Il diritto d'autore:
storia
Il diritto d'autore è, giuridicamente parlando, molto
giovane. Solo in tempi recenti, rispetto alla normale
evoluzione del nostro diritto, che comincia a formarsi
più di duemila anni fa, viene sentita l'esigenza di un
riconoscimento del diritto d'autore.
Questa esigenza coincide con l'invenzione della stampa
e con la conseguente nascita dell'attività editoriale,
produttiva di forti interessi economici, e la circolazione
di un gran numero di esemplari stampati. Ma certamente
il problema della tutela delle opere letterarie e artistiche
si era presentato in modo rilevante anche in tempi più
antichi: già Seneca aveva notato come il libraio Doro
parlasse dei libri di Cicerone come se fossero suoi, e
sottolineava come fossero nel vero sia il libraio sia
coloro che attribuivano i libri all'autore!
Per comprendere in pieno il diritto d'autore e la sua
storia bisogna pertanto tenere in considerazione la distinzione
che si crea tra l'esistenza di un diritto di proprietà
immateriale (corpus mysticum) disgiunto da quello
del possesso materiale del bene (corpus mechanicum),
ossia tra il diritto dell'autore di un brano musicale,
di un manoscritto, di un quadro o di una statua, e il
diritto di chi possiede materialmente questi beni.
Un barlume di tutela viene quindi a svilupparsi solo nella
tarda metà del quindicesimo secolo a Venezia, sotto la
forma di privilegio (di stampa) concesso dapprima agli
editori e agli stampatori, succesivamente, in considerazione
del lavoro creativo, dello studio e della fatica che comporta
la genesi di un'opera, anche all'autore, a cui venne riconosciuta
la facoltà di prestare il consenso per la pubblicazione
della propria opera.Il sistema dei privilegi, debitamente
ampliato, perdurò fino al diciottesimo secolo, quando
si giunse all'emanazione di leggi più organiche. La più
antica è lo Statuto
della Regina Anna del 1709 che introdusse in Inghilterra
il copyright (diritto alla copia), seguita dalla legge
federale degli Stati Uniti del 1790 e dalle leggi francesi
rivoluzionarie del 1791 e del 1793, in cui si riconobbe
finalmente l'esistenza di una proprietà letteraria e artistica.
E in Italia? Un primo decreto in materia fu emanato dal
governo rivoluzionario piemontese nel 1799, seguito da
una legge più completa promulgata nel 1801 nella Repubblica
Cisalpina.
Successivamente, dopo la restaurazione, furono emessi
nei diversi stati italiani differenti provvedimenti legislativi:
ma data la grossa frammentazione politica della penisola
queste leggi erano quasi inutili per il loro limitato
ambito applicativo. Per
ovviare in parte a questo inconveniente, la Toscana, lo
stato Sardo e l'Austria nel 1840 stipularono una convenzione
per una protezione comune del diritto d'autore.
La prima vera legge italiana risale al 1865, subito dopo
l'unificazione della penisola, e poi, tradotta nel testo
unico 19 settembre 1881 n. 1012, rimase in vigore fino
al 1926, quando venne sostituita da una nuova normativa.
Infine la legge 22 aprile 1941 n. 633 e relativo regolamento
del 18 giugno 1942 n. 1369, ha regolamentato più estesamente
ed efficacemente la materia e, con alcune successive modifiche
e integrazioni, è tuttora in vigore. Inoltre disposizioni
sul diritto d'autore si trovano nel nostro Codice Civile
del 1942 agli articoli 2575-2583.
Negli ultimi anni la nostra legge è stata massiciamente
modificata, per adeguarsi ai nuovi mezzi di comunicazione
dell'opera dell'ingegno, attraverso l'accoglimento delle
direttive CEE in materia. Per contrastare il fenomeno
della pirateria le ultime modifiche apportate alla legge
hanno gravemente inasprito le pene per coloro che possiedono
o commerciano opere dell'ingegno contraffatte.
Manca invece nella nostra Costituzione un qualsiasi accenno
esplicito alla tutela del diritto d'autore. Tuttavia le
enunciazioni di alcuni principi generali della Carta Costituzionale
non sono privi di qualche rilievo. La Costituzione, riconoscendo
e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2),
impegna ciascun cittadino a svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società (art. 4). La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica (art. 9).
La partecipazione alla vita sociale dell'autore si realizza
attraverso l'esplicazione delle attività di creazione
e divulgazione dell'opera, senza che possa esercitarsi
un controllo di merito sul contenuto di questa, in rispetto
alla libertà di espressione (art. 21) e della libertà
dell'arte e della scienza (art. 33).Sotto l'aspetto patrimoniale
il diritto d'autore trova il suo fondamento giustificativo
nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni"
(art. 35 1°comma). L'inclusione della disciplina dei diritti
d'autore nel libro del lavoro del Codice Civile conferma
questo assunto, in quanto la creazione dell'opera d'ingegno
è considerata dalla legge come particolare espressione
del lavoro intellettuale.
Infine, dato lo sviluppo avanzato dei sistemi di comunicazione
della nostra era e dei mezzi che facilitano la riproduzione,
la protezione dell'opera artistica si è resa molto più
complessa e si richiede oggi una tutela non più esclusivamente
nazionale ma internazionale. Sono state così stipulate
dapprima una serie di convenzioni tra i diversi stati,
che sono poi sfociate nella "Unione per la protezione
delle opere letterarie e artistiche" sottoscritta a Berna
nel 1886, di cui l'ultima revisione è del 1971. Nel 1952
fu finalmente firmata a Ginevra la "Convenzione Universale
del Diritto d'Autore", entrata in vigore nel 1955, mentre
a Roma nel 1961 fu firmato il trattato per la protezione
dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici.