ANNO VI – N.11 GENNAIO-GIUGNO 1995

LOISIR

AIATEL NOTIZIE

SEMESTRALE DI INFORMAZIONE E DISCUSSIONE SULL’ANIMAZIONE E IL TEMPI LIBERO

AIATEL Associazione Italiana Animatori Tempo Libero

v. Chioggia 3, 20125 MILANO

Tel. 02-26112010 – Fax 02/26148970

LOISIR c.c.Postale10964252

 

EDITORIALE

L’ANIMAZIONE COME IMPRESA

Stanno finendo il Ventesimo secolo e il secondo Millennio. Sta morendo la leadership dell’Occidente sta forse declinando il concetto di Stato-Nazione. Sta cambiando tutto, insomma, e l’animazione non può chiamarsi fuori.

Chi fa animazione oggi è ancora impregato dell’idea dello Stato Assistenziale: cioè di una Cultura e di un Tempo Libero controllati, attraverso la beneficenza, dallo Stato. Chi fa animazione sogna ancora un bel “posto” pubblico, o almeno una convenzione secolare con il potere pubblico. Questa visione della professione, organica al potere, oltre che culturalmente povera è miope, cioè senza futuro.

Qualunque sia la nostra ideologia di riferimento, un fatto elementare è incontestabile: i bisogni immateriali, nelle società avanzate, aumentano in progressione geometrica, mentre i bilanci degli Stati, per quanto floridi (e il nostro non lo è) sono non più allargabili. Mentre dunque il Welfar State, se non morirà, sarà circoscritto ai bisogni materiali, il prossimo secolo vedrà una competizione sul libero mercato fra beni materiali e servizi immateriali. Lo Stato penserà ai bisogni primari, mentre i bisogni secondari (cultura, tempo libero, arte, divertimento, ecc.) dovranno essere soddisfatti dai cittadini, singoli o aggregati. Il bilancio familiare dovrà essere suddiviso fra l’acquisto della nuova tv o del maglioncino alla moda, e la partecipazione a un programma di animazione o la visita ad una mostra.

Se ciò è vero l’animazione per sopravvivere deve sempre più trasformarsi in impresa (come hanno già fatto l’editoria, lo show business, il turismo), entrare nel mercato dei bisogni immateriali e competere con tutte le offerte alternative.

Per arrivare a questo il cammino sarà lungo ma AIATEL si è già messa in viaggio.

 

 

AIATEL e la creazione

di una grande rete nazionale

e internazionale di gruppi

professionali dell’animazione

Sulla base delle considerazioni teoriche espresse nell’Editoriale, AIATEL ha da anni avviato una serie di azioni che oggi sono mature e consentono una ulteriore spinta in avanti.

 

1.      LA S.I.A.

Una prima volta nel 1981, poi ancora nel 1987 AIATEL propose la fondazione della S.I.A.: un’aggregazione fra gruppi ed associazioni, capace di promuovere e qualificare il settore, soprattutto attraverso una efficace rappresentanza istituzionale.

Oggi, fra mille difficoltà, la S.I.A., cui aderiscono solo una trentina di gruppi, sta ottenendo i primi successi, come la Legge di regolamentazione della Professione di Animatore della Regione Piemonte.

 

 

2.      LA SNA E I TEAM.

Poi, dal 1989 AIATEL lanciò la Scuola Nazionale Animatori-SNA che in questi anni ha aperto sedi ad Aosta, Torino, Milano, Varese, Brescia, Verona, Forlì, Catania, ed ha promosso Corsi annuali in una decina di altre città. Nelle sedi più attive, gli allievi qualificati dalla SNA hanno dato vita a gruppi operativi (TEAM) di transizione fra la scuola e l’impresa. Questi TEAMS hanno consentito ai giovani animatori qualificati di sperimentarsi con QUISIGIOCA, il più grande Centro di Animazione d’Europa, che ha aggregato oltre 1000 famiglie, senza alcuna convenzione o aiuto pubblico. Questo discreto numero di nuovi soci-utenti dell’AIATEL, riceverà proposte continuative per l’animazione dei bambini, degli adolescenti, e delle famiglie.

 

3.      ITINERARI PER YOUTHSTART-CEE.

Alla fine di Aprile, AIATEL ha presentato una proposta interregionale e trasnazionale (“ITINERARI”), nell’ambito del programma CEE per l’Occupazione giovanile Youthstart.

La proposta prevede:

1.      La attivazione di un Corso biennale per animatori in 10 città italiane, oltre che in una francese ed in una spangola (città fra le quali gli allievi effettueranno soggiorni scambio);

2.      La creazione di imprese di animazione in ogni sede, al termine dei corsi;

3.      La creazione di un Network Europeo fra le imprese giovanili di animazione create.

 

 

4.      FORMAZIONE E START-UP PER IL FUTURO DELLA SNA.

Naturalmente non sappiamo se le nostre proposte alla CEE saranno accettate, anche se lo speriamo. Tuttavia, nella preparazione della documentazione abbiamo capito che la nuova frontiera della Formazione Professionale, nel settore dell’immateriale (di cui l’animazione fa parte), sta nella sintesi fra Formazione e Start-Up (avvio) di impresa. Se è vero che il futuro dell’Animazione sarà sotto forma di impresa, cooperativa o individuale, allora non basta più preparare i nuovi animatori al lavoro dipendente, pubblico o privato che sia. Quindi il Collegio Nazionale della SNA, che si terrà nel primo weekend di Luglio a Molinetto, discuterà alcune modifiche al modello formativo, tali da consentire, come uscita dal curriculum, la creazione di IMPRESE DI ANIMAZIONE.

Fra l’altro, tutte le Regioni hanno avviato, per le imprese giovanili, programmi di sostegno, cui i diplomati AIATEL potranno anche essere aiutati ad accedere.

 

 

 

5.      ATTIVARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE.

Il lavoro di M.Sberna per la S.I.A., che presentiamo nelle pagine 3 e seguenti, evidenzia un problema importante per l’Animazione di tutte le Regioni. Ci sono quasi 50 Leggi regionali sull’Animazione, pochissime delle quali attuate. Per essere attuate, tali norme devono vedere realizzati Corsi, Commissioni, Albi, patenti e tariffari regionali: chi può spingere le Regioni ad attuare la normativa sull’Animazione, se non i gruppi professionali del settore?

 

 

6.      QUINDI: NETWORK ITALIANO ED EUROPEO DI IMPRESE DI ANIMAZIONE.

Ecco dunque la conseguenza inevitabile di tutte le riflessioni fin qui fatte: AIATEL si impegna a realizzare un NETWORK NAZIONALE ed EUROPEO di imprese di animazione (AIATEL-NIE).

Per realizzare il NETWORK, le tappe sono le seguenti:

1.      Aggregazione delle imprese interessate, già operanti in ogni Regione italiana ed europea, sulla base di accordi di scambio;

2.      Creazione di una rete di nuove imprese di animazione, individuali o collettive, nelle Regioni italiane o europee che ne sono sprovviste;

3.      Gestione del Network come struttura consortile di sostegno e promozione delle imprese aggregate.

 

 

7.      COSA PUO’ OFFRIRE IL NETWORK E CHI PUO’ ADERIRVI?

Gli accordi che possono legare i gruppi aderenti al NETWORK sono di varia natura:

a         Scambi di informazioni nazionali e internazionali

b        Scambi di operatori nazionali ed internazionali

c         Formazione e consulenza per la gestione d’impresa

d        Diffusione di nuovi prodotti e servizi

e         Maggior forza nelle contrattazioni con le istituzioni

f          Realizzazione di iniziative su scala nazionale e/o europea

g         Accesso ad altri Network professionali (educatori. Psicologi, ecc.) per un maggiore impatto sul mercato.

 

L’adesione al network può essere chiesta da gruppi di animazione  o singoli animatori già inseriti nel mercato, oppure da gruppi e singoli che vogliono costituire un’impresa di animazione.

GUIDO CONTESSA

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI PER AIATEL-NIE – TEL. 02/26112010

 

 

AGENDA AIATEL

(sede Molinetto – BS)

 

 

*        30 Giugno ore 17.00-20.00:

Discussione Tesi Diploma SNA

*        1 Luglio ore 13.00 – 15.00:

Consiglio Nazionale AIATEL

*        1 Luglio ore 15.00

(fino 2-7 ore 14.00)

Collegio Nazionale SNA

 

 

 

 

ABBONAMENTO LOISIR

E QUOTA ASSOCIATIVA 1995

L. 20.000

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE SNA

SCUOLA NAZIONALE ANIMATORI

*        Discussione Tesi di Diploma a Molinetto (BS) 30 Giugno, ore 17.00 – 19.00

1.      Bruna Premoli                (SNA-MI) “L’ANIMAZIONE NELLA PRIMA INFANZIA”

2.      Anna Mauri                   (SNA-MI) “ANIMAZIONE E PREVENZIONE”

3.      Vivana Mosca                (SNA-BS) “L’ANIMAZIONE E L’OSPEDALE PSICHIATRICO”

4.      Michele Pascarella         (SNA- FO) “ANIMAZIONE E BAMBINI DISADATTATI

5.      Paola Balestra                (SNA- FO) “ANIMAZIONE E CARCERE”

 

*        La SCUOLA NAZIONALE ANIMATORI ha presentato il programma “ITINERARI” alla CEE che prevede la realizzazione di un bienni di formazione trasnazionale (con Francia e Spagna) per giovani dai 18 ai 20 anni che si terrà nelle sedi di : AOSTA, TORINO, GENOVA, MILANO, VARESE, BRESCIA, VERONA, FORLI’, CATANIA E PALERMO.

