La seconda
parte del codice proposto si impegna a tutelare anche il committente,
che è colui che, pagando, acquisisce almeno tre diritti:
riservatezza, titolarità e competenza.
Il committente è il gestore del sistema dal quale provengono
gli utenti, a meno che si tratti di un'azione formativa individuale,
nella quale utenti e committente coincidono. L'aula, e le inevitabili
ricerche preliminari, mettono il formatore a conoscenza di aspetti
riservati dell'organizzazione, che tali devono restare.
La divulgazione di aspetti (in special modo negativi) e problemi
dell'organizzazione emersi durante l'azione formativa, assume la
configurazione di vero e proprio spionaggio industriale, oltre che
fornire un danno all'immagine.
Il secondo diritto riguarda la titolarità dell'intervento
formativo, che viene retribuito e, dunque, è un bene posseduto
dal committente. L'uso dell'intervento per fini editoriali, o peggio,
l'uso di strumenti didattici elaborati e pagati per un intervento
e poi utilizzati per altri, è grave scorrettezza. Nel primo
caso sembra sufficiente l'uso dell'anonimato, per evitare la trasgressione
della norma deontologica; nel secondo sembra necessaria un'autorizzazione
formale del committente.
Infine, il terzo diritto che riguarda la competenza. Fino a oggi,
a parte quei committenti ben lieti di strapagare enti formativi
incompetenti per garantirsi la totale assenza di formazione, non
sono pochi quelli che subiscono vere e proprie truffe pagando cifre
esorbitanti in cambio di sorrisi. Il decennio demenziale-yuppy degli
anni Ottanta ha fatto crescere una pletora di studi professionali,
master post-universitari, formatori free lance d'assalto
che il mercato ha ingoiato senza tanti distinguo, più abbagliato
dalla carta lucida dei depliant che dalla qualità delle prestazioni.
Una norma sulla pubblicità e trasparenza, oltre che veridicità,
dei curricula dei formatori (non solo degli enti di formazione)
può costituire un piccolo freno allo stordimento generale.
La terza
parte del codice riguarda la tutela dei colleghi. Anche in questo
campo la situazione "silvestre" della formazione ha prodotto un
panorama desolante, che è ora di riqualificare. L'uso del
pettegolezzo anche fra formatori e "laici", non solo fra formatori,
è tipico delle categorie professionali deboli. Il fatto è
che, non esistendo reali palestre di confronto pubblico, all'interno
della comunità dei formatori (i convegni sono solo celebrazioni
individuali o collettive) le critiche più o meno fondate
sul comportamento e la professionalità dei colleghi trovano
spazio nell'informalità. Ciò è comprensibile,
forse, ma anche molto dannoso alla categoria e, in quanto informale,
poco etico.
La storia della formazione, specie nel decennio '80-'90, è
una storia di piccole e grandi scorrettezze, le più vistose
delle quali sono quelle segnalate dagli articoli 12 e 13, la cui
chiarezza non richiede alcuna aggiunta.
Il codice si conclude con tre norme a tutela della dignità
del formatore stesso, che non mi sembra richiedano spiegazioni.
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GUIDO
CONTESSA
Contributo tratto del volume
Sberna M. (a cura di), Il
lavoro psicosociale