabile;
b) annullamento di delibere prese dal Consiglio
Direttivo in contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto o con lo spirito
e la lettera delle decisioni assembleari.
Decisioni del tipo descritto nei commi a) e
b) devono essere prese all’unanimità dai tre membri del Collegio, dopo
un’approfondita istruttoria di cui deve essere comunicato l’avvio agli interessati
.
Art. 16
Il Collegio dei Sindaci è composto di
tre membri e resta in carica per quattro anni. Esso può anche essere
composto da non soci, e viene eletto dall’Assemblea dei soci. Il Collegio dei
Sindaci ha compiti di vigilanza amministrativa contabile e finanziaria. Esso
controlla gli adempimenti amministrativi del Consiglio Direttivo e ne fa una
relazione triennale all’Assemblea. Nei casi di irregolarità accertate
all’unanimità dai tre membri del Collegio, esso può investire
il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal membro
più anziano.
Art. 17
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto
si rimanda al Regolamento interno, la formulazione e le successive modificazioni
del quale sono di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo esplicite
decisioni dell’Assemblea.
AMMINISTRAZIONE
ART. 18
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito da:
a) le quote annuali dei soci la cui entità
è stabilita entro il 31 gennaio di ogni anno dal
Consiglio Direttivo ;
b) elargizioni e sovvenzioni che il Consiglio
Direttivo riterrà di accettare;
c) provenienti da iniziative Promosse dall’Associazione
compatibili con i fini indicati dagli art.2 e 3 e con le indicazioni generali
dell’Assemblea Generale.
ART. 19
Dell’Amministrazione è responsabile
il Presidente che può fare uso a tale scopo del personale dell’Associazione.
ART. 20
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno e entro il 31 gennaio l’Assemblea Generale dovrà essere
convocata per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
ART.21
Il bilancio preventivo dovrà essere
proposto dal Presidente al Consiglio Direttivo e, dopo l’approvazione
, presentato all’Assemblea per la ratifica.
ART. 22
Del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea,
il Consiglio Direttivo ha un compito di controllo, il Presidente di attuazione.
ART. 23
Le modifiche al presente Statuto
potranno essere decise dalla metà più uno dei soci aventi diritto.
ART. 24
In caso di scioglimento dell’Associazione
il patrimonio verrà devoluto ad istituzioni culturali.
ART. 25
Per quanto non previsto valgono le norme stabilite
dal Codice in materia di associazione.
Milano li, 6 aprile 1989