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PRESTAZIONI PSICOLOGICHE E IVA
In ottemperanza alla Risoluzione del 9/7 1981 381908 (Ministro
Finanze, Direzione Generale Tasse) le prestazioni psicologiche vanno assoggettate
ad IVA in quanto la risoluzione stessa enuncia testualmente:
Omissis
Per quanto concerne, infine, il trattamento ai fini dellIVA,
delle prestazioni rese da professionisti aventi la qualifica di psicologo
(non medico) e di assistente sociale, si dichiara, attesa la formulazione
della norma prevista dal citato art. 10 n.18, e il richiamo legislativo in
essa contenuto, che le medesime, non rientrando fra le prestazioni tipicamente
sanitarie né tra le attività sanitarie ausiliarie né tra le arti ausiliari
delle professioni sanitarie, devono essere regolarmente assoggettate al tributo
in base allaliquota del 15%. (La aliquota fu successivamente elevata
al 18%). A maggior chiarimento dellenunciato vogliamo sottolineare che
lart. 10 (punto 18) della legge istitutiva dellIVA (DPR 633 del
26/10/1972) stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni rese nellesercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dellart.
99 del T.U. (Testo Unico) approvato con R.D. del 27/7/1934 n° 1265 e successive
modificazioni.
Lart. 99 del T.U. ( e successive modificazioni) designa come prestazioni
sanitarie (primarie e ausiliarie) quelle del medico, veterinario, farmacista,
assistente sanitario, infermiere diplomato, odontotecnico, ottico, meccanico
ortopedico, ernista, infermiere abilitato o autorizzato, bagnino degli stabilimenti
idroterapeutici, massaggiatore, maniscalco, castrino, puericultrice, tecnico
di radiologia medica. In sintesi:
a) sono
esenti IVA solo le prestazioni previste dallart. 10 (punto 18) della
legge istitutiva IVA (DPR 633 del 26/10/1972)
b) il
punto 18 dellart. 10 rimanda allart. 99 del T.U. (e successive
modificazioni) ed elenca tutte le prestazioni sanitarie (anche ausiliarie)
c) non
rientrano le prestazioni psicologiche in tale elenco, le prestazioni stesse
dovrebbero essere assoggettate al contributo.
Ma questo contrasta nettamente con quanto chiaramente stabilito
dal DPR 761 (20/12/1979) (trattasi del Decreto Attuativo della legge 833 del
23/12/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) che allart. 2
(Ruolo Sanitario) recita:
Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle,
per i rispettivi profili, medici, farmacisti, veterinari, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo
di abilitazione professionale per lesercizio di funzioni didattiche
organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione
e di riabilitazione.
Omissis
..
Tale monstrum giuridico va senzaltro eliminato
(da notare che la Risoluzione Ministeriale del luglio 1981 ignora completamente
il DPR 761 che è del dicembre 1979) e ci adopereremo in tutte le sedi competenti
perché le prestazioni psicologiche non siano assoggettate ad IVA.
Vittore Fabbri