DECRETO
LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30.
(GU
n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari
in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate
ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta'
e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni
ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni,
i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita' del
lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti
a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni
dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a)
«somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera,
a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b)
«intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e
dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione
e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute
a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c)
«ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire
una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima,
su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione
delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e
di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di
candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase
di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento
e del potenziale dei candidati;
d)
«supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata
su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione
nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e)
«autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori,
pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo
svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f)
«accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono
a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi
al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei
servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi
di incontro fra domanda e offerta;
g)
«borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta
di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire
la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno
del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un
lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente
scelti dall'utente;
h)
«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
la promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di
attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita'
o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i)
«libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000,
di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti
sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante
l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale
secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi
persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k)
«lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria
che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro
ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
8 novembre 1991, n. 381;
l)
«divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti
di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m) «associazioni
di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art.
3.
F
i n a l i t a'
1. Le
disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare
un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza
ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato
del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia
di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al
comma 1:
a) viene
identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono
stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento
regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi
al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche
a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono
identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato
del lavoro;
d) vengono
stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una
borsa continua del lavoro;
e) vengono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime
autorizzatorio e accreditamenti
Art.
4.
Agenzie
per il lavoro
1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito
albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita'
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato
in cinque sezioni:
a)
agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di
tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b)
agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) a h);
c)
agenzie di intermediazione;
d)
agenzie di ricerca e selezione del personale;
e)
agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie
nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato,
entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attivita' svolta.
3. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la
domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le
agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita'
ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte
le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce
le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di
cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della
attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione
a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione,
nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalita'
di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione
alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al
comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione
di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
Art.
5.
Requisiti
giuridici e finanziari
1. I
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4
sono:
a)
la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere
d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b)
la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di
altro Stato membro della Unione europea;
c)
la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d)
in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro
la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi
per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da
leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni
caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e)
nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite
con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici;
f)
l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
da essi stessi indicato.
2. Per
l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma l, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato
e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma coo- perativa;
b)
la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c)
a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso
un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d)
la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro applicabile;
e)
nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni;
f)
l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
esclusivo.
3. Per
l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da
a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato
e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma cooperativa;
b)
a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso
un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c)
la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro applicabile;
d)
nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per
l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b)
la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c)
l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se
non esclusivo.
5. Per
l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b)
l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per
l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b)
l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art.
6.
Regimi
particolari di autorizzazione
1. Sono
autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le universita'
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno
come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche
del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita'
senza finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione
alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
2. Sono
altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente
articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano
la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati
i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma
1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo
17.
3. Sono
altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli
enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine
nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello
nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata
al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di
cui all'articolo 5, comma 1.
5. E'
in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente
o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli
4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita'
di intermediazione.
6. L'autorizzazione
allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle province autonome
con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione
per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La
regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attivita' svolta. 8. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalita' di costituzione
della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma
1 e delle procedure ad essa connesse.
Art.
7.
Accreditamenti
1.
Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano
nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a)
garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete
di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione
alla domanda espressa dal territorio;
b)
salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione
e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c)
costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d)
obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente
di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione.
2. I
provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresi':
a)
le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5
e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni
di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione
di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b)
requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale
in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale
di riferimento;
c)
le procedure per l'accreditamento;
d)
le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei
servizi erogati;
e)
le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento
dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati
Art.
8.
Ambito
di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme
restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro
e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano
ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito
di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche
ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione.
2. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalita' di trattamento dei dati personali di cui al presente
decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a)
le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta
di lavoro;
b)
le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la
possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c)
le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per
le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso
dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza
in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali,
gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo
delle stesse.
Art.
9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
1. Sono
vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita'
di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale,
intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque
da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita'
ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese
o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori
di lavoro.
2. In
tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare
ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale,
le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati
o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione
o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque
ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto
stesso.
3. Se
le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il
medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Art.
10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E'
fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici
e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine
o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento
sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla
eta', all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla
ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato
di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori
di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono
sulle modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che costituiscono
un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni
mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca
di una occupazione.
Art.
11.
Divieto
di oneri in capo ai lavoratori
1.
E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o
comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui
al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori
altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art.
12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I
soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare
ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate
per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione
e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di
impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I
soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti
e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a)
iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso
di fine lavori;
b)
iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della
emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c)
iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni;
d)
per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli
interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative
nel predetto ambito.
4. I
contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro:
a)
come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b)
come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante
nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica
della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai
commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento
del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita'
finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2
si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi
due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 7. I contributi
versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina
di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8.
In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi
1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle
sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4. 9.
Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi
di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita'
dei relativi fondi.
Art.
13.
Misure
di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1.
Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive
e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
e' consentito:
a)
operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un
piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a fronte della
assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b)
determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita'
di mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale,
o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi
dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi
nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale.
2.
Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade
dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative
liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione
e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a)
rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso
di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza
maggiore;
b)
non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
c)
non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi
4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano
in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b)
e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4.
Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente
ai fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati.
5.
Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti
che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla
data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata
al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6.
Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in
presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza
e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni
stesse.
7.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative
regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella
ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e
il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego
e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e
funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art.
14.
Cooperative
sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi'
come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo
8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che
devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi
di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto
il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime
da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro
disciplina i seguenti aspetti:
a)
le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; b) i
criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire
al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata
dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68;
c)
le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei
lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d)
la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario
delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri
di congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi
di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e)
la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f)
l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di
cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo
di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g)
i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo
da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi
1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera
utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo
3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero
delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di
cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti
in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale
del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori
disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a
loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art.
15.
Principi
e criteri generali
1.A
garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale
sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro
basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema
stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati,
sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La
borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte
dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque
punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire
nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi
ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati
o accreditati.
3. Gli
operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo
di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti,
in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo
8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale
prescelto.
4. Gli
ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un
livello nazionale finalizzato:
1)
alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio;
2)
alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3)
alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la
massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda
e offerta di lavoro;
b)
un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1)
realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2)
definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3)
coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5.
Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve
in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione,
la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici
alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.
Art.
16.
Standard
tecnici e flussi informativi di scambio
1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione
e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome,
gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale.
2.
La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio
tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni
di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art.
17.
Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1.
Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale
del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai
datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attivita'
poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate
nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei
servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in
essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni
e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le
relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2.
A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi
del presente articolo.
3.
I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli
2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione
di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli
Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi
a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed
in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province,
degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia
e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4.
La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi
dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla
presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della
Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di
monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5.
In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare
alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo
6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente e'
valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6.
Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee
guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione
di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi
formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione
di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto
dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza
unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi
di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili
oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi
conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che
lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili
della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche
intendano esperire.
7.
Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia
delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute
nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita'
e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato,
e' istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere
della riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato
e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali
su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi
commissionati nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale
di cui al comma precedente, la Commissione potra' annualmente formulare
pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione
del presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione
che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate,
evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi'
le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli
studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art.
18.
Sanzioni
penali
1. L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito
con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di
intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la
pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento
dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in
ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
2. Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento
dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
e' aumentata fino al sestuplo.
3.
La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore,
la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro
1.250.
4. Fatte
salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni
di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a
Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione
dall'albo.
5. In
caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei
casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata
l'autorizzazione.
6. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso
in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e
interposizione nei rapporti di lavoro.
Art.
19.
Sanzioni
amministrative
1.
Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
12.000 euro.
2. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile
1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel
caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione
e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese
le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione
minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della comunicazione
venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti
dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art.
20.
Condizioni
di liceita'
1. Il
contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro
soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato
ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per
tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore
per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un
utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo
di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il
contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine
o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
e' ammessa:
a)
per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti
internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento
dati;
b)
per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c)
per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d)
per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonche' servizi di economato;
e)
per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f)
per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g)
per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h)
per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego
di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i)
in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La
somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione,
anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione
della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto
di somministrazione di lavoro e' vietato:
a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b)
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c)
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche.
Art.
21.
Forma
del contratto di somministrazione
1.
Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a)
gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b)
il numero dei lavoratori da somministrare;
c)
i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d)
l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita'
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e)
la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f)
le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g)
il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h)
assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento
dei contributi previdenziali;
i)
assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti
in favore dei prestatori di lavoro;
j)
assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k)
assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare
gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi.
3. Le
informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono
essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro
ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In
mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione
e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Art.
22.
Disciplina
dei rapporti di lavoro
1.
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina
generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi
speciali.
2. In
caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile,
e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo
5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro
puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e
per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
3. Nel
caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato
a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita'
e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore
e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi
alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele
del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In
caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e'
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000,
non si applicano in caso di somministrazione.
Art.
23.
Tutela
del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime
della solidarieta'
1. I
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano
in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno
1997, n. 196. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione
con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti
privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi
e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore
e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I
contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita'
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti
i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento
sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative
o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il
somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita'
alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore;
in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano
una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore
ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti
dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi
di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel
caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a
mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e
per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione
a mansioni inferiori.
7. Ai
fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno
oggetto della contestazion