DECRETO
LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30.
(GU
n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari
in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate
ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta'
e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni
ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni,
i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita' del
lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti
a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni
dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a)
«somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera,
a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b)
«intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e
dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione
e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute
a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c)
«ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire
una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima,
su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione
delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e
di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di
candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase
di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento
e del potenziale dei candidati;
d)
«supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata
su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione
nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e)
«autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori,
pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo
svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f)
«accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono
a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi
al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei
servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi
di incontro fra domanda e offerta;
g)
«borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta
di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire
la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno
del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un
lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente
scelti dall'utente;
h)
«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
la promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di
attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita'
o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i)
«libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000,
di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti
sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante
l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale
secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi
persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k)
«lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria
che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro
ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
8 novembre 1991, n. 381;
l)
«divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti
di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m) «associazioni
di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art.
3.
F
i n a l i t a'
1. Le
disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare
un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza
ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato
del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia
di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al
comma 1:
a) viene
identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono
stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento
regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi
al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche
a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono
identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato
del lavoro;
d) vengono
stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una
borsa continua del lavoro;
e) vengono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime
autorizzatorio e accreditamenti
Art.
4.
Agenzie
per il lavoro
1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito
albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita'
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato
in cinque sezioni:
a)
agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di
tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b)
agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) a h);
c)
agenzie di intermediazione;
d)
agenzie di ricerca e selezione del personale;
e)
agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie
nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato,
entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attivita' svolta.
3. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la
domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le
agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita'
ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte
le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce
le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di
cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della
attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione
a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione,
nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalita'
di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione
alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al
comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione
di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
Art.
5.
Requisiti
giuridici e finanziari
1. I
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4
sono:
a)
la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere
d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b)
la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di
altro Stato membro della Unione europea;
c)
la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d)
in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro
la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi
per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da
leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni
caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e)
nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite
con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici;
f)
l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
da essi stessi indicato.
2. Per
l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma l, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato
e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma coo- perativa;
b)
la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c)
a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso
un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d)
la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro applicabile;
e)
nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni;
f)
l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
esclusivo.
3. Per
l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da
a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato
e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in
forma cooperativa;
b)
a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso
un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c)
la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro applicabile;
d)
nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per
l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b)
la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c)
l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se
non esclusivo.
5. Per
l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b)
l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per
l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a)
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b)
l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art.
6.
Regimi
particolari di autorizzazione
1. Sono
autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le universita'
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno
come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche
del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita'
senza finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione
alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
2. Sono
altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente
articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano
la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati
i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma
1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo
17.
3. Sono
altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli
enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine
nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello
nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata
al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di
cui all'articolo 5, comma 1.
5. E'
in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente
o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli
4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita'
di intermediazione.
6. L'autorizzazione
allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle province autonome
con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione
per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La
regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attivita' svolta. 8. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalita' di costituzione
della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma
1 e delle procedure ad essa connesse.
Art.
7.
Accreditamenti
1.
Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano
nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a)
garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete
di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione
alla domanda espressa dal territorio;
b)
salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione
e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c)
costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d)
obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente
di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione.
2. I
provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresi':
a)
le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5
e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni
di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione
di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b)
requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale
in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale
di riferimento;
c)
le procedure per l'accreditamento;
d)
le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei
servizi erogati;
e)
le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento
dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati
Art.
8.
Ambito
di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme
restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro
e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano
ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito
di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche
ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione.
2. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalita' di trattamento dei dati personali di cui al presente
decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a)
le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta
di lavoro;
b)
le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la
possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c)
le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per
le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso
dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza
in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali,
gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo
delle stesse.
Art.
9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
1. Sono
vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita'
di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale,
intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque
da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita'
ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese
o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori
di lavoro.
2. In
tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare
ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale,
le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati
o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione
o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque
ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto
stesso.
3. Se
le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il
medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Art.
10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E'
fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici
e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine
o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento
sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla
eta', all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla
ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato
di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori
di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono
sulle modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che costituiscono
un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni
mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca
di una occupazione.
Art.
11.
Divieto
di oneri in capo ai lavoratori
1.
