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Il codice deontologico del Formatore

La seconda parte del codice proposto si impegna a tutelare anche il committente, che è colui che, pagando, acquisisce almeno tre diritti: riservatezza, titolarità e competenza.
Il committente è il gestore del sistema dal quale provengono gli utenti, a meno che si tratti di un'azione formativa individuale, nella quale utenti e committente coincidono. L'aula, e le inevitabili ricerche preliminari, mettono il formatore a conoscenza di aspetti riservati dell'organizzazione, che tali devono restare.
La divulgazione di aspetti (in special modo negativi) e problemi dell'organizzazione emersi durante l'azione formativa, assume la configurazione di vero e proprio spionaggio industriale, oltre che fornire un danno all'immagine.
Il secondo diritto riguarda la titolarità dell'intervento formativo, che viene retribuito e, dunque, è un bene posseduto dal committente. L'uso dell'intervento per fini editoriali, o peggio, l'uso di strumenti didattici elaborati e pagati per un intervento e poi utilizzati per altri, è grave scorrettezza. Nel primo caso sembra sufficiente l'uso dell'anonimato, per evitare la trasgressione della norma deontologica; nel secondo sembra necessaria un'autorizzazione formale del committente.
Infine, il terzo diritto che riguarda la competenza. Fino a oggi, a parte quei committenti ben lieti di strapagare enti formativi incompetenti per garantirsi la totale assenza di formazione, non sono pochi quelli che subiscono vere e proprie truffe pagando cifre esorbitanti in cambio di sorrisi. Il decennio demenziale-yuppy degli anni Ottanta ha fatto crescere una pletora di studi professionali, master post-universitari, formatori free lance d'assalto che il mercato ha ingoiato senza tanti distinguo, più abbagliato dalla carta lucida dei depliant che dalla qualità delle prestazioni. Una norma sulla pubblicità e trasparenza, oltre che veridicità, dei curricula dei formatori (non solo degli enti di formazione) può costituire un piccolo freno allo stordimento generale.

La terza parte del codice riguarda la tutela dei colleghi. Anche in questo campo la situazione "silvestre" della formazione ha prodotto un panorama desolante, che è ora di riqualificare. L'uso del pettegolezzo anche fra formatori e "laici", non solo fra formatori, è tipico delle categorie professionali deboli. Il fatto è che, non esistendo reali palestre di confronto pubblico, all'interno della comunità dei formatori (i convegni sono solo celebrazioni individuali o collettive) le critiche più o meno fondate sul comportamento e la professionalità dei colleghi trovano spazio nell'informalità. Ciò è comprensibile, forse, ma anche molto dannoso alla categoria e, in quanto informale, poco etico.
La storia della formazione, specie nel decennio '80-'90, è una storia di piccole e grandi scorrettezze, le più vistose delle quali sono quelle segnalate dagli articoli 12 e 13, la cui chiarezza non richiede alcuna aggiunta.
Il codice si conclude con tre norme a tutela della dignità del formatore stesso, che non mi sembra richiedano spiegazioni.

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GUIDO CONTESSA
Contributo tratto del volume
Sberna M. (a cura di), Il lavoro psicosociale

 

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