PER INFORMAZIONI TEL. 02/26112010.

 

 

 

NOTIZIE SIA – L’Animazione Italiana alla ricerca di una identità e di un riconoscimento professionale.

Ormai tutti hanno a che fare con animatori, nei centri giovanili, nelle case di riposo, nei centri di aggregazione, nelle attività estive, nei parchi urbani, nelle attività agrituristiche.

Cooperative, società di formazione e consulenza, associazioni: sono svariate le forme in cui gli animatori si costituiscono e prestano le loro attività. Anche nel pubblico impiego vi sono sempre più concorsi specifici per animatori.

Quanti sono gli animatori in Italia? Una previsione molto approssimativa parla da un minimo di 100.000 a 300.000. In realtà la vera difficoltà sta nel segnalare un confine per capire chi sta dentro e chi sta fuori. Infatti questo è un settore dove esiste ancora la più ampia improvvisazione.

Da alcuni anni è nata la SIA, Società Italiana di Animazione, un’associazione che intende tutelare i diritti degli animatori, ma che vuole anche definirne un profilo professionale con un apposito percorso formativo, in modo da tutelare gli enti e gli utenti, altrimenti ci sarà sempre il dubbio che l’improvvisazione sia voluta e non casuale e che l’animazione sia la chiave per il persistere di un vecchio di un vecchio sistema clientelare.

La SIA per tanto al di fuori di ogni ideologia e di posizione di parte, si propone come “sindacato” degli organismi di animazione per tutelarne professionalità, competenze e diritti.

Nei programmi della SIA vi è la presentazione di una proposta di legge nazionale per il riconoscimento della figura professionale degli operatori dell’animazione. In particolare si richieda che venga attestata a tre livelli:

a         Diploma di scuola secondaria superiore o corrispondenti corsi integrativi di qualifica, finalizzati all’ottenimento del titolo di “animatore professionale di base”

b        Qualifica post-diploma riconosciuta dalla Regione all’interno del sistema della Formazione Professionale, finalizzata all’ottenimento del titolo di “Animatore professionale specializzato” per settori di utenza o per tecniche;

c         Laurea e/o “laurea breve” rilasciata dalla Facoltà di Scienze dell’educazione, indirizzo “operatori del territorio” finalizzato all’ottenimento del titolo di “Animatore professionale dirigente, progettista, coordinatore di interventi di animazione”.

Ciascun ambito sopracitato verrà regolamentato in base alle competenze specifiche.

Solo attraverso il riconoscimento ufficiale di questi percorsi formativi sarà possibile:

*        Istituire un apposito albo professionale

*        Individuare le norme per l’accertamento delle idoneità degli animatori già operanti

*        Definire le norme per l’assunzione di animatori da parte degli enti pubblici

*        Creare uno sbarramento per accedere a pubblici appalti

*        Chiedere un impegno del sindacato di tutela dell’area professionale dell’animazione

*        Istituire o riconoscere scuole regionali post-diploma omogenee su tutta l’area nazionale

*        Equipararci alla normativa CEE sui titoli professionali.

 

La SIA pertanto sta promuovendo tre convegni nazionali per aprire il confronto fra le realtà dell’animazione e predisporre una piattaforma unica per la presentazione della legge.

I primi due sono già stati realizati a Torino e a Forlì ed il prossimo è previsto dopo l’estate in una città del sud.

FLAVIO MONTANARI

(Presidente SIA)

Per informazioni: Presidenza c/o F. Montanari

0543/21440-401904 (fax).

 

LA LEGISLAZIONE REGIONALE

SULL’ANIMAZIONE E L’ANIMATORE

 

ISTRUZIONI PER L’USO

La ricerca che LOISIR presenta è di grandissimo interesse e dovrebbe diventare oggetto di meditazione di tutti coloro che hanno a cuore l’animazione professionale. La letteru della sintesi offerta da M. Sberna offre molte riflesioni che cercherò di sintetizzare.

 

1.      LE LEGGI REGIONALI CHE PARLANO DELL’ANIMAZIONE O DELL’ANIMATORE SONO BEN 45, il che fa giustizia di coloro che parlano dell’animazione come di un hobby caritatevole o di uno stile di lavoro di altre professioni. Nessun hobby spingerebbe le Regioni e legiferare per 45 volte.

