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Il codice deontologico del Formatore

L'articolo 5 è collegato al precedente e sancisce il diritto dell'utente al rispetto del contratto, cioè delle dichiarazioni, chiare ed esausative, che il formatore ha dato all'inizio. In questo campo si vede di tutto: orari cambiati perché il formatore deve prendere l'aereo, contenuti saltati per errori di calendario, temi non svolti per incomprensione fra docente d'aula e coordinatore. L'ultima che ho sentito è quella di un formatore che, non gradendo le contestazioni degli utenti circa la mancata informazione preventiva, se ne è andato dall'aula per l'intera giornata. Certo, capita che spesso siano gli utenti a chiedere, non prima ma durante l'iter formativo, modifiche di orario, di sede o di contenuti, a volte ragionevoli a volte non tanto. Oppure, capita un imprevisto che spinge il formatore a ritenere utile, o necessaria, una variazione qualsiasi.
Il contratto formativo è come ogni altro contratto, da rispettare integralmente fino alla successiva rinegoziazione. Quindi, il formatore può rinegoziare parti del contratto, purché si accerti del libero consenso degli utenti, senza costrizioni o manipolazioni. Tipico, in quest'ultimo, senso è il formatore che dice: "Proporrei, se siete d'accordo..." e poi passa a eseguire la decisione unilaterale, senza lasciare nemmeno un secondo alla discussione.

L'articolo 6 pone un chiaro divieto, come conseguenza degli articoli 1 e 2, all'uso della formazione per fini impropri. Non è raro il caso di committenti che chiedono ai formatori di usare la formazione per avere dati sui quali fare una selezione o decidere un avanzamento di carriera. Magari questo non viene detto prima, ma la richiesta viene lasciata cadere con disinvoltura, nel corso dell'attività formativa o al suo termine. Il formatore eticamente orientato sa evadere queste richieste, in base agli argomenti già detti; ma non sono pochi quelli che, per accontentare il cliente, cedono a queste insidie.
Un caso diverso, sul piano etico, sarebbe laddove questi obiettivi impropri o collaterali fossero chiaramente esplicitati agli utenti sin dall'inizio. Qui, più che a un caso etico, saremmo di fronte a una situazione deontologicamente legittima anche se professionalmente discutibile.

L'articolo 7 tende a offrire un'ulteriore tutela agli utenti di fronte alla segretezza e la competenza. Stabilito che gli utenti hanno diritto a entrambe, risulta ovvia la norma che limita la presenza in aula di ruoli terzi oltre a quello del formatore e del formando. Per esempio, è limitativo del principio della segretezza, ammettere in aula membri dell'organizzazione diversi dai partecipanti, a meno che siano presenti come docenti o testimoni. Invece, la voglia di "osservare dal buco della serratura" è molto diffusa fra i membri delle organizzazioni: i capi, gli aspiranti formatori che magari si illudono di "rubare" il mestiere al professionista. Unica deroga a questa norma a difesa della privacy è quella che riguarda giovani formatori in training, sull'esempio dei giovani medici in formazione. Per costoro si può richiedere, nel contratto formativo, la deroga dalla norma di esclusione dall'aula, ma a precise condizioni. La prima è che si tratti di veri formatori in training e non di parenti, amici o fidanzate del formatore: eventualità più diffuse di quanto si pensi. La seconda precauzione è che comunque il giovane in training svolga il solo ruolo di osservatore silente, riservando le sue riflessioni al momento del confronto col supervisore.
Ricordo numerosi casi di osservatori inesperti lasciati sfogare dal formatore e capaci, con una sola frase infelice, di uccidere un intero seminario. Nell'aula ci sono due attori, il formatore e gli utenti; l'osservatore è una eccezione negoziabile, purché sia un giovane formatore in addestramento e se ne stia assolutamente (con la voce e col corpo) muto.

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