NOTIZIE IN BREVE
NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PSICOTERAPIA
La Legge
18/02/89 n. 56 con il dispositivo del n. 3 pone finalmente con chiarezza le
condizioni legali per l'esercizio della psicoterapia. Medici e psicologi, dopo
la laurea, dovranno seguire la formazione attraverso la frequenza di scuole
di specializzazione, almeno quadriennali, attivate secondo le indicazioni del
CUM, o presso le Università o presso le istituzioni private. In attesa che si
compiano gli iter per l'apertura di queste scuole, la legge prevede all'art.
35 (norme transitorie) per i prossimi 5 anni, e cioè fino al 18/02/1994
che coloro i quali siano iscritti all'Albo dei Medici o degli Psicologi, possono
richiedere al proprio ordine l'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia
presentando la documentazione della formazione conseguita.
C'è quindi ancora un po' di tempo per formarsi prima che vengano attivate
le norme restrittive dell'art. 3 a causa delle quali le scuole dovranno probabilmente
attestarsi su un numero di ore molto alto e su un numero di allievi molto basso
con gravi conseguenze sui costi.
Dal notiziario "La consulenza e la psicoterapia in Sessuologia" dell'Ist. Internazionale di Sessuologia, c.p. 2160 - FI ferrovia