 

2.      GLI ANNI SETTANTA SONO STATI PIU’ EFFICIENTI IN TERMINI LEGISLATIVI, GLI ANNI OTTATANTA MENO, GLI ANNI NOVANTA SONO FERMI, a risposta della parabola discendente dell’Istituto Regione.

 

3.      CIRCA LA META’ DELLE LEGGI E’ STATA FATTA NELLE REGIONI MERIDIONALI, il che sfata un altro luogo comune circa la grande efficienza nordista.

 

4.      LE GRANDI REGIONI INDUSTRIALI HANNO LEGIFERATO POCHISSIMO IN QUESTA MATERIA: Piemonte 1, Lombardia e Liguria 2, Veneto 3.

 

5.      I SETTORI LE CUI LEGGI PREVEDONO ANIMATORI SONO MOLTEPLICI, a conferma della “polivalenza” di questa figura professionale: turismo, agriturismo, biblioteche, cultura, sport, handicap, anziani, psichiatria, gioco, bambini, centri culturali, comunità, educazione, formazione. Il che frà l’altro conferma la lungimiranza del Ministero del Lavoro che indica qualifiche professionali dell’animatore, fra cui quello polivalente.

 

6.      ESISTONO MOLTE DIVERSE ATTRIBUZIONI AGGETTIVALI DELL’ANIMATORE, MA SOLO UNA LEGGE LOMBARDA PARLA DI ANIMATORE SOCIALE, peraltro in riferimento ai “circoli cooperativi”. Questo rende ancora più assurda la pretesa di certi funzionari della Regione Lombardia di impostare la normativa e la formazione di un fantomatico “animatore sociale”.

 

7.      QUANTE INADEMPIENZE SI POSSONO ASCRIVERE ALLE REGIONI, MA ANCHE ALLA S.I.A. E ALL’AIATEL, E DUNQUE AGLI ANIMATORI, PER NON AVER PROVVEDUTO A RENDERE ESECUTIVE tutte le leggi che prevedono regolamenti di attuazione, commissioni, Albi e corsi di formazione?

 

8.      IL FATTO DI NON AVER RESE OPERATIVE CERTE LEGGI QUANTI POSTI DI LAVORO REGOLARI E’ COSTATO, SPECIE NELLE REGIONI MERIDIONALI, ancora oggi colonizzate da animatori provenienti dal nord specie nel settore turistico?

 

9.      COSA ASPETTANO LE REGIONI E LO STATO A LEGIFERARE SULL’ANIMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE ED IL SUO ITER FORMATIVO, creando così più di 20.000 posti di lavoro stabile per i giovani?

 

 

 

ABRUZZO

L.R. n. 68 del 23-11-86

“Interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva dilettantistica”.

Sono nominati gli animatori sportivi, senza ulteriori dettagli, per i quali sono previsti contributi spese a copertura di interventi di formazione e qualificazione tecnica.

 

L.R. n. 22 del 1-6-77

“Norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale”.

Sono nominati gli animatori socio-culturali, non meglio definiti, per i quali è prevista un’abilitazione attraverso un concorso pubblico con una commissione regionale che accerta la preparazione attraverso prove tecniche riguardanti la biblioteconomia. Sono considerati titoli preferenziali la laurea e il diploma di Scuola media superiore, il servizio di ruolo e la formazione fatta con la Regione o Enti Pubblici specializzati, ma non precisati.

 

 

BASILICATA

L.R.n. 27 del 2-11-89

“Disciplina della professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico”.

L’animatore turistico viene definito come colui che organizza il tempo libero di gruppi di turisti attraverso attività ricreative, sportive, culturali. Per esercitare la professione è necessaria la licenza che è rilasciata annualmente dal Comune sulla base di una abilitazione professionale conseguita attraverso un esame che viene organizzato ogni anno. La commissione d’esame è composta dal Presidente della Provincia, da un funzionario dell’Uff. Regionale Turismo, da un funzionario della Soprintendenza archeologica, da un rappresentante  del sindacato, da un rappresentante degli Enti turistici presenti sul territorio regionale più alcuni esperti dell’Università. Per accedere all’esame occorre avere un diploma di Scuola Superiore; le materie d’esame sono relative alla cultura generale, alla cultura sociologica ed ai compiti e alle norme connesse all’esercizio della professione. Sono necessarie anche la conoscenza di una o più lingue straniere e delle tecniche animative con particolare riferimento a quelle di socializzazione. E’ possibile subire la sospensione o la revoca della licenza a causa di inadempienza rispetto agli obblighi professionali, alla violazione di divieti, a comportamenti scorretti. Per i compensi, sono stabiliti annualmente da una commissione provinciale.

 

CALABRIA

 

L. R. n. 8 del 26-5-79

“Soppressione dei Centri di servizi culturali e dei Centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale. Inquadramento del personale dei centri soppressi. Modifiche ed integrazioni alla L. R. 28-3-75 n. 9”.

Si parla di animatore volontario e della sua formazione che consente l’acquisizione dell’abilitazione e l’acquisizione di una licenza attraverso Comuni, Regioni e Istituti locali.

 

L. R. n. 13 del 27-5-83

“Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria e attuazione legge n. 217”.

Esistendo la legge quadro sull’animatore turistico, la legge non lo definisce ulteriormente ma precisa che deve essere in possesso di una licenza rilasciata dal Comune di residenza e deve essere iscritto nell’apposito Albo Regionale. Per acquisire l’abilitazione è prevista una commissione regionale presieduta dall’Assessore Regionale al Turismo; per l’ammissione, oltre ai soliti requisiti di tipo cittadinanza, età non inferiore ai 18 anni, ecc., è richiesto il possesso del diploma di Scuola media superiore. Argomenti d’esame sono: cultura sociologica; cultura storica, artistica, economica e naturale sulla regione; informazioni relative ai compiti e norme di esercizio delle attività profesionali. La licenza può essere revocata e le tariffe relative ai compensi sono stabilite in collaborazione fra le associazioni di categoria e la Giunta regionale.

 

 

L. R. n. 28 del 3-9-84

“Superamento dell’emarginazione dei cittadini portatori di handicap”.

Vi si parla di animatore di comunità che non vengono meglio definiti, ma per i quali sono previsti corsi di formazione aperti anche al volontariato ed a portatori di handicap. Anche qui è possibile una sospensione ma non sono specificate le eventuali cause. Sono indicati come luoghi di lavoro i Centri Socio Educative (CSE) e fra le attività si nominano quelle connesse ai giochi di animazione e all’artigianato.

 

 

L. R. n. 13 del 28-3-85

“Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della Legge 217 del 17-5-83”.

La legge parla di animatore turistico che deve essere iscritto all’Albo regionale dopo aver sostenuto un esame con cui si consegue l’abilitazione e che è realizzato al termine di un corso di formazione professionale il cui accesso è consentito a che è in possesso di diploma di Scuola superiore. L’esame prevede cultura sociologica , sulla regione e sui compiti e le norme per l’esercizio sull’attività professionale. E’ possibile la revoca o la sospensione della licenza acquisita. Le tariffe sono stabilite da una commissione provinciale. Esiste infine una Consulta regionale sul turismo.

 

 

L. R. n. 5 del 26-1-87

“Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali”.

Si nomina l’animatore socio-culturale, non ulteriormente definito che può essere un dipendente della Regione o di Comune e Provincia, trasferito e riutilizzato in relazione al principio della mobilità.

Può anche provenire dal settore del volontariato. Sono utilizzati anche per la gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile e del Centri di Vacanze. Per l’idoneità sono previsti esami a cura delle USSL o di enti ed istituzioni competenti in materia (anche in questo caso non ci sono dettagli).

 

 

 

CAMPANIA

L. R. n. 11 del 7-2-79

“Istituzione dei centri dei servizi culturali e sociali della Regione Campania”.

L’animatore culturale, soltanto così indicato, acquisisce l’abilitazione attraverso un concorso regionale ed è utilizzato nei centri e nei servizi di tipo culturale e sociale.

 

L. R. n. 76 del 11-12-80

“Modifiche e integrazioni L. R. 9-6-80 n. 57 concernente Norme per il funzionamento delle USSL in attuazione della Legge 23-12-78 n. 833”.

Vi si parla di animatore di comunità in connessione alle nuove modalità di gestione degli Ospedali Psichiatrici.

 

L. R. n. 1 del 3-1-83

“Istituzione in ciascuna USSL del servizio per la tutela della salute mentale”.

Si parla di animatore di comunità e si indicando le USSL come gestrici di attività di formazione, aggiornamento e qualificazione di tale personale non meglio identificato.

 

L. R. n. 11 del 15-3-84

“Riabilitazione degli handicaps”.

Sono nominati animatori di comunità il cui aggiornamento spetta alla Regione e che vanno inseriti nei Nuclei Distrettuali.

 

L. R. n. 46 del 6-5-85

“Interventi a favore degli anziani”.

Gli animatori, non definiti, sono indicati come personale dei centri sociali polivalenti per gestire attività culturali e di tempo libero. Alla Regione spettano attività di qualificazione, aggiornamento, formazione del personale anche volontario che collabora con i professionisti.

 

L. R. n. 20 del 8-5-86

“Modifica relativa alla legge 21 del 2-6-80”.

Riguarda l’animatore turistico che è indicato come colui che organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali. Anche in questo caso è prevista un’abilitazione conseguita attraverso un esame indetto ogni 3 anni dalla Giunta regionale. La licenza viene rilasciata dal Sindaco ed i luoghi di espletamento della professione sono musei, zone archeologiche e naturali.

 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

L. R. n. 60 del 18-11-76

“Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali”.

Gli animatori culturali che vengono impiegati attraverso questa legge sono formati attraverso corsi dalla Regione.

 

 

 

LAZIO

L. R. n. 34 del 23-8-73

“Delega agli Enti Locali per la realizzazione dei soggiorni di vacanze estive ed invernali, nonché del tempo libero a favore di minori”.

Si parla di animatore- educatore e si indica che deve essere rapportato con 10 minori.

 

L. R. n. 51 del 4-7-79

“Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”.

Gli animatori sportivi acquisiscono una abilitazione attraverso attività di formazione, qualificazione e aggiornamento. Devono poi superare un esame non meglio precisato. Sono utilizzati in strutture per attività socio-culturali e di tempo libero.

 

 

L. R. n. 22 del 26-6-80

“Norme per la promozione del Turismo sociale”.

Gli animatori di turismo sociale conseguono un’abilitazione attraverso corsi predisposti dalla Regione. La loro attività si svolge anche attraverso scambi e programmi concordati con altre Regioni o Paesi.

 

L. R. n. 63 del 6-5-85

“Norme per la promozione del turismo sociale in Lazio”.

Anche qui vengono indicati gli animatori di turismo sociale che devono seguire le stesse trafile che per la L. R. 22.

 

L. R. n. 36 del 17-8.93

“Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del Tempo Libero”.

Fra gli obiettivi vengono indicati:

-         L’incremento del numero dei cittadini che praticano attività di tempo libero;

-         Lo sviluppo delle forme associative per la fruizione del tempo libero in particolare da parte dei meno abbienti e dei portatori di handicap.

Pur non citando l’animatore la legge pare interessante perché, fra l’altro crea una Consulta regionale all’interno della quale 3 componenti devono essere rappresentanti delle associazioni di tempo libero più rappresentative a livello regionale.

 

 

L. R. n. 41 del 1-9-93

“Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali”.

L’articolo 2 precisa che nelle strutture viene assicurata la realizzazione di attività di animazione , occupazionali, di tipo ricreativo e di integrazione e raccordo col territorio e con l’ambiente familiare e sociale di origine. Viene poi precisato che al personale addetto a queste residenze si applica il contratto di lavoro del comparto sanitario pubblico e privato.

 

 

 

LIGURIA

L. R. n. 21 del 6-6-88

“Riordino e programmazione dei Servizi Sociali nella Regione”.

L’animatore è utilizzato nei CAG, nelle Case di riposo e nei servizi per i portatori di handicap. E’ necessario che superi un concorso per il quale occorre come titolo di base il diploma di istituto superiore o la laurea preferibilmente in psicologia o pedagogia.

 

L. R. n. 19 del 12-4-94

“Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di handicap”.

E’ nominato l’animatore come operatore.

 

 

 

 

LOMBARDIA

 

L. R. n. 24 del 29-4-88

“Interventi per la qualificazione e il sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi”.

Gli animatori sociali che sono previsti per realizzare attività culturali, ricreative e di tempo libero nei circoli sono preparati attraverso iniziative di formazione realizzate dalla Regione.

 

 

 

L. R. n. 3 del 31-1-92

“Disciplina regionale dell’agriturismo e sulla valorizzazione del territorio rurale”.

In realtà non si nomina l’animatore, ma si fa cenno ad attività di tipo culturale, ricreativo e di valorizzazione del patrimonio ecologico che potrebbero essere realizzate da un animatore.

 

 

MARCHE

 

L. R. n. 46 del 31-5-80

“Interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale”.

Gli animatori sportivi utilizzati in rapporto a questa legge sono preparati attraverso corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento promossi e gestiti dalla Regione.

 

 

MOLISE

 

L. R. n. 3 del 24-1-80

“Provvedimenti in favore dell’agriturismo”.

Gli animatori agrituristici dovranno promuovere ed organizzare iniziative agrituristiche di promozione e di diffusione e di utilizzo del tempo libero. Anche in questo caso la Regione garantisce la loro formazione.

 

L. R. n. 2 del 25-1-94

“Provvedimenti a favore dell’agriturismo”.

Cita animatori agrituristici, per la cui formazione si impegna la Regione.

 

 

 

PIEMONTE

 

L. R. n. 41 del 18-7-89

“Disciplina delle professioni turistiche”.

Animatore turistico è chi per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali. E’ iscritto agli elenchi comunali dopo aver acquisito un’idoneità attraverso un esame cui si può accedere col il diploma di scuola superiore. Le materie d’esame sono stabilite dalla commissione regionale che comprende esperti nella disciplina ed in lingue straniere.

