PUBBLICITA' E PROFESSIONE / NULLAOSTA PUBBLICITARI
Agghiacciante testimonianza (per i posteri) dello stato comatoso della Psicologia e dell'Ordine degli psicologi in Italia nel 2001.
Mentre gli ordini emanano queste amenità da servo/padrone la società pullula di psicologi che fanno consulenze per i Grandi Fratelli, ragionieri che fanno formazione psicologica, ed esperti di "pedagogia clinica""

La pubblicità dei singoli professionisti psicologi deve attenersi alle disposizioni delle leggi vigenti (Legge 175/92 e succ. modificazioni).

L’unica forma di pubblicità consentita allo psicologo è mediante targhe apposte sull’edificio in cui viene svolta l’atti­vità professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione, come indicato dalla Legge 4/99.

A seguito delle modifiche apportate alla L. 175/92 dalla L.4/99, il Consiglio Nazionale ha redatto un atto di indirizzo nel quale si prevede anche la possibilità di utilizzare le pagine WEB e il Consiglio della Lombardia, condividendone le linee guida, ha deliberato uno specifico regolamento. Di seguito ne troverete il testo integrale.

La domanda di autorizzazione pubblicitaria deve essere presentata all’Ordine, utilizzando l’apposito modulo: l’Ordine rilascia il nullaosta e, ove necessario, provvede a inviare la domanda in originale al Sindaco del Comune competente per territorio e in copia al richiedente. Il numero di autorizzazione sanitaria è rilasciato dal Comune.

La pubblicità deve riportare il cognome e nome del professionista seguiti da Psicologo o da Psicologo Psicoterapeuta (per coloro ai quali è permesso l’esercizio dell’attività in base all’art. 3 o ex art. 35) oltre a indirizzo e telefono. Possono essere indicate specializzazioni accademiche o di scuole riconosciute ai sensi dell’art. 3 della L. 56/89, ma non possono essere indicati i tipi di disturbi curati, le tecniche, i riferimenti metodologici, se non rispondenti a quanto indicato nell’Atto di indirizzo. Nel caso di collaborazione o esercizio della professione presso un Centro, si indica “dott. Bianco Bianchi Psicologo n°..., c/o Centro XY”: il nome del Centro può essere indicato così come appare nello statuto e se non in contrasto con l’attività (es: se il professionista è psicologo e non psicoterapeuta non può indicare come studio un Centro di psicologia e psicoterapia o che comunque faccia riferimento ad attività psicoterapeutica). Per quanto non meglio specificato si può fare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 175/92 ed allo stesso art. 12, comma 2, della legge ordinistica n. 56/89.

ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA IN TEMA DI PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

DEFINIZIONE GENERALE (Art. 1)

La pubblicità delle attività psicologiche va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività. In tale prospettiva il messaggio deve essere veritiero e formulato in termini oggettivi, senza alcuna finalità promozionale, nel rispetto del decoro professionale, conforme ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.

FORME DI PUBBLICITA' (ART. 2)

Agli psicologi iscritti all’Ordine che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio in cui viene svolta l’attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione. La pubblicità è consentita anche sulle pagine WEB di internet.

CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE (ART. 3)

Le targhe e le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le seguenti indicazioni:

· A - nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite o di apertura;

· B - titoli di studio e professionali.

Gli iscritti all’albo che abbiano ottenuto il riconