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PRESTAZIONI PSICOLOGICHE E IVA
In ottemperanza alla Risoluzione del 9/7
1981 381908 (Ministro Finanze, Direzione Generale Tasse) le prestazioni
psicologiche vanno assoggettate ad IVA in quanto la risoluzione stessa enuncia
testualmente:
Omissis
Per quanto concerne, infine, il
trattamento ai fini dellIVA, delle prestazioni rese da professionisti
aventi la qualifica di psicologo (non medico) e di assistente sociale, si
dichiara, attesa la formulazione della norma prevista dal citato art. 10
n.18, e il richiamo legislativo in essa contenuto, che le medesime, non
rientrando fra le prestazioni tipicamente sanitarie né tra le attività sanitarie
ausiliarie né tra le arti ausiliari delle professioni sanitarie, devono
essere regolarmente assoggettate al tributo in base allaliquota del
15%. (La aliquota fu successivamente elevata al 18%). A maggior chiarimento
dellenunciato vogliamo sottolineare che lart. 10 (punto 18)
della legge istitutiva dellIVA (DPR 633 del 26/10/1972) stabilisce
che sono esenti da IVA le prestazioni rese nellesercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dellart.
99 del T.U. (Testo Unico) approvato con R.D. del 27/7/1934 n° 1265 e successive
modificazioni.
Lart. 99 del T.U. ( e successive modificazioni) designa come
prestazioni sanitarie (primarie e ausiliarie) quelle del medico, veterinario,
farmacista, assistente sanitario, infermiere diplomato, odontotecnico, ottico,
meccanico ortopedico, ernista, infermiere abilitato o autorizzato, bagnino
degli stabilimenti idroterapeutici, massaggiatore, maniscalco, castrino,
puericultrice, tecnico di radiologia medica. In sintesi:
a) sono
esenti IVA solo le prestazioni previste dallart. 10 (punto 18) della
legge istitutiva IVA (DPR 633 del 26/10/1972)
b) il
punto 18 dellart. 10 rimanda allart. 99 del T.U. (e successive
modificazioni) ed elenca tutte le prestazioni sanitarie (anche ausiliarie)
c) non
rientrano le prestazioni psicologiche in tale elenco, le prestazioni stesse
dovrebbero essere assoggettate al contributo.
Ma questo contrasta nettamente con quanto chiaramente stabilito
dal DPR 761 (20/12/1979) (trattasi del Decreto Attuativo della legge 833
del 23/12/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) che allart.
2 (Ruolo Sanitario) recita:
Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle,
per i rispettivi profili, medici, farmacisti, veterinari, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo
di abilitazione professionale per lesercizio di funzioni didattiche
organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione
e di riabilitazione.
Omissis
..
Tale monstrum giuridico va senzaltro eliminato
(da notare che la Risoluzione Ministeriale del luglio 1981 ignora completamente
il DPR 761 che è del dicembre 1979) e ci adopereremo in tutte le sedi competenti
perché le prestazioni psicologiche non siano assoggettate ad IVA.
Vittore Fabbri