La licenza può essere revocata. Le tariffe sono stabilite dalle associazioni di categoria e dalla provincia di riferimento che è anche il luogo in cui si svolge l’attività.

 

 

 

 

PUGLIA

 

L. R. n. 11 del 25-1-75

“Promozione dell’attività sportiva dilettantistica, finanziamenti relativi alla formazione”.

La formazione è prevista anche per gli animatori sportivi, i cui compiti non sono però precisati.

 

 

L. R. n. 53 del 11-10-78

“Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio”.

Sono messi al 5° livello retributivo gli animatori dei centri di lettura.

 

L. R. n. 34 del 22-5-85

“Regolamentazione dell’agriturismo”.

Si prevedono tecnici animatori di cui la Regione cura la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento permanenti.

 

 

SARDEGNA

L. R. n. 36 del 15-6-78

“Provvedimenti in favore dello sport in Sardegna”.

Sono soltanto nominati animatori sportivi la cui preparazione è affidata ai corsi regionali.

 

L. R. n. 26 del 15.7.88

“disciplina delle attività di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie”.

Animatore turistico è chi per professione, in appoggio alle strutture ricettive isolane o in collaborazione con Enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di turisti con attività di carattere ricreativo, sportivo, culturale. Esistono albi regionali a cui si iscrivono gli animatori con licenza comunale assegnata in base ad una abilitazione conseguita presso la regione superando un esame a conclusione di un corso di formazione. L’esame prevede due prove scritte di cui una di cultura generale ed una traduzione oltre ad una prova orale non precisata. I compensi sono stabiliti da decreti regionali dell’Assessorato al Turismo, e rivisti annualmente.

 

L. R. n. 36 del 9-6-89

“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”.

Vi si parla di animatori sportivi non meglio precisati, che acquisiscono l’abilitazione a questa professione attraverso corsi vari di formazione e aggiornamento promossi e gestiti dalla Regione stessa.

 

 

L. R. n. 30 del 8-7-93

“Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali”.

La legge parla di finanziamenti per progetti di animazione culturale che siano volti in particolare all’aggregazione giovanile. Verranno privilegiati progetti connessi alla realizzazione di centri di animazione che prevedono l’utilizzo di animatori e che stimoleranno i giovani ad interessarsi alla produzione ed alla ricerca nei settori della musica, del teatro e delle arti visive.

 

 

SICILIA

L. R. n. 215 del 14-9-79

“Riorganizzazione della tutela della salute mentale in Regione Sicilia”.

Fra il personale ausiliario di assistenza vengono indicati gli animatori. All’Assessorato Sanità della Regione spettano la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale stesso.

 

 

TOSCANA

L. R. n. 43 del 26-8-91

“Norme sulla formazione permanente degli operatori del servizio sanitario”.

Sono richiesti laurea o titolo di abilitazione professionale e conoscenza di tecniche di tipo formativo. Ogni operatore può utilizzare per attività corsuali 3 ore al massimo per ogni settimana, salvo eccezioni, con compiti relativi all’analisi dei bisogni degli utenti; all’elaborazione di proposte formative e realizzazione delle stesse; alla verifica degli interventi. Inoltre hanno compiti di sensibilizzazione del personale alle attività formative ed informative e di conservazione degli strumenti didattici.

 

Delibera 356 del 28-7-92 (punto C lettera A L. R. n. 43/91)

Stabilisce che l’animatore si occupa di attività di formazione permanente precisando le modalità ed i criteri con cui opera per lo svolgimento di questo compito. Titoli per accedervi sono: la laurea o l’abilitazione professionale, l’anzianità di servizio, il possesso di esperienze professionali e la conoscenza di tecniche formative.

 

 

TRENTINO ALTO ADIGE

 

L. R. della provincia di Trento n. 13 del 16-8-82

“Norme rivolte al miglioramento delle condizioni in cui avviene la nascita negli ospedali della provincia di Trento e della tutela dei bambini in cura o degenti negli Ospedali”.

Relativamente ai bambini ricoverati in ospedale vengono utilizzati animatori di tempo libero e di attività ludiche, per i quali sono previsti corsi di formazione e aggiornamento su sviluppo psicologico, cognitivo ed espressivo dei loro utenti di riferimento.

 

 

UMBRIA

L. R. n. 33 del 20-5-75

“Norme per la promozione della pratica sportiva e l’incremento delle strutture e delle ottrezzature sportive”.

La qualifica è quella di animatore sportivo per cui è richiesta un’abilitazione conseguita attraverso corsi di formazione. A questo personale spetterà poi di contribuire alla promozione, all’organizzazione e alla gestione di attività sportive.

