SINDACATO PSICOLOGI
Continua
la battaglia legale dellAUPI al fine del riconoscimento del profilo
professionale di Psicologo-Psichiatrico e abilitato alla terapia, qualifica
già equiparata a quella medica, ma che è stata più volte negata in sede Giuridico-amministrativa.
Ultima sentenza sfavorevole quella del Consiglio di Stato n. 633/87, che oltre
a vari oscuramenti e distorsioni, faceva in parte sue le conclusioni del TAR
Piemonte del 16 luglio 85. Le due sentenze partono dal presupposto che
il nuovo ordinamento non stabilisca e non renda conto con la necessaria chiarezza
quale sia la posizione e la qualifica degli psicologi ospedalieri, affermando
che lart. 2 della legge 431/68, che istituiva la figura equiparata di
psicologo psichiatrico, la rimandava ad una futuribile legge unica nazionale
mentre essa è in realtà decentrata da subito sui singoli regolamenti locali
e la sua futura vigenza è garantita fino a specifica abrogazione, che non
è mai avvenuta. Il secondo errore comune di queste due sentenze consiste nellignorare
la costante inclusione della qualifica sotto la dizione di medici.
A questi errori iniziali se ne aggiungono di conseguenza poi molti altri.
Si sono verificate
poi, ultimamente, delle inversioni di tendenza nelle sentenze dei Tribunali
amministrativi tali da fare ben sperare per il futuro, anche se dimostrano
quale caos regni ancora in questo settore. Vengono infatti depositate lo stesso
giorno dal TAR di Trento due sentenze opposte. La prima afferma che la qualifica
è scontatamente morta (ai danni di un collega della psichiatria), la seconda,
viceversa, accusa le controparti di non aver abbastanza documentato le ragioni
e la data di morte della qualifica stessa, facendola sopravvivere a beneficio
di un collega dei consultori.
Una inversione più lenta ma analoga, si è avuta dal TAR del Lazio. Nella sentenza
n. 248/87 il Tribunale laziale equiparava sì un collega mai equiparato prima,
ma perché assunto antecedentemente al DPR 761/79. Con diversa motivazione
veniva invece emessa unaltra sentenza nel gennaio 88, che disponeva
limmediata equiparazione per lo psicologo di una USL romana, lequiparazione
veniva ammessa a livello economico, ma non veniva ammessa a quello giuridico.
Buoni auspici, dunque, per i nuovi ricorsi che lAUPI ha presentato al
TAR del Lazio relativamente ai contratti 348/87 e 270/87, gli unici ancora
non corretti dalla magistratura amministrativa.
Il numero di Aupinotizie di marzo-aprile è completamente dedicato poi al problema
della stipulazione di regolari convenzioni nazionali fra psicologi e settore
sanitario.
AUPI
CUNEO
c/o CIM v. Montezovetto 13