Il diritto d'autore:
storia
Il diritto d'autore è, giuridicamente parlando, molto
giovane. Solo in tempi recenti, rispetto alla normale
evoluzione del nostro diritto, che comincia a formarsi
più di duemila anni fa, viene sentita l'esigenza di
un riconoscimento del diritto d'autore.
Questa esigenza coincide con l'invenzione della stampa
e con la conseguente nascita dell'attività editoriale,
produttiva di forti interessi economici, e la circolazione
di un gran numero di esemplari stampati. Ma certamente
il problema della tutela delle opere letterarie e artistiche
si era presentato in modo rilevante anche in tempi più
antichi: già Seneca aveva notato come il libraio Doro
parlasse dei libri di Cicerone come se fossero suoi,
e sottolineava come fossero nel vero sia il libraio
sia coloro che attribuivano i libri all'autore!
Per comprendere in pieno il diritto d'autore e la sua
storia bisogna pertanto tenere in considerazione la
distinzione che si crea tra l'esistenza di un diritto
di proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto
da quello del possesso materiale del bene (corpus
mechanicum), ossia tra il diritto dell'autore di
un brano musicale, di un manoscritto, di un quadro o
di una statua, e il diritto di chi possiede materialmente
questi beni.
Un barlume di tutela viene quindi a svilupparsi solo
nella tarda metà del quindicesimo secolo a Venezia,
sotto la forma di privilegio (di stampa) concesso dapprima
agli editori e agli stampatori, succesivamente, in considerazione
del lavoro creativo, dello studio e della fatica che
comporta la genesi di un'opera, anche all'autore, a
cui venne riconosciuta la facoltà di prestare il consenso
per la pubblicazione della propria opera.Il sistema
dei privilegi, debitamente ampliato, perdurò fino al
diciottesimo secolo, quando si giunse all'emanazione
di leggi più organiche. La più antica è lo Statuto
della Regina Anna del 1709 che introdusse in Inghilterra
il copyright (diritto alla copia), seguita dalla legge
federale degli Stati Uniti del 1790 e dalle leggi francesi
rivoluzionarie del 1791 e del 1793, in cui si riconobbe
finalmente l'esistenza di una proprietà letteraria e
artistica.
E in Italia? Un primo decreto in materia fu emanato
dal governo rivoluzionario piemontese nel 1799, seguito
da una legge più completa promulgata nel 1801 nella
Repubblica Cisalpina.
Successivamente, dopo la restaurazione, furono emessi
nei diversi stati italiani differenti provvedimenti
legislativi: ma data la grossa frammentazione politica
della penisola queste leggi erano quasi inutili per
il loro limitato ambito applicativo. Per
ovviare in parte a questo inconveniente, la Toscana,
lo stato Sardo e l'Austria nel 1840 stipularono una
convenzione per una protezione comune del diritto d'autore.
La prima vera legge italiana risale al 1865, subito
dopo l'unificazione della penisola, e poi, tradotta
nel testo unico 19 settembre 1881 n. 1012, rimase in
vigore fino al 1926, quando venne sostituita da una
nuova normativa. Infine la legge 22 aprile 1941 n. 633
e relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, ha
regolamentato più estesamente ed efficacemente la materia
e, con alcune successive modifiche e integrazioni, è
tuttora in vigore. Inoltre disposizioni sul diritto
d'autore si trovano nel nostro Codice Civile del 1942
agli articoli 2575-2583.
Negli ultimi anni la nostra legge è stata massiciamente
modificata, per adeguarsi ai nuovi mezzi di comunicazione
dell'opera dell'ingegno, attraverso l'accoglimento delle
direttive CEE in materia. Per contrastare il fenomeno
della pirateria le ultime modifiche apportate alla legge
hanno gravemente inasprito le pene per coloro che possiedono
o commerciano opere dell'ingegno contraffatte.
Manca invece nella nostra Costituzione un qualsiasi
accenno esplicito alla tutela del diritto d'autore.
Tuttavia le enunciazioni di alcuni principi generali
della Carta Costituzionale non sono privi di qualche
rilievo. La Costituzione, riconoscendo e garantendo
i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), impegna ciascun
cittadino a svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società
(art. 4). La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica (art. 9).
La partecipazione alla vita sociale dell'autore si realizza
attraverso l'esplicazione delle attività di creazione
e divulgazione dell'opera, senza che possa esercitarsi
un controllo di merito sul contenuto di questa, in rispetto
alla libertà di espressione (art. 21) e della libertà
dell'arte e della scienza (art. 33).Sotto l'aspetto
patrimoniale il diritto d'autore trova il suo fondamento
giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le
sue forme e applicazioni" (art. 35 1°comma). L'inclusione
della disciplina dei diritti d'autore nel libro del
lavoro del Codice Civile conferma questo assunto, in
quanto la creazione dell'opera d'ingegno è considerata
dalla legge come particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Infine, dato lo sviluppo avanzato dei sistemi di comunicazione
della nostra era e dei mezzi che facilitano la riproduzione,
la protezione dell'opera artistica si è resa molto più
complessa e si richiede oggi una tutela non più esclusivamente
nazionale ma internazionale. Sono state così stipulate
dapprima una serie di convenzioni tra i diversi stati,
che sono poi sfociate nella "Unione per la protezione
delle opere letterarie e artistiche" sottoscritta a
Berna nel 1886, di cui l'ultima revisione è del 1971.
Nel 1952 fu finalmente firmata a Ginevra la "Convenzione
Universale del Diritto d'Autore", entrata in vigore
nel 1955, mentre a Roma nel 1961 fu firmato il trattato
per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti
e produttori fonografici.