CODICE DEONTOLOGICO DEL FORMATORE *

1. Iter di sviluppo di una professione

In Italia ancora non esiste una professione del formatore e non esiste un codice deontologico ne una autorità in grado di applicarlo. Questa debolezza rende da una parte la professione più vulnerabile di fronte al mercato e dall'altra mette l'utenza in condizioni di facile sfruttamento.
Le ragioni di questa situazione sono tante e tipiche di tutte le professioni post-moderne. Ogni professione vive fasi storiche molto simili. La prima è quella dei pionieri che inventano il mestiere, ne tracciano le coordinate e si insediano nel mercato in piccole unità. La seconda fase prevede che i padri fondatori producano allievi e si impegnino nell'acquistare una dignità culturale, fondando riviste, associazioni professionali, scuole.
La espansione degli allievi va di pari passo con quella del mercato con una progressione accelerata, dalla quale la auto-organizzazione della categoria viene distanziata. La professione presenta dunque due parti: quella dei fondatori ormai insediati nel mercato e alla ricerca della sola legittimazione culturale; e quella delle seconde e terze generazioni, alla ricerca di sbocchi sul mercato e di garanzie economiche, normative, organizzative.
Insomma le fasi storiche che ogni professione attraversa sono: invenzione, esplorazione, espansione, auto-organizzazione, regolazione. La psicologia si trova ormai alla fase della regolazione, con la Legge sull'Ordine; la formazione sembra ancora alla fase tre: della espansione.
Il passaggio fra le diverse fasi è regolato essenzialmente da due fattori: il mercato e il potere negoziale che la professione riesce ad avere verso lo Stato. È la richiesta del mercato che progressivamente incrementa una professione, nei numeri un potere negoziale che i professionisti organizzati acquistano verso lo Stato, per ottenere una normativa e una tutela. Questo iter tipico di tutte le professioni più povere, è accelerato o abbreviato da certe professioni che riescono ad avere potere negoziale, prima di un vero consenso del mercato, semplicemente arrivando a ottenere il consenso o la complicità dell'autorità istituzionale. Un esempio classico di queste professioni privilegiate è dato dai notai, dai taxisti di certe città, dai giornalisti, dagli agenti di borsa. Queste categorie sono riuscite ad arrembare lo Stato e solo dopo hanno ottenuto un insediamento coatto sul mercato.
I formatori come categoria sono ancora nella fase di espansione selvaggia, grazie alla tumultuosa crescita della domanda. La cosa necessaria per lo sviluppo di questa professione è ora la auto-organizzazione, di cui l'AIF (Associazione Italiana Formatori) è per ora solo un embrione. La auto-organizzazione si fonda su norme accettate volontariamente da formatori e su patti informali negoziati e rispettati fra formatori, clienti e utenti.

2-Il ruolo dei gestori verso il codice deontologico
Uno dei primi passi dell'auto-regolamentazione è la nascita di un codice deontologico rispettato e fatto rispettare dai formatori, ma anche dai clienti e dagli utenti.
In assenza di una autorità pubblica o privata in grado di sanzionare le effrazioni del codice deontologico, occorre che in via transitoria tutti gli attori del processo formativo si impegnino a ispirarsi a un insieme di regole etiche, la cui trasgressione può avere i soli effetti del discredito sul mercato e dunque della minore "vendibilità". In questo senso i gestori della formazione possono avere un importante ruolo. Essi possono decidere se impegnare o non impegnare un formatore in un intervento e se affidare o meno un progetto a un ente formativo.
I gestori della formazione sono i project leaders di un intervento e come tali decidono chi incaricare e chi no, ma sono anche i compratori di servizi formativi e in questa veste possono usare, fra i criteri di scelta, l'adesione alle norme di un codice deontologico. Il problema oggi purtroppo, per i gestori, è quello di passare da un metodo di selezione dei formatori e degli enti di formazione che possiamo definire o casuale o clientelare, a un metodo basato sulla qualità professionale e la correttezza etica. Il passaggio dal sistema attuale a uno più serio dipende in certa misura dalla competenza del gestore, ma in altra misura dalla sua autonomia professionale. Sono ancora troppi i casi nei quali il gestore dell'intervento formativo deve ricorrere a formatori o enti di formazione imposti dalla autorità superiore in base a criteri politici. D'altro canto anche i gestori della formazione sono formatori e quindi pagano la loro ancora scarsa credibilità professionale con una minore autonomia: anch'essi spesso sono scelti in base a criteri casuali o clientelari.
La speranza è che gradualmente si spezzi in favore della professionalità a tutti i livelli.

3. Il codice deontologico
Il codice deontologico che qui proponiamo come avvio del dibattito è applicato all'interno dell'ARIPS e maturato in oltre 15 anni di esperienze formative. Ogni capitolo nasce dalla osservazione di comportamenti registrati in questi anni sul mercato della formazione e dalla loro valutazione in base ai principi etici e di metodologia professionale.
Le norme a tutela aprono il codice, anche per sancire la centralità dell'utente nel processo formativo e per sottolineare che il codice anzitutto ha la sua motivazione nella difesa dell'utente.
L'articolo 1 intende evidenziare l'obbligo, da parte del formatore, al segreto professionale. Potrebbe sembrare una indicazione superflua, dal momento che l'attività formativa mette in campo anche elementi profondi e privati dell'utente. Nella realtà ogni formatore può citare casi di vistosa trasgressione a questa norma. Non sono pochi i formatori che portano al di fuori, in forma nominativa, quanto accade dentro un 'aula.
Formatori che raccontano ai capi (più o meno sollecitati) alcuni episodi buffi o strani nei quali singoli utenti sono stati coinvolti, non sono rari. Come frequenti sono i casi di formatori che rendono noti, in situazioni informali e private, i comportamenti di certi utenti ad altri. La formazione è una situazione che implica, anzi sollecita, la massima apertura personale e il diritto all'errore. È facile dunque che qualche utente esprima aspetti del proprio mondo interiore e segreto, racconti fatti buffi o poco edificanti della propria vita, faccia o racconti madornali errori professionali, tenga comportamenti che sotto lo stress della vicenda formativa, appaiono enfatici.
La esportazione di questo materiale a chicchessia è da una parte un tradimento della fiducia e dall'altro un atto del tutto inutile. Il tentativo di inferire dai comportamenti e dai fatti d'aula, quadri diagnostici o vantazioni sul comportamento lavorativo è un errore teorico prima ancora che etico. L'aula infatti è un sistema auto-referenziale, nel quale i comportamenti e i fatti hanno un significato e un valore solo al suo interno. Fra i formatori è diffuso il detto che il "buon partecipante" può essere un pessimo operatore e viceversa. Il processo di apprendimento ha grande importanza, ma non è il prodotto. Il prodotto dell'apprendimento e il suo trasferimento, sono qualcosa di assai più complesso della dichiarazione o del gesto consumati in aula.
L'articolo 2 sancisce il diritto dell'utente alla libertà e alla scelta responsabile circa il proprio apprendimento. Tale norma si fonda sulla convinzione teorica che non esiste apprendimento reale, cioè cambiamento significativo, senza la libera, attiva e consapevole adesione del soggetto. Nella prassi concreta questa è fra le norme più disattese.
In molti casi è negata tout court la libertà di scelta all'utente in quanto viene costretto alla formazione dai capi o da certe norme legislative (v. corsi abilitanti, nella Pubblica Amministrazione). In altri casi viene posto in essere da parte del formatore un'azione psicologica o fisica di costrizione: basta pensare a certi decaloghi d'aula della corrente umanistica o a certe tecniche della Gestalt; oppure ai ricatti di varia natura cui vengono sottoposti utenti in difficoltà, per esempio nelle comunità rieducative per maggiorenni; oppure ancora ai sistemi di manipolazione cui ricorrono spesso i formatori di fronte a comportamenti trasgressivi o semplicemente eterodossi.
In questo articolo è inserito anche il comma riguardante le relazioni personali fra singolo formatore e singolo utente, che dovrebbero essere vietati non solo motivo di tale inserimento sta appunto nel fatto che ogni rapporto privato è da considerarsi come diminuzione dei gradi di libertà dell'utente.
Non sono rari i casi di manipolazione o di abuso di potere messi in atto da formatori che usano il privato (bar, ristorante, viaggio in auto, camera da letto) sia come compensazione a proprie personali difficoltà sia come metodo di acquisto del consenso in aula. Non va dimenticato che il formatore agisce un ruolo di autorità verso gli utenti e che tale ruolo è tanto più implicante quanto più la formazione agisce su skills personali. Il rapporto privato extra-aula è una strategia di seduzione a volte usata dall'utente, ma più spesso dal formatore, per insicurezza, per competizione per narcisismo. In entrambi i casi il risultato di questo rapporto, oltre che una destabilizzazione del gruppo in apprendimento, è sempre una diminuzione dei gradi di libertà dell'utente in aula. Duole a chi scrive sottolineare che tali commistioni fra ruolo formatore e vicende private è quasi esclusivamente messa in atto da uomini rispetto a donne.
Potrei citare almeno venti casi di formatori maschi che hanno abusato del ruolo per fini sessuali, ma non ne ho visto alcuno coinvolgere formatrici donne.
Il terzo articolo mette in campo la questione competenza. Può sembrare paradossale che una professione centrata sull'apprendimento di di competenze e che prospera sancendo che ogni lavoro va imparato e aggiornato costantemente, escluda poi per se stessa ogni processo di formazione delle competenze. Eppure è così. I Corsi e le Scuole per formatori oggi attivi in Italia non arrivano a superare la decina e non sfornano più di 50 formatori l'anno, complessivamente. Alcuni formatori, è vero si sono preparati all'estero, ma sono una esigua minoranza. Insomma a occhio, possiamo dire che solo il 10% dei formatori professionali ha una formazione al ruolo di un certo peso. Il 90% non ha alcuna formazione specifica oppure si è formata in meno di 100 ore con qualche seminarietto tecnico. La professione del formatore è dunque, fra le nuove, una delle meno formate!
Gli enti di formazione più grossi, privati e pubblici, assumono neo-laureati e, dopo un fulmineo addestramento, li spediscono in aula, crudi e naif come sono. La lavagna luminosa ha in parte consentito questo obbrobrio, permettendo la diffusione dei "kit" d'aula che il neo-formatore si limita a indicare e leggere.
Senza contare poi i casi di conversione repentina. Giovani che, dopo una laurea in legge e qualche esperienza come conferenzieri sulle norme di sicurezza vengono promossi tutor d'aula. Giovani che dopo una laurea in ingegneria e qualche esperienza come animatori di discussione vengono promossi come addestratori di creatività. Anziani impiegati o quadri intermedi che diventano, dopo la pensione, formatori in Scienze Organizzative. Psicoterapeuti privi di pazienti, che in virtù di una vecchia nevrosi e di due lustri di psicanalisi, si trasformano in formatori esperti in Comunicazione. Insomma gran parte dei formarori italiani oscilla oggi fra innocenti parvenu e scarti riciclati: il che spiega molto della debolezza politica e culturale della categoria. Ma anche evidenzia quanto sia disatteso il diritto dell'utente alla competenza del formatore.
Poiché non esiste normativa o Albo che tuteli l'utente, penso che la trasparenza e la pubblicità del curriculum siano l'antidoto minimo a queste evasioni del diritto alla competenza. Se gli utenti avessero accesso libero e facile al curriculum, molti formatori non potrebbero entrare in aula, molti gestori della formazione sarebbero costretti a fare scelte più orientale alla competenza, e molti committenti non potrebbero imporre ai gestori scelte senza qualità.
"L'utente ha il diritto alla informazione preventiva, precisa ed esauriente... "recita l'articolo 4. E anche questa norma si fonda sulla libertà e la dignità dell'utente, obbligando i formatori a presentare prima le attività nelle quali coinvolgeranno gli utenti. Anche questo può sembrare ovvio, ma si tratta di una regola molto evasa. Sono molti i formatori che fanno corsi a sorpresa, in qualche caso addirittura teorizzando che gli utenti meno sanno e più è meglio. Specie in quei casi nei quali magari il contratto formativo è fatto col committente ma non con gli utenti, dei quali si presume una eventuale ostilità.
In certi casi la informazione è data ma in modo incompleto o criptico. Per esempio è assai diffusa l'abitudine a presentare l'ente formatore, ma non i nomi dei singoli formatori. È ovvio che questo offre all'ente maggiore elasticità di programmazione e lo tiene al riparo da brutte figure anticipate, ma è anche molto scorretto. A parte il fatto che la formazione è un processo basato su relazioni interpersonali fra utenti e fra questi e i singoli docenti, per cui è indispensabile che fra le informazioni, vengano dati i nomi e magari i curriculi dei formatori. Resta anche la questione se l'utente abbia diritto a controllare la qualità dei formatori messi in campo dagli enti formatori. È assai frequente il fatto che un ente formatore, famoso per il suo leader, la cui competenza offre una certa garanzia, invii come docenti dai neo-laureati appena assunti. La informazione deve dunque essere completa al punto da comprendere tutti i dati atti a valutare preventivamente il suo valore. Ma anche chiara. L'uso di anglicismi e di termini da addetti ai lavori è costume disdicevole, che ostacola la piena comprensione e la adesione degli utenti al processo formativo.