 

L. R. n. 39 del 3-6-75

Musei biblioteche e archivi di Enti Locali e di interesse locale”.

Si tratta in questo caso di animatori culturali. La commissione d’esame deve innanzitutto individuare gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale, anche attraverso contratti di ricerca. I contributi regionali possono essere utilizzati per la formazione e l’aggiornamento.

 

L. R. n. 8 del 23-2-82

“Partecipazione della Regione Umbria alla costituzione del Centro Italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica”.

In realtà la legge non nomina neppure gli animatori, ma indica spazi di intervento per l’animazione.

 

L. R. n. 15 del 1-6-82

“Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato Regionale della P.I.”.

Si nominano gli animatori come personale da utilizzare nelle biblioteche e nei servizi culturali.

 

L. R. n. 4 del 18-1-89

“Norme per la disciplina dell’attività professionale dell’Animatore Turistico” (in rapporto con la L. 217 del 17-5-83).

L’animatore turistico è definito come colui che per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti attraverso attività ricreative, sportive e culturali. Per lavorare è necessaria la licenza che viene rilasciata dal Comune di residenza sulla base di un attestato di abilitazione professionale rilasciato dalla Regione attraverso un esame. Per accedere ad esso, oltre ai soliti requisiti riguardanti cittadinanza, ecc., basta avere un titolo di scuola superiore. L’esame consiste in una prova scritta di cultura generale, legislazione turistica, diritto pubblico e privato; una prova pratica in cui è richiesta l’elaborazione e la realizzazione di un programma di animazione: infine il colloquio orale riguarda gli stessi argomenti dello scritto oltre a igiene, medicina dello sport, deontologia professionale.

Per avere l’abilitazione occorre risultare “idonei” in tutte le prove. Infine esiste un elenco regionale che viene aggiornato annualmente ed al quale possono iscriversi anche non residenti alla Regione, ovviamente presentando domande specifiche.

 

 

VALLE D’AOSTA

 

L. R. n. 24 del 19-7-76

“Modifica pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato regionale P.I.”.

Agli animatori è assegnata una carriera di “concetto” all’interno delle biblioteche.

 

 

L. R. n. 30 del 30-7-76

“Norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale”.

Fra l’altro la legge concede contributi per la sperimentazione di nuove tecniche di animazione. Per la nomina come animatore è richiesto il diploma di scuola media superiore.

 

 

L. R. n. 36 del 11-8-76

“Ordinamento del servizio di archivio, protocollo e spedizione”.

Fra il personale in servizio nelle biblioteche e nell’Assessorato P.I. sono indicati gli animatori.

 

 

L. R. n. 1 del 9-7-78

“Approvazione nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione Regionale”.

E’ già nominato l’animatore cui basta come titolo il diploma di Scuola Secondaria Superiore anche a indirizzo professionale o artistico.

 

 

L. R. n. 47 del 20-6-78

“Promozione di servizi a favore di persone anziane e inabili”.

Anche in questo caso sono previsti servizi aperti fra cui i centri di incontro per svolgere attività culturali e di tempo libero e in essi sono utilizzati le competenze professionali degli animatori.

 

 

L. R. n. 93 del 15-12-82

“Norme regionali in materia di promozione di servizi a favore di persone anziane e inabili”.

La legge prevede centri aperti dove si realizzino attività culturali e di tempo libero; in essi sono previsti gli animatori per i quali la Regione organizza direttamente o tramite gli Enti Locali, corsi di qualificazione e di formazione professionale (anche se corsi di questo genere sono fatti anche per altro personale addetto a questi servizi).

 

 

L. R. n. 32 del 10-5-83

“Modificazioni e integrazioni alla L. R. 30-4-80 n. 18 recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione”.

Si parla di animatori utilizzati in biblioteca, inquadrati al 7à livello. La loro formazione è promossa dalla Regione all’interno dell’area educativa-culturale.

 

 

 

L. R. n. 9 del 29-1-87

“Riforma dell’organizzazione turistica”.

In realtà la legge parla della costituzione dell’ATP e Pro Loco, oltre che della Commissione Regionale del Turismo e non cita l’animatore. E’ però inserita in questo elenco perché può consentire di individuare attività di promozione turistica e culturale che fanno parte dello specifico dell’animatore.

 

 

VENETO

 

L. R. n. 72 del 9-6-75

“Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore di persone anziane”.

Si parla dell’animatore nell’articolo che cita i soggiorni climatici, indicandoli come utile supporto.

 

 

L. R. n. 93 del 7-12-79

“Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del turismo sociale”.

Si può supporre che la legge consenta l’utilizzo della professionalità del’animatore perché un articolo cita la preparazione e l’aggiornamento dell’animatore.