E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o
comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui
al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori
altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art.
12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I
soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare
ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate
per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione
e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di
impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I
soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti
e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a)
iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso
di fine lavori;
b)
iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della
emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c)
iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni;
d)
per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli
interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative
nel predetto ambito.
4. I
contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro:
a)
come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b)
come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante
nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica
della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai
commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento
del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita'
finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2
si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi
due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 7. I contributi
versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina
di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8.
In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi
1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle
sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4. 9.
Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi
di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita'
dei relativi fondi.
Art.
13.
Misure
di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1.
Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive
e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
e' consentito:
a)
operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un
piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a fronte della
assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b)
determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita'
di mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale,
o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi
dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi
nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale.
2.
Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade
dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative
liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione
e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a)
rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso
di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza
maggiore;
b)
non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
c)
non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi
4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano
in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b)
e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4.
Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente
ai fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati.
5.
Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti
che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla
data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata
al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6.
Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in
presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza
e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni
stesse.
7.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative
regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella
ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e
il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego
e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e
funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art.
14.
Cooperative
sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi'
come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo
8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che
devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi
di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto
il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime
da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro
disciplina i seguenti aspetti:
a)
le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; b) i
criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire
al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata
dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68;
c)
le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei
lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d)
la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario
delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri
di congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi
di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e)
la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f)
l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di
cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo
di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g)
i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo
da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi
1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera
utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo
3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero
delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di
cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti
in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale
del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori
disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a
loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art.
15.
Principi
e criteri generali
1.A
garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale
sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro
basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema
stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati,
sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La
borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte
dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque
punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire
nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi
ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati
o accreditati.
3. Gli
operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo
di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti,
in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo
8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale
prescelto.
4. Gli
ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un
livello nazionale finalizzato:
1)
alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio;
2)
alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3)
alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la
massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda
e offerta di lavoro;
b)
un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1)
realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2)
definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3)
coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5.
Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve
in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione,
la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici
alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.
Art.
16.
Standard
tecnici e flussi informativi di scambio
1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione
e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome,
gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale.
2.
La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio
tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni
di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art.
17.
Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1.
Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale
del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai
datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attivita'
poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate
nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei
servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in
essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni
e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le
relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2.
A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi
del presente articolo.
3.
I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli
2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione
di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli
Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi
a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed
in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province,
degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia
e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4.
La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi
dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla
presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della
Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di
monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5.
In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare
alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo
6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente e'
valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6.
Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee
guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione
di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi
formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione
di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto
dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza
unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi
di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili
oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi
conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che
lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili
della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche
intendano esperire.
7.
Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia
delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute
nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita'
e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato,
e' istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere
della riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato
e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali
su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi
commissionati nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale
di cui al comma precedente, la Commissione potra' annualmente formulare
pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione
del presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione
che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate,
evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi'
le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli
studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art.
18.
Sanzioni
penali
1. L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito
con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di
intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la
pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento
dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in
ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
2. Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento
dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
e' aumentata fino al sestuplo.
3.
La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore,
la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro
1.250.
4. Fatte
salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni
di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a
Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione
dall'albo.
5. In
caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei
casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata
l'autorizzazione.
6. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso
in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e
interposizione nei rapporti di lavoro.
Art.
19.
Sanzioni
amministrative
1.
Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
12.000 euro.
2. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile
1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel
caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione
e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese
le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione
minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della comunicazione
venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti
dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art.
20.
Condizioni
di liceita'
1. Il
contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro
soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato
ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per
tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore
per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un
utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo
di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il
contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine
o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
e' ammessa:
a)
per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti
internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento
dati;
b)
per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c)
per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d)
per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonche' servizi di economato;
e)
per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f)
per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g)
per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h)
per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego
di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i)
in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La
somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione,
anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione
della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto
di somministrazione di lavoro e' vietato:
a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b)
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c)
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche.
Art.
21.
Forma
del contratto di somministrazione
1.
Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a)
gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b)
il numero dei lavoratori da somministrare;
c)
i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d)
l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita'
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e)
la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f)
le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g)
il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h)
assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento
dei contributi previdenziali;
i)
assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti
in favore dei prestatori di lavoro;
j)
assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k)
assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare
gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi.
3. Le
informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono
essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro
ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In
mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione
e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Art.
22.
Disciplina
dei rapporti di lavoro
1.
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina
generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi
speciali.
2. In
caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile,
e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo
5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro
puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e
per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
3. Nel
caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato
a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita'
e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore
e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi
alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele
del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In
caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e'
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000,
non si applicano in caso di somministrazione.
Art.
23.
Tutela
del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime
della solidarieta'
1. I
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano
in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno
1997, n. 196. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione
con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti
privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi
e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore
e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I
contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita'
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti
i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento
sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative
o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il
somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita'
alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore;
in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano
una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore
ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti
dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi
di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel
caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a
mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e
per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione
a mansioni inferiori.
7. Ai
fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno
oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
8. In
caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore
di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La
disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui
al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art.
24.
Diritti
sindacali e garanzie collettive
1.
Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa,
ai lavoratori delle societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori
si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni.
2. Il
prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e
di attivita' sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che
dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi
utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa
vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4. L'utilizzatore
comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze
aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale:
a)
il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b)
ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori
di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i
motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata
degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art.
25.
Norme
previdenziali
1.
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita'
di disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il
somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva
di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli
obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al
tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito
per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero
sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce
di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia gia' assicurata.
4. Nel
settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori.
Art.
26.
Responsabilita'
civile
1.
Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti
dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio
delle sue mansioni.
Art.
27.
Somministrazione
irregolare
1.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti
e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale
a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto
dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle
ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,
a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare
il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito
corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.
Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la
gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione
ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione.
3. Ai
fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3
e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e
non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni
e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art.
28.
Somministrazione
fraudolenta
1.
Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione
di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro
per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Art.
29.
Appalto
1. Ai
fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore,
che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche'
per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In
caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro
e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione
del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un
nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale
di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda.
Art.
30. Distacco
1.
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
attivita' lavorativa.
2 . In
caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il
distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento
a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore
e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta
ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art.
31.
Gruppi
di impresa
1.
I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare
lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa'
controllate e collegate.
2. I
consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa' cooperativa
di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti
di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto
dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
Art.
32.
Modifica
all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1.
Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee
in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile e'
sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente
articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento
nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza
scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto
di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta'
di cui all'articolo 1676».
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art.
33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione
di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa
nei limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro intermittente
puo' essere stipulato anche a tempo determinato.
Art.
34. Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il
contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto
da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. In
via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo' essere altresi'
concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni
di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti
alle liste di mobilita' e di collocamento.
3.
E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art.
35
. Forma e comunicazioni
1.
Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova dei seguenti elementi:
a)
indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive,
previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b)
luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente garantita
dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore
che in ogni caso non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c)
il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennita' di disponibilita', ove
prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d)
indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro,
nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e)
i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita'
di disponibilita';
f)
le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione
al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare
gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi ove previste. 3
. Fatte
salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il datore
di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto
di lavoro intermittente.
Art.
36.
Indennita'
di disponibilita'
1. Nel
contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la
disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura
di detta indennita' e' stabilita dai contratti collettivi e comunque
non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla
indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono versati
per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa
in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita'
di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o
di contratto collettivo.
4. In
caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente
il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo
di temporanea indisponibilita' non matura il diritto alla indennita'
di disponibilita'.
5. Ove
il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede,
perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo di
quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi
in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere
alla chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la restituzione
della quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo
all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno
nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto
di lavoro.
7. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura
della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva
per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto
a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennita' di
disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.
Art.
37.
Lavoro
intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana,
del mese o dell'anno
1.
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine
settimana, nonche' nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie
e pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36 e'
corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata
da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori
periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art.
38.
Principio
di non discriminazione
1.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere,
per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di
mansioni svolte.
2. Il
trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente
e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
maternita', congedi parentali.
3. Per
tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun
diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento
economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo
36.
Art.
39.
Computo
del lavoratore intermittente
1.
Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa,
ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario
di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art.
40.
Sostegno
e valorizzazione della autonomia collettiva
1.
Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste
al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo
entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto
delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale
di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse
da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile
il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II
Lavoro ripartito
Art.
41.
Definizione
e vincolo di solidarieta'
1.
Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di
una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo
restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e fatta salva
una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente
e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione
lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte
salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti
o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche'
di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario
di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilita' della prestazione
per fatti attinenti a uno dei coobbligati e' posta in capo all'altro
obbligato.
4. Eventuali
sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilita' di uno o
entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse
solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo
diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno
dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta
del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile
ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente,
nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale
contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice
civile.
6. Salvo
diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori
coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art.
42.
Forma
e comunicazioni
1.
Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini
della prova dei seguenti elementi:
a)
la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno
dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse,
ferma restando la possibilita' per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro
ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario
di lavoro;
b)
il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e normativo spettante
a ciascun lavoratore;
c)
le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione
al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai
fini della possibilita' di certificare le assenze, i lavoratori sono
tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza
almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti
coobbligati.
Art.
43.
Disciplina
applicabile
1.
La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In
assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore
di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato
in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro
ripartito.
Art.
44.
Principio
di non discriminazione
1.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere,
per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di
mansioni svolte.
2. Il
trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e' riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale
e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi
parentali.
3. Ciascuno
dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari
di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto
limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico
verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita.
Art.
45.
Disposizioni
previdenziali
1.
Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria
per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di
malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e
delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari
del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo
parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andra' tuttavia
effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a
fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art.
46.
Norme
di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni
1.
Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale
minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b)
all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalita' della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I
contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche
figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione
delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.»;
c)
all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Le assunzioni
a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d)
all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi
di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n.
368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento
di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto
dai commi 2, 3 e 4.»;
e)
all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma
3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente
di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle
ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f)
all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo.
Il rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
g)
all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h)
all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato,
e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia
di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i)
all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; j) all'articolo 3, il comma
7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono,
nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e
9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1)
condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro
puo' modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2)
condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro
puo' variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3)
i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione
lavorativa.»; k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare
la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore
di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno
due giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi
di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l)
all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La disponibilita'
allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi
del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro,
reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente
della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.»;
m)
all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. L'inserzione
nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o
elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di
contratto di lavoro a termine.»;
n)
i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o)
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Tutela ed incentivazione
del lavoro a tempo parziale). -
1.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione
si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2.
Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione di
personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive
site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni
od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali
e' prevista l'assunzione.
3.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed
a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione
a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4.
Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale,
anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con
la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito
della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p)
il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso; q
) l'articolo
7 e' soppresso;
r)
all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni
di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto
di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali
di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento
alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma
7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare
delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della
sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto
a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,
nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi
i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da
liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto
clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di
cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante
le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1,
comma 3.»;
s)
all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis.
Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo
3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3,
commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto,
in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di
contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono
concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili
ai sensi delle disposizioni che precedono.»;
t)
dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 12-bis
(Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata
da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria
locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale
od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta
del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art.
47.
Definizione,
tipologie e limiti quantitativi
1.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere
di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito
secondo le seguenti tipologie:
a)
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b)
contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c)
contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
2.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere
con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore
di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione del
contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad
applicarsi la vigente normativa in materia.
Art.
48.
Apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani
e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e'
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata
del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire,
del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti,
nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici
per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento
dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53.
3. Il
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a)
forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale
od extra-aziendale;
b)
divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
di cottimo;
c)
possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d)
divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a)
definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53;
b)
previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c)
rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione
della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati
dalle regioni competenti;
d)
riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
e)
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f)
presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art.
49.
Apprendistato
professionalizzante
1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali
e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
2. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. I
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire,
la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in
ogni caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore
a sei.
4.
Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in
base ai seguenti principi:
a)
forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto
di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b)
divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
di cottimo;
c)
possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d)
possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui
al comma 3.
e)
divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a)
previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna
alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione
di competenze di base e tecnico-professionali;
b)
rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione
e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole
aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto
a quella offerta dai soggetti esterni;
c)
riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
d)
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art.
50.
Apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato
per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per
il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,
nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa tra
i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui
al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
di eta'.
3. Ferme
restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e'
rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione,
in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative.
Art.
51.
Crediti
formativi
1.