Esiste un motivo preciso che rende l'informazione, chiara ed esaustiva, un dovere del formatore: il contratto formativo.
Solo la chiarezza e la completezza della proposta formativa, consente infatti all'utente di decidere liberamente di aderirvi ed eventualmente controllare le possibili elusioni del contratto a opera del formatore. La mancanza di informazioni e la loro imprecisione, mettono il formatore in condizioni di onnipotenza, autorizzandolo a variare a piacere il processo formativo senza alcun controllo. Non è possibile chiedere, come solitamente fanno i formatori, una partecipazione attiva e responsabile all'attività formativa, se fino dall'inizio l'utente è messo in condizione passiva e non paritaria di negoziazione e controllo.
L'articolo 5 è collegato al precedente, e sancisce al diritto dell'utente al rispetto del contratto, cioè della dichiarazioni, chiare ed esaustive, che il formatore ha dato all'inizio. In questo campo si vede di tutto. Orari cambiati perchè il formatore deve prendere l'aereo; i contenuti saltati per errori di calendario; temi non svolti per incomprensione tra docente d'aula e coordinatore. l'ultima che ho sentito è quella di un formatore che, non gradendo le contestazioni degli utenti circa la mancata informazione preventiva, se ne è andato dall'aula per l'intera giornata. Certo capita che spesso siano gli utenti a chiedere, non prima ma durante l'iter formativo, modifiche di orario, di sede o di contenuti, a volte ragionevoli, a volte non tanto. Oppure capita un imprevisto che spinge il formatore a ritenere utile o necessaria una variazione qualsiasi. Il contratto formativo è come ogni altro contratto, da rispettare integralmente fino alla successiva rinegoziazione. Quindi il formatore può rinegoziare parti del contratto, purchè si accerti del libero consenso degli utenti, senza costrizioni o manipolazioni. Tipico in quest'ultimo senso è il formatore che apre dicendo: "Proporrei, se siete d'accordo..." e poi passa ad eseguire la decisione unilaterale, senza lasciare nemmeno un secondo alla discussione.
L'articolo 6 pone chiaro divieto, come conseguenza degli articoli 1 e 2, all'uso della formazione per fini impropri. Non è raro il caso di committenti che chiedono ai formatori di usare la formazione per avere dati sui quali fare una selezione ma la richiesta viene lasciata cadere con disinvoltura, nel corso dell'attività formativa p al suo termine. Il formatore eticamente orientato sa evadere queste richieste, in base agli argomenti già detti, ma non sono pochi quelli che, per accontentare il cliente, cedono a queste insidie. Un caso diverso sul piano etico, sarebbe laddove questi obiettivi impropri o collaterali fossero chiaramente esplicitati agli utenti dall'inizio. Qui, più che a un caso etico, saremmo di fronte a una situazione deontologicamente legittima anche se professionalmente discutibile.
L'articolo 7 tende ad offrire una ulteriore tutela agli utenti di fronte alla segretezza e la competenza. Stabilito che gli utenti hanno diritto a entrambe, risulta ovvia la norma che limita la presenza in aula di ruoli terzi oltre a quello del formatore e del formando. Per esempio è limitativo del principio della segretezza, ammettere in aula membri dell’organizzazione diversi dai partecipanti, a meno che siano presenti come docenti o testimoni. Invece la voglia di "osservare dal buco della serratura" è molto diffusa fra i membri delle organizzazioni, i capi, gli aspiranti formatori che magari si illudono di rubare il mestiere al professionista. Unica deroga a questa norma a difesa della privacy è quella che riguarda giovani formatori in training, sull’esempio dei giovani medici in formazione.
La formazione dei formatori richiede la osservazione di particolari momenti d’aula o di staff, senza la quale un training sarebbe monco. Per costoro si può richiedere, nel contratto formativo, la deroga dalla norma di esclusione dall’aula, ma a precise condizioni. La prima è che si tratti di veri formatori in training e non di parenti, amici o fidanzate del formatore: cosa più diffusa di quanto si pensi. Questo implica che il formatore in training abbia, come minimo, una discreta quantità di formazione alle spalle, tale da consentirgli sia una sufficiente capacità di lettura dell’aula sia un adeguato controllo delle proprie comunicazioni non verbali.
È straziante osservare questi giovani inesperti mandare segnali di consenso o disprezzo agli utenti a seconda della simpatia o del suo contrario. La seconda precauzione è che comunque il giovane in training svolga il solo ruolo di osservatore silente, riservando le sue riflessioni al momento del confronto col supervisore. Ricordo numerosi casi di osservatori inesperti lasciati sfogare dal formatore e capaci, con una sola frase infelice, di uccidere un intero seminario. Gli utenti hanno diritto alla competenza e se uno è in addestramento non è, per definizione, competente. Accetteremmo in ospedale una diagnosi o una terapia date al paziente da uno studente del 3° anno di medicina? Lo studente può, forse, dire la sua nella riunione col professore medico, non di fronte al paziente. Nell'aula ci sono due attori, il formatore e gli utenti; l'osservatore è una eccezione negoziabile, purché sia un giovane formatore in addestramento e se ne stia assolutamente (con la voce e col corpo) muto.
La seconda parte del codice proposto si impegna a tutelare anche il committente che è colui che pagando acquisisce almeno tre diritti: alla riservatezza, alla titolarità e alla competenza. Il committente è il gestore del sistema dal quale provengono gli utenti, a meno che si tratti di un'azione formativa individuale, nella quale utenti e committente coincidono. L'aula e le inevitabili ricerche preliminari, mettono il formatore a conoscenza di aspetti riservati dell'organizzazione, che tali devono restare. La divulgazione di aspetti (specie negativi) e problemi della organizzazione emersi durante l'azione formativa, assume la configurazione di vero e proprio spionaggio industriale, oltre che fornire un danno all' immagine.
Il secondo diritto riguarda la titolarità dell'intervento formativo, che viene retribuito e dunque è un bene posseduto dal committente. L'uso dell'intervento per fini editoriali o peggio, l'uso di strumenti didattici elaborati e pagati per un intervento e poi utilizzati per altri, è grave scorrettezza. Nel primo caso sembra sufficiente l'uso dell'anonimato, per evitare la trasgressione della norma deontologica; nel secondo pare necessaria una autorizzazione formale del committente.
Infine il terzo diritto, che riguarda la competenza. Fino a oggi, a parte quei committenti ben lieti di strapagare enti formativi incompetenti per garantirsi la totale assenza di formazione, non sono pochi i quelli che subiscono vere e proprie truffe, pagando cifre esorbitanti in cambio di sorrisi.
Il decennio demenziale-yuppy degli anni Ottanta ha fatto crescere una pletora di studi professionali, master post-universitari, formatori free lance d'assalto che il mercato ha ingoiato senza tanti distinguo, più abbagliato dalla carta lucida dei depliant che dalla qualità delle prestazioni. Una norma sulla pubblicità e trasparenza, oltre che veridicità, dei curriculi dei formatori (non degli enti di formazione) può costituire un piccolo freno allo stordimento generale.
La terza parte del codice riguarda la tutela dei colleghi. Anche in questo campo la situazione "silvestre" della formazione ha prodotto un panorama desolante,che è ora di riqualificare. L'uso del pettegolezzo anche fra formatori e "laici", non solo fra formatori, è tipico delle categorie professionali deboli. Il fatto è che, non esistendo reali palestre di confronto pubblico, all'interno della comunità dei formatori (i convegni sono solo celebrazioni individuali o collettive), le critiche più o meno fondate sul comportamento e la professionalità dei colleghi trovano spazio nell'informalità. Ciò è comprensibile, forse, ma anche molto dannoso alla categoria e, in quanto informale, poco etico. La storia della formazione, specie nei decennio '80-'90, è una storia di piccole e grandi scorrettezze, le più vistose delle quali sono quelle segnalate dagli articoli 12 e 13, la cui chiarezza non richiede alcuna aggiunta. Il codice si conclude con tre norme a tutela della dignità del formatore stesso.

Codice deontologico del formatore

A- Norme a tutela dell'utente

1) L'utente ha il diritto alla difesa della propria privacy mediante la garanzia del segreto professionale: nulla di ciò che avviene alla presenza del formatore, mentre questi svolge il proprio compito professionale, può essere divulgato a terzi in forma nominativa.

2) L'utente ha diritto alla propria libertà e integrità psicofisica. Il formatore non può costringere l'utente ad alcunchè, facendo ricorso alla forza fisica e al convincimento forzato; egli deve altresì astenersi da ogni rapporto personale privato al di fuori della situazione di lavoro. L'utente deve scegliere liberamente di lavorare con il formatore e deve essere lasciato libero di comportarsi come crede e di sottrarsi in ogni momento all'attività formativa.

3) L'utente ha il diritto di fruire di una accurata competenza professionale: il formatore non potrà in alcun modo impegnarsi in ruoli o funzioni per cui non sia preparato con certificazione. Il curriculum vitae del formatore deve poter essere consultabile in ogni momento dagli utenti.

4) L'utente ha il diritto all'informazione preventiva ,precisa ed esauriente circa le attività di formazione nelle quali viene coinvolto.

5) L'utente ha il diritto al rispetto integrale, da parte del formatore, del contratto formativo: ogni variazione del programma del calendario, degli orari, della sede deve essere negoziata.

6) In nessun caso l'attività formativa dovrà essere utilizzata per altre azioni come la selezione, la misura del potenziale, lo sviluppo della carriera.

7) Durante l'azione formativa in aula è consentita la sola presenza di formatori professionali o di formatori di training nella veste di osservatori silenziosi.

B- Norme a tutela del committente

8) Il cliente ha diritto alla riservatezza che deve essere garantita mediante il rispetto del segreto professionale: nulla di ciò che viene detto dal commitente deve essere divulgato a terzi senza esplicita autorizzazione.

9) Il committente è il titolare dell'intervento della formazione: ogni relazione, articolo, saggio, rapporto che divulga l'intervento in forma che consenta il riconoscimento del cliente deve essere esplicitamente autorizzato.

10) Il cliente ha il diritto a fruire di una accertata competenza: il formatore si asterrà dal fornire prestazioni per le quali non ha specifica preparazione. La veridicità del curriculum vitae fornito dal formatore è un obbligo non derogabile.

C- Norme a tutela dei colleghi

11) Il formatore deve astenersi da ogni maldicenza critica o pettegolezzo relativo a colleghi a meno che non sia in grado di provarne la fondatezza.

12) Il formatore che opera come terzista per un ente o gruppo di formatori non potrà negoziare col cliente nè coi partecipanti alcuna prestazione personale diretta per almeno un anno, salvo autorizzazione.

13) Qualsiasi rapporto o relazione, articolo o libro venga pubblicato in conseguenza di un'azione formativa deve contenere la citazione di tutti i formatori coinvolti nell'intervento e deve recare le firme di tutti coloro che hanno materialmente preso parte alla scrittura e solo di costoro.

D- Norme a tutela della dignità professionale

14) Il formatore non deve, nella sua veste professionale, prestarsi a favorire Partiti, gruppi politici o candidati a elezioni.

15) Il formatore deve astenersi dal prestare la propria opera per incarichi diversi da quelli della sua mansione.

16) Il formatore non deve in nessun caso mettere in atto comportamenti considerati illegali dalla legislazione penale o civile dello Stato Italiano.

17) Nessun formatore può screditare l'ente di cui fa parte mediante maldicenze , critiche o pettegolezzi dei quali non è in grado di provare la fondatezza.

*Estratto da GRUPPI ORGANIZZAZIONI COMUNITA', luglio-dicembre 1993, pag. 50-60

 

 

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