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PRESTAZIONI PSICOLOGICHE E IVA

In ottemperanza alla Risoluzione del 9/7 1981 381908 (Ministro Finanze, Direzione Generale Tasse) le prestazioni psicologiche vanno assoggettate ad IVA in quanto la risoluzione stessa enuncia testualmente: “… Omissis … Per quanto concerne, infine, il trattamento ai fini dell’IVA, delle prestazioni rese da professionisti aventi la qualifica di psicologo (non medico) e di assistente sociale, si dichiara, attesa la formulazione della norma prevista dal citato art. 10 n.18, e il richiamo legislativo in essa contenuto, che le medesime, non rientrando fra le prestazioni tipicamente sanitarie né tra le attività sanitarie ausiliarie né tra le arti ausiliari delle professioni sanitarie, devono essere regolarmente assoggettate al tributo in base all’aliquota del 15%. (La aliquota fu successivamente elevata al 18%). A maggior chiarimento dell’enunciato vogliamo sottolineare che l’art. 10 (punto 18) della legge istitutiva dell’IVA (DPR 633 del 26/10/1972) stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del T.U. (Testo Unico) approvato con R.D. del 27/7/1934 n° 1265 e successive modificazioni”.
L’art. 99 del T.U. ( e successive modificazioni) designa come prestazioni sanitarie (primarie e ausiliarie) quelle del medico, veterinario, farmacista, assistente sanitario, infermiere diplomato, odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista, infermiere abilitato o autorizzato, bagnino degli stabilimenti idroterapeutici, massaggiatore, maniscalco, castrino, puericultrice, tecnico di radiologia medica. In sintesi:
a)      sono esenti IVA solo le prestazioni previste dall’art. 10 (punto 18) della legge istitutiva IVA (DPR 633 del 26/10/1972)
b)      il punto 18 dell’art. 10 rimanda all’art. 99 del T.U. (e successive modificazioni) ed elenca tutte le prestazioni sanitarie (anche ausiliarie)
c)      non rientrano le prestazioni psicologiche in tale elenco, le prestazioni stesse dovrebbero essere assoggettate al contributo.
Ma questo contrasta nettamente con quanto chiaramente stabilito dal DPR 761 (20/12/1979) (trattasi del Decreto Attuativo della legge 833 del 23/12/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) che all’art. 2 (Ruolo Sanitario) recita:
“Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, medici, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l’esercizio di funzioni didattiche organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. … Omissis….”.
Tale “monstrum” giuridico va senz’altro eliminato (da notare che la Risoluzione Ministeriale del luglio 1981 ignora completamente il DPR 761 che è del dicembre 1979) e ci adopereremo in tutte le sedi competenti perché le prestazioni psicologiche non siano assoggettate ad IVA.

Vittore Fabbri