Da "Noi Psicologia" numero 42 - gennaio/agosto 1996
Un gruppo assai ristretto
di avvocati, giudici, medici, psicologi si è incontrato nello scorso mese
di giugno a Noto (in un convegno posto sotto l'egida dell'Istituto Superiore
Internazionale di Criminologia) per affrontare il problema, di sempre maggiore
attualità, della corretta immagine sul minore nella fattispecie di abuso sessuale.
La prospettiva è stata di ordine deontologico. La preoccupazione è stata quella
di giungere alla articolazione di alcuni punti per un'auto - regolamentazione
del settore. Si è trattato di un laboratorio più che di un convegno tradizionale,
ed è stato coordinato dal criminologo Cataldo Neuburger. Vi hanno partecipato
altri: Gullotta, Lanza, Fornari, Caroponi Schittar, De Leo, Bellussi, Bandini;
risultando quindi garantito l'approccio correttamente interdisciplinare.
Riportiamoci alle tredici regole, alle vere e proprie linee guida, per l'esame
del minore così come enunciate a Noto:
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1 - nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie
scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento
utilizzati.
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2 - All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento
della verità sotto il profilo giudiziario.
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3 - In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono
essere estesi ai membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale del
minore (compreso il presunto abusante). Ove l'indagine non potesse essere
espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi
di tale incompletezza. È così da considerare deontologicamente scorretto esprimere
un parere senza avere esaminato il minore.
·
4 - L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o,
quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione
delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale
deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
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5 - Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine,
l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi
prospettabili in base all'esame del caso.
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6 - Nella comunicazione con il minore l'esperto deve:
a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi
e luoghi tali da assicurare la serenità e la
spontaneità della comunicazione
b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive
o implicative che diano per scontato la
sussistenza del fatto che è oggetto di indagini.
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7 - Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione
dei colloqui col minore in modo da minimizzare lo
stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
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8 - L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenendo
presente della sua età e della sua capacità di comprensione evitando - quando
possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali
sviluppi del procedimento.
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9 - Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile
in bambini abusati è in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali
aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress diversi,
quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
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10 - I ruoli dell'esperto nel procedimento penale, o delle psicoterapeuta
o psicoriabilitatore, sono incompatibili.
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11 - L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore
specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e in tutte le sedi giudiziarie
in cui il caso di abuso è trattato.
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12 - L'assistenza psicologica prevista dall'art. 609 - decies c.p.c.
deve essere svolta da persona diversa da consulente e non deve interferire
in alcun modo con l'attività dell'esperto.
L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità
del minore assistito.
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13 - Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni
del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte ed opportunamente documentate
(mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tendendo presenti i compiti
contenuti in questa Carta.