La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro
dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
della universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni e
le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti
di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni
e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio
2001.
Art.
52.
Repertorio
delle professioni
1.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio
delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui
fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e della
ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza
Stato-regioni.
Art.
53.
Incentivi
economici e normativi e disposizioni previdenziali
1.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento
del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali
e' finalizzato il contratto.
2. Fatte
salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3.
In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui
erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione
svolta secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49,
comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota
dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma
la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Contratto di inserimento
Art.
54.
Definizione
e campo di applicazione
1.
Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero
il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di
persone:
a)
soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b)
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c)
lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un
posto di lavoro;
d)
lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che
non abbiano lavorato per almeno due anni;
e)
donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20
per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10 per cento quello maschile;
f)
persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da
un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2.
I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a)
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b)
gruppi di imprese;
c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d)
fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f)
organizzazioni e associazioni di categoria.
3.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui
al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per
cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere
nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori
che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che,
al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i
contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonche'
i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione
si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto
di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
4.
La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto
a scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso
applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo
20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento
dei lavoratori disoccupati.
Art.
55.
Progetto
individuale di inserimento
1.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e' la definizione,
con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali
del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2.
I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali,
le modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso
il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in
funzione dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore,
nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti,
linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora,
entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione
da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalita'
di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine
di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo
entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto
delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale
di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse
da ciascuna delle due parti interessate, le modalita' di definizione
dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4.
La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto
di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo.
5. In
caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale
di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art.
56.
Forma
1.
Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso
deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento
di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il contratto
e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Art.
57.
Durata
1.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi
e non puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione
di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata
massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel
computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello
civile, nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il
contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali
proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata
indicato al comma 1.
Art.
58.
Disciplina
del rapporto di lavoro
1.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I
contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art.
59.
Incentivi
economici e normativi
1. Durante
il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore
non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante,
in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di
inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte
salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina
vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione
con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma,
1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art.
60.
Tirocini
estivi di orientamento
1.
Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante
le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente
iscritto a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico
di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il
tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi
e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e
scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima
in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali
borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo
massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti
percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio
estivo di orientamento.
5. Salvo
quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142.
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art.
61.
Definizione e campo di applicazione
1.
Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,
n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno
o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
della attivita' lavorativa.
2. Dalla
disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente,
salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
3.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita'
di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate
a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute
dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione
del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro
che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le
disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione
di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli
per il collaboratore a progetto.
Art. 62
F
o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma
scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata
o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o
programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel
suo contenuto caratterizzante, che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri
per la sua determinazione, nonche' i tempi
e le modalita' di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute
e sicurezza del collaboratore a progetto,
fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il
compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato
alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art.
64.
Obbligo
di riservatezza
1.
Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo'
svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 2. Il collaboratore
a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con i committenti
ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi
e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti
in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.
Art.
65.
Invenzioni
del collaboratore a progetto
1.
Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della
invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I
diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,
compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art.
66.
Altri
diritti del collaboratore a progetto
1.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto
non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso,
senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva
diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della
durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente
puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per
un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto,
quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i
contratti di durata determinabile.
3. In
caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo
di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto
individuale.
4. Oltre
alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive
modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo
si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni,
quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art.
67.
Estinzione
del contratto e preavviso
1. I
contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento
della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso
che ne costituisce l'oggetto.
2. Le
parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa
ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso,
stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art.
68.
Rinunzie
e transazioni
1.
I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art.
69.
Divieto
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto
1.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase
di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione
del rapporto.
2. Qualora
venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo
61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso
si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai
fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o
fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art.
70.
Definizione
e campo di applicazione
1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative
di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero
in procinto di uscirne, nell'ambito:
a)
dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate
o con handicap;
b)
dell'insegnamento privato supplementare; c
) dei
piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione
di edifici e monumenti;
d)
della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali
o caritatevoli;
e)
della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita'
o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2.
Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore
di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale
e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente
luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno
solare.
Art.
71.
Prestatori
di lavoro accessorio
1.
Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a)
disoccupati da oltre un anno;
b)
casalinghe, studenti e pensionati;
c)
disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d)
lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2.
l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per
l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o
ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni
di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica
dalla quale risulti la loro condizione.
