RITORNANO GLI PSICO-PEDAGOGISTI
La Legge 270/82 art.14 prevede la possibilità di utilizzare docenti
in possesso di laurea in psicologia in attività psico-pedagogiche all'interno
della scuola; tali docenti non vedono però garantito il diritto di
continuità nell'attività, dopo anni di lavoro, per "merito"
della legge 426/88 art.5. Inoltre il docente viene nominato dallo stesso Capo
dell'istituto per cui non vi è riconoscimento ufficiale del titolo
professionale da parte del Ministero della P.I. e dell'Amministrazione scolastica.
La precarietà del provvedimento annuale della utilizzazione del limite
del 20% del personale in soprannumero e il reclutamento selvaggio, non garantiscono
la continuità del servizio, che risulta provvisorio anche per gli utenti,
e non tutelano la professionalità e le competenze dello psicologo;
la legge e la scuola non hanno quindi ancora qualificato la figura dello psicologo
scolastico. Gli aventi diritto al titolo di psicologo chiedono:
- l'automatica conferma dell'incarico dopo il primo anno per garantire
la continuità delle attività per diritto acquisito
- il riconoscimento giuridico della figura professionale dello psicologo
scolastico
- il reclutamento di docenti in possesso di laurea
- la possibilità di accedere a livelli superiori di carriera
*** nota redazionale*** Pare che fare lo psicologo scolastico o "psico-pedagogista"
continui ad essere difficile e precario, nonostante sia una figura ormai abbastanza
nota nel mondo della scuola. Utilizzata in questa maniera pare però
serva soprattutto per utilizzare personale esuberante e per non impostare
diversamente e con maggiore ricchezza iter formativi se non alternativi almeno
maggiormente rispondenti alle necessità della nostra società.
ccc
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genn.-apr. 1990
n. 26
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