RITORNANO GLI PSICO-PEDAGOGISTI  

La Legge 270/82 art.14 prevede la possibilità di utilizzare docenti in possesso di laurea in psicologia in attività psico-pedagogiche all'interno della scuola; tali docenti non vedono però garantito il diritto di continuità nell'attività, dopo anni di lavoro, per "merito" della legge 426/88 art.5. Inoltre il docente viene nominato dallo stesso Capo dell'istituto per cui non vi è riconoscimento ufficiale del titolo professionale da parte del Ministero della P.I. e dell'Amministrazione scolastica. La precarietà del provvedimento annuale della utilizzazione del limite del 20% del personale in soprannumero e il reclutamento selvaggio, non garantiscono la continuità del servizio, che risulta provvisorio anche per gli utenti, e non tutelano la professionalità e le competenze dello psicologo; la legge e la scuola non hanno quindi ancora qualificato la figura dello psicologo scolastico. Gli aventi diritto al titolo di psicologo chiedono: *** nota redazionale*** Pare che fare lo psicologo scolastico o "psico-pedagogista" continui ad essere difficile e precario, nonostante sia una figura ormai abbastanza nota nel mondo della scuola. Utilizzata in questa maniera pare però serva soprattutto per utilizzare personale esuberante e per non impostare diversamente e con maggiore ricchezza iter formativi se non alternativi almeno maggiormente rispondenti alle necessità della nostra società.

ccc
genn.-apr. 1990
n. 26
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