Art.
72.
Disciplina
del lavoro accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano
presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni
di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2.
Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma
5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della
prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni
buono consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale
e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio.
3.
L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per
suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4.
L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a
titolo di rimborso spese.
5.
Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione
dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta,
con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi
di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art.
73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1.
Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate
contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio
disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte
per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico
di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.
Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa
con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale
di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art.
74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1.
Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni
caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte
da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale
o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento
e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art.
75.
Finalita'
1.
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti
di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di
cui al presente decreto, nonche' dei contratti di associazione in partecipazione
di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere
la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita
nel presente Titolo. Art. 76. Organi di certificazione 1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni
di certificazione istituite presso:
a)
gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento
ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione
sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b)
le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto
stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto;
c)
le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,
registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito
di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di
diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per
essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le universita'
sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, della universita' e della ricerca. Per ottenere
la registrazione le universita' sono tenute a inviare, all'atto della
registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici
e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. 3. Le commissioni istituite ai sensi dei
commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano
la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art.
77.
Competenza
1.
Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo
76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione
nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano
presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle
commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono
rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art.
78.
Procedimento
di certificazione e codici di buone pratiche
1.
La procedura di certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente
a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le
procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici
di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
a)
l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale
del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato
a produrre effetti. Le autorita' pubbliche possono presentare osservazioni
alle commissioni di certificazione;
b)
il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c)
l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine
e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d)
l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali
le parti richiedono la certificazione.
3.
I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo
di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure
dalle altre autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio
decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole
indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con
specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi.
Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli
accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
5.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresi' definiti appositi moduli e formulari per la certificazione
del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto
degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione
del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle
diverse tipologie di lavoro.
Art.
79.
Efficacia
giuridica della certificazione
Gli
effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento
in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art.
80.
Rimedi
esperibili nei confronti della certificazione
1.
Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella
cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono
proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo
413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto
oppure difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione. Sempre presso la medesima autorita' giudiziaria, le parti
del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione
anche per vizi del consenso.
2.
L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione
ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale
e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3.
Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla
commissione di certificazione potra' essere valutato dal giudice del
lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4.
Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai
sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente
alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410
del codice di procedura civile.
5.
Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione
ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere
presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento
o per eccesso di potere.
Art.
81.
Attivita'
di consulenza e assistenza alle parti
1.
Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni
di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in
relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma
negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo
concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare
riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione
dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Art.
82.
Rinunzie
e transazioni
1. Le
sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),
del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare
le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile
a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art.
83.
Deposito
del regolamento interno delle cooperative
1.
La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di
deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia
dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione
attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi
di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata
da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute
da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera
paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
Art.
84.
Interposizione
illecita e appalto genuino
1.
Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate,
sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del
codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale,
anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro
e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente
decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con
proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia
di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali
codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
85.
Abrogazioni
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo
27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo
2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la
legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo
21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli
articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente
alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
f) gli
articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte
le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente
decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso»
sono soppresse.
Art.
86.
Norme
transitorie e finali
1.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto
o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e,
in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai
sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito
di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente
decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al
fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi
senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora,
il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi
stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato
svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attivita',
o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione
secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro,
o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni
o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie
di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di
lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto
nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto
nell'ordinamento.
3. In
relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in
via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla
data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze
di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro
a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale.
4.
Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile
si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista
dal presente decreto.
5.
Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della
legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17
fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina
della somministrazione di cui al presente decreto.
6.
Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo
definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di
legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
7.
L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese
di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8
.
Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini
della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9.
La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per
quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione
esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti
della pubblica amministrazione.
10.
All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) chiede alle imprese
esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b)
dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «b-bis) chiede
un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato puo'
essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano
una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio
di un documento unico di regolarita' contributiva; b-ter) trasmette
all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto
della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia
di inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».
11.
L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale
per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali
non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia
di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12.
Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al
Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere
sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base
delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica
con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti
delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13.
Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilita'
di affidare a uno o piu' accordi interconfederali la gestione della
messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione
collettiva.
14.
L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure
del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi,
alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 10 settembre 2003
Testo
in vigore dal 24 ottobre
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo,
Ministro per le pari opportunita'
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli