S.I.A  -  STATUTO

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Statuto

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Codice Deontologico dell'Animatore

Proposte e Novità

aiatel

Natura  e  finalità
Art. 1
E" costituita la " SOCIETÀ" ITALIANA DI ANIMAZIONE S.I.A." con sede legale presso l’Ufficio del Presidente in carica.
Art. 2
La  Società che ha forma giuridica di associazione, non ha scopi di lucro.
Art. 3
I fini della S.I.A.  sono:
a) la costituzione di una rete nazionale di agenzie, gruppi, associazioni, enti che operano nel campo dell’animazione;
b) la conoscenza, il collegamento, l’interscambio tra i soci;
c) la difesa e la tutela professionale;
d) la rappresentanza politico istituzionale;
e) la promozione della professione , delle attività di animazione e di formazione collegate;
f) la ricerca, lo sviluppo e la produzione di nuovi ambiti e metodi di intervento.
Art. 4
Possono diventare soci effettivi tutti coloro che, fattane richiesta nei modi stabiliti dal Regolamento ,
Art. 7
Organi  della S.I.A. sono:
1. l’Assemblea Generale composta dai soci effettivi;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente;
4. la Consulta dei Delegati;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Collegio dei Sindaci.
Vengono  ritenuti idonei dal Consiglio  Direttivo Nazionale a suo insindacabile giudizio.
Art . 5
I soci – che non possono essere che gruppi, cooperative, associazioni e società anche di fatto con esclusione di persone fisiche – possono avere la qualifica di effettivi  o aderenti .I soci effettivi hanno tutti i diritti e i doveri stabiliti  per legge per i membri delle associazioni. I  soci aderenti sono solo fruitori delle diverse attività associative.
Per richiedere l’ammissione alla S.I.A. con la qualifica di socio  effettivo è necessario avere la delega di un gruppo formale o, in via transitoria, informale, di animatori pubblici o privati, professionali o volontari. Le modalità della delega vengono stabilite nel Regolamento.
Art. 6
La  qualifica  di socio si perde:
a) per recesso del socio stesso;
b) per espulsione deliberata con motivazione dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Collegio  dei Probiviri;
c) per mancato pagamento della quota annua di iscrizione

ORGANI
Art. 7
Organi della S.I.A. sono:
1. l’Assemblea Generale composta dai soci effettivi;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente
4. la  Consulta dei Delegati;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Collegio dei Sindaci.
Art. 8
L’Assemblea Generale è l’organo decisionale dell’Associazione. Ad essa spetta di deliberare sugli orientamenti generali, sui bilanci e sulla composizione del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri e di quello dei Sindaci. Si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta tre membri del Consiglio Direttivo Nazionale o un quinto dei soci effettivi.
L’assemblea è costituita validamente con convocazione epistolare inviata almeno 60 giorni prima e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione; con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. Sono soci aventi diritto tutti gli iscritti da almeno sei mesi, in regola con il versamento della quota annua di iscrizione.
L’Assemblea ha il potere di sfiduciare il Consiglio Direttivo richiedendo nuove elezioni.
Tale decisione deve essere presa solo in un’assemblea  che abbia all’ordine del giorno tale tema.
Art. 9
L’assemblea può deliberare che le proprie decisioni vengano prese tramite posta.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo che realizza le indicazioni dell’Assemblea Generale e programma le attività dell’Associazione. Esso è composto da sette membri e resta normalmente in carica  tre anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente o tre membri ne facciano richiesta. Esso è convocato dal Presidente tramite raccomandata inviata almeno trenta giorni prima del giorno prescelto per la riunione . Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo con la presenza  della metà più uno degli  aventi diritto. Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente prevale.
Art. 11
In caso di dimissioni, decessi o dichiarazioni  di decadenza  relativa ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, l’organo resta validamente in carica fino a un minimo di quattro membri. Con meno di quattro Consiglieri il Consiglio Direttivo risulta automaticamente decaduto. Nei suddetti casi i Consiglieri restanti possono decidere di reintegrare il Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti disponibile e via esaurendo.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed ogni altra carica interna  a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Solo nel caso del Presidente e del Segretario Generale è richiesta la maggioranza della metà più uno dei Consiglieri in carica, per la sostituzione. Inoltre la sostituzione di questi incarichi deve essere decisa in una riunione  nella quale tale ipotesi è prevista nell’OdG; nella stessa riunione il Consiglio Direttivo è tenuto alla elezione delle nuove cariche. Il Vice-Presidente  è un Consigliere col compito di rappresentare il Presidente nei casi di impedimento o per delega di quest’ultimo.
Il Segretario Generale è un consigliere che ha la responsabilità della contabilità e della tenuta dei libri associativi e degli archivi.
Art. 13
Il Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice fra i suoi membri. Egli rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma libera per essa; attua concretamente le attività programmate dal Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, nonché della Consulta dei Delegati. Inoltre dirige la struttura organizzativa dell’Associazione utilizzando la collaborazione dei soci e di operatori esterni , volontari o retribuiti, del cui operato è responsabile verso il Consiglio Direttivo.
Il Presidente resta in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Egli può dimettersi, ma in tal caso resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente . Può ottenere la sfiducia  della metà più uno dei Consiglieri aventi  diritto, nei modi previsti dall’art.12.
Art. 14
La S.I.A. si organizza sul territorio nazionale mediante delegazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare a suo insindacabile  giudizio Delegati per area geografica (Comune, Provincia, Regione) o per settori di interesse scientifico-professionale. I Delegati hanno il compito di promuovere la S.I.A. e le iniziative del Consiglio Direttivo Nazionale, rappresentare localmente l’Associazione e suggerire al Consiglio Direttivo Nazionale iniziative a carattere politico, culturale o professionale. I Delegati operano sulla base della fiducia ad essi accordata dal Consiglio Direttivo Nazionale; essi vengono nominati o sostituiti tramite lettera del Presidente.
L’insieme dei Delegati  costituisce la Consulta  Nazionale dei Delegati che viene riunita almeno una volta l’anno dal Presidente. La Consulta ha compiti  di suggerimento e proposta, di critica e di stimolo all'operato del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 15
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e resta in carica  quattro anni . Esso è composto  anche da non soci della S.I.A., e viene eletto dall’Assemblea Generale dei soci. Esso ha compiti di vigilanza sulla legalità statuaria e sulla condotta etico-professionale dei soci. Il Collegio può essere interpellato dai soci , ma può anche intervenire su iniziativa autonoma . Esso può esprimere pareri, inviare messaggi e consigli, prendere decisioni inappellabili. Tutte le espressioni del Collegio devono essere divulgate presso i soci attraverso i canali associativi.
Il collegio è presieduto dal membro più anziano. Circa i pareri, i messaggi ed i consigli,esso delibera a maggioranza , mentre per le decisioni inappellabili esso deve procedere all’unanimità. Il Collegio può prendere due tipi di decisioni inappellabili:
a) espulsione di un socio per indegnità etico-professionale o per comportamento associativo inaccettabile;
b) annullamento di delibere prese dal Consiglio Direttivo in contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto o con lo spirito e la lettera delle decisioni  assembleari.
Decisioni del tipo descritto nei commi a) e b) devono essere prese all’unanimità dai tre membri del Collegio, dopo un’approfondita istruttoria di cui deve essere comunicato l’avvio agli interessati .
Art. 16
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri e resta in carica per quattro anni. Esso può anche essere composto da non soci, e viene eletto dall’Assemblea dei soci. Il Collegio dei Sindaci ha compiti di vigilanza amministrativa contabile e finanziaria. Esso controlla gli adempimenti amministrativi del Consiglio Direttivo e ne fa una relazione triennale all’Assemblea. Nei casi di irregolarità accertate all’unanimità dai tre membri del Collegio, esso può investire il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal membro più anziano.
Art. 17
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si rimanda al Regolamento interno, la formulazione e le successive modificazioni del quale sono di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo esplicite decisioni dell’Assemblea.

AMMINISTRAZIONE
ART. 18
Il  patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) le quote annuali dei soci  la cui entità   è stabilita entro il 31 gennaio di ogni anno dal
Consiglio Direttivo ;
b) elargizioni e sovvenzioni  che il Consiglio Direttivo riterrà di accettare;
c) provenienti da iniziative Promosse dall’Associazione compatibili con i fini indicati dagli art.2 e 3 e con le indicazioni  generali dell’Assemblea Generale.
ART. 19
Dell’Amministrazione è responsabile il Presidente che può fare uso a tale scopo del personale dell’Associazione.
ART. 20
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e entro il 31 gennaio l’Assemblea Generale  dovrà essere convocata per l’approvazione dei bilanci  consuntivo e  preventivo.
ART.21
Il bilancio preventivo  dovrà essere proposto dal  Presidente  al Consiglio Direttivo e, dopo l’approvazione , presentato all’Assemblea  per la ratifica.
ART. 22
Del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo ha un compito di controllo, il Presidente di attuazione.
ART. 23
Le  modifiche  al presente Statuto potranno essere decise dalla metà più uno dei soci aventi diritto.
ART. 24
In caso di scioglimento dell’Associazione  il patrimonio verrà devoluto ad istituzioni culturali.
ART.   25
Per quanto non previsto valgono le norme stabilite dal Codice in materia di associazione.

Milano li, 6 aprile 1989