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La legge
n: 142/90, allart. 27, individua nellaccordo di programma
una forma associativa e di cooperazione fra comuni, provincie,
regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici per
razionalizzare risorse e stimolare ogni efficace collaborazione
fra soggetti istituzionali e sociali. Laccordo è
dunque il principale strumento di concertazione e di coordinamento
della programmazione e dellazione amministrativa sul territorio
per interventi complessi. Ciascun ente partecipante allaccordo
conserva le proprie attribuzioni e si impegna ad esercitarle secondo
quanto previsto dallaccordo stesso. Laccordo di programma
, rispetto alla convenzione,consente maggiori possibilità
di intervento e incisività; non solo, ma allaccordo
di programma possono partecipare un maggior numero di soggetti.
Inoltre laccordo di programma, rispetto ad esempio al consorzio,
non richiede listituzione di una struttura organizzativa
stabile e duratura. Le scuole autonome possono attivare collegamenti
fra loro mediante un accordo di rete per il raggiungimento di
finalità condivise e per realizzare ampliamenti dellofferta
formativa. A questi accordi possono partecipare anche le istituzioni
scolastiche dotate di riconoscimento legale e le strutture di
formazione professionale accreditate, oltre ad enti esterni operanti
sul territorio. Nel concreto, le scuole possono promuovere e partecipare:
Le scuole aderenti definiscono la durata, le competenze e i poteri dellorgano responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto. Lattivazione dellaccordo prevede le fasi di iniziativa e di trattativa: Fase di iniziativa. La legge introduce un procedimento formale per la conduzione di questa fase, la conferenza di servizio, che viene convocata dal promotore in tante sedute fino a raggiungere infine la soluzione condivisa e,quindi, la conclusione dellaccordo. Il ricorso alla conferenza di servizio non è tuttavia un vincolo, potendo assolversi, la fase delliniziativa, con semplici incontri di lavoro e intese. Fase della trattativa. Definito il profilo contenutistico dellaccordo, i soggetti aderenti lo approvano formalmente . Per la vigilanza sullesecuzione degli accordi la legge n. 142/90 prevede la costituzione di un apposito collegio con il compito di attivare interventi surrogatori in caso di non adempimento degli obblighi assunti da parte dei soggetti firmatari dellaccordo. Laccordo infatti vincola i contraenti sin alla fase di adesione iniziale a rispettare ed eseguire quanto concordato. E possibile prevedere, allinterno dellaccordo di programma, specifiche procedure di arbitrato, interventi surrogatori e di rimedio per superare possibili ritardi e mancati adempimenti da parte di uno o più soggetti partecipanti. Laccordo deve indicare la consistenza delle risorse professionali e finanziarie messe a disposizione dalla rete dalle singole istituzioni. La legge stabilisce che laccordo sia "approvato con atto formale". Questa condizione, per le scuole, è soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio di circolo/Istituto che approva laccordo; la deliberazione infatti è atto amministrativo a tutti gli effetti. Laccordo, una volta approvato, è depositato presso le segreterie delle scuole aderenti (Mario Falanga).
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