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Il diritto d'autore: storia

Il diritto d'autore è, giuridicamente parlando, molto giovane. Solo in tempi recenti, rispetto alla normale evoluzione del nostro diritto, che comincia a formarsi più di duemila anni fa, viene sentita l'esigenza di un riconoscimento del diritto d'autore.
Questa esigenza coincide con l'invenzione della stampa e con la conseguente nascita dell'attività editoriale, produttiva di forti interessi economici, e la circolazione di un gran numero di esemplari stampati. Ma certamente il problema della tutela delle opere letterarie e artistiche si era presentato in modo rilevante anche in tempi più antichi: già Seneca aveva notato come il libraio Doro parlasse dei libri di Cicerone come se fossero suoi, e sottolineava come fossero nel vero sia il libraio sia coloro che attribuivano i libri all'autore!

Per comprendere in pieno il diritto d'autore e la sua storia bisogna pertanto tenere in considerazione la distinzione che si crea tra l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto da quello del possesso materiale del bene (corpus mechanicum), ossia tra il diritto dell'autore di un brano musicale, di un manoscritto, di un quadro o di una statua, e il diritto di chi possiede materialmente questi beni.

Un barlume di tutela viene quindi a svilupparsi solo nella tarda metà del quindicesimo secolo a Venezia, sotto la forma di privilegio (di stampa) concesso dapprima agli editori e agli stampatori, succesivamente, in considerazione del lavoro creativo, dello studio e della fatica che comporta la genesi di un'opera, anche all'autore, a cui venne riconosciuta la facoltà di prestare il consenso per la pubblicazione della propria opera.Il sistema dei privilegi, debitamente ampliato, perdurò fino al diciottesimo secolo, quando si giunse all'emanazione di leggi più organiche. La più antica è lo Statuto della Regina Anna del 1709 che introdusse in Inghilterra il copyright (diritto alla copia), seguita dalla legge federale degli Stati Uniti del 1790 e dalle leggi francesi rivoluzionarie del 1791 e del 1793, in cui si riconobbe finalmente l'esistenza di una proprietà letteraria e artistica.

E in Italia? Un primo decreto in materia fu emanato dal governo rivoluzionario piemontese nel 1799, seguito da una legge più completa promulgata nel 1801 nella Repubblica Cisalpina.
Successivamente, dopo la restaurazione, furono emessi nei diversi stati italiani differenti provvedimenti legislativi: ma data la grossa frammentazione politica della penisola queste leggi erano quasi inutili per il loro limitato ambito applicativo. Per
ovviare in parte a questo inconveniente, la Toscana, lo stato Sardo e l'Austria nel 1840 stipularono una convenzione per una protezione comune del diritto d'autore.
La prima vera legge italiana risale al 1865, subito dopo l'unificazione della penisola, e poi, tradotta nel testo unico 19 settembre 1881 n. 1012, rimase in vigore fino al 1926, quando venne sostituita da una nuova normativa. Infine la legge 22 aprile 1941 n. 633 e relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, ha regolamentato più estesamente ed efficacemente la materia e, con alcune successive modifiche e integrazioni, è tuttora in vigore. Inoltre disposizioni sul diritto d'autore si trovano nel nostro Codice Civile del 1942 agli articoli 2575-2583.
Negli ultimi anni la nostra legge è stata massiciamente modificata, per adeguarsi ai nuovi mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno, attraverso l'accoglimento delle direttive CEE in materia. Per contrastare il fenomeno della pirateria le ultime modifiche apportate alla legge hanno gravemente inasprito le pene per coloro che possiedono o commerciano opere dell'ingegno contraffatte.

Manca invece nella nostra Costituzione un qualsiasi accenno esplicito alla tutela del diritto d'autore. Tuttavia le enunciazioni di alcuni principi generali della Carta Costituzionale non sono privi di qualche rilievo. La Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), impegna ciascun cittadino a svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4). La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (art. 9).
La partecipazione alla vita sociale dell'autore si realizza attraverso l'esplicazione delle attività di creazione e divulgazione dell'opera, senza che possa esercitarsi un controllo di merito sul contenuto di questa, in rispetto alla libertà di espressione (art. 21) e della libertà dell'arte e della scienza (art. 33).Sotto l'aspetto patrimoniale il diritto d'autore trova il suo fondamento giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" (art. 35 1°comma). L'inclusione della disciplina dei diritti d'autore nel libro del lavoro del Codice Civile conferma questo assunto, in quanto la creazione dell'opera d'ingegno è considerata dalla legge come particolare espressione del lavoro intellettuale.

Infine, dato lo sviluppo avanzato dei sistemi di comunicazione della nostra era e dei mezzi che facilitano la riproduzione, la protezione dell'opera artistica si è resa molto più complessa e si richiede oggi una tutela non più esclusivamente nazionale ma internazionale. Sono state così stipulate dapprima una serie di convenzioni tra i diversi stati, che sono poi sfociate nella "Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche" sottoscritta a Berna nel 1886, di cui l'ultima revisione è del 1971. Nel 1952 fu finalmente firmata a Ginevra la "Convenzione Universale del Diritto d'Autore", entrata in vigore nel 1955, mentre a Roma nel 1961 fu firmato il trattato per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici.


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