L'articolo
5 è collegato al precedente e sancisce il diritto dell'utente
al rispetto del contratto, cioè delle dichiarazioni, chiare
ed esausative, che il formatore ha dato all'inizio. In questo campo
si vede di tutto: orari cambiati perché il formatore deve
prendere l'aereo, contenuti saltati per errori di calendario, temi
non svolti per incomprensione fra docente d'aula e coordinatore.
L'ultima che ho sentito è quella di un formatore che, non
gradendo le contestazioni degli utenti circa la mancata informazione
preventiva, se ne è andato dall'aula per l'intera giornata.
Certo, capita che spesso siano gli utenti a chiedere, non prima
ma durante l'iter formativo, modifiche di orario, di sede o di contenuti,
a volte ragionevoli a volte non tanto. Oppure, capita un imprevisto
che spinge il formatore a ritenere utile, o necessaria, una variazione
qualsiasi.
Il contratto formativo è come ogni altro contratto, da rispettare
integralmente fino alla successiva rinegoziazione. Quindi, il formatore
può rinegoziare parti del contratto, purché si accerti
del libero consenso degli utenti, senza costrizioni o manipolazioni.
Tipico, in quest'ultimo, senso è il formatore che dice: "Proporrei,
se siete d'accordo..." e poi passa a eseguire la decisione unilaterale,
senza lasciare nemmeno un secondo alla discussione.
L'articolo
6 pone un chiaro divieto, come conseguenza degli articoli 1
e 2, all'uso della formazione per fini impropri. Non è raro
il caso di committenti che chiedono ai formatori di usare la formazione
per avere dati sui quali fare una selezione o decidere un avanzamento
di carriera. Magari questo non viene detto prima, ma la richiesta
viene lasciata cadere con disinvoltura, nel corso dell'attività
formativa o al suo termine. Il formatore eticamente orientato sa
evadere queste richieste, in base agli argomenti già detti;
ma non sono pochi quelli che, per accontentare il cliente, cedono
a queste insidie.
Un caso diverso, sul piano etico, sarebbe laddove questi obiettivi
impropri o collaterali fossero chiaramente esplicitati agli utenti
sin dall'inizio. Qui, più che a un caso etico, saremmo di
fronte a una situazione deontologicamente legittima anche se professionalmente
discutibile.
L'articolo
7 tende a offrire un'ulteriore tutela agli utenti di fronte
alla segretezza e la competenza. Stabilito che gli utenti hanno
diritto a entrambe, risulta ovvia la norma che limita la presenza
in aula di ruoli terzi oltre a quello del formatore e del formando.
Per esempio, è limitativo del principio della segretezza,
ammettere in aula membri dell'organizzazione diversi dai partecipanti,
a meno che siano presenti come docenti o testimoni. Invece, la voglia
di "osservare dal buco della serratura" è molto diffusa fra
i membri delle organizzazioni: i capi, gli aspiranti formatori che
magari si illudono di "rubare" il mestiere al professionista. Unica
deroga a questa norma a difesa della privacy è quella che
riguarda giovani formatori in training, sull'esempio dei giovani
medici in formazione. Per costoro si può richiedere, nel
contratto formativo, la deroga dalla norma di esclusione dall'aula,
ma a precise condizioni. La prima è che si tratti di veri
formatori in training e non di parenti, amici o fidanzate del formatore:
eventualità più diffuse di quanto si pensi. La seconda
precauzione è che comunque il giovane in training svolga
il solo ruolo di osservatore silente, riservando le sue riflessioni
al momento del confronto col supervisore.
Ricordo numerosi casi di osservatori inesperti lasciati sfogare
dal formatore e capaci, con una sola frase infelice, di uccidere
un intero seminario. Nell'aula ci sono due attori, il formatore
e gli utenti; l'osservatore è una eccezione negoziabile,
purché sia un giovane formatore in addestramento e se ne
stia assolutamente (con la voce e col corpo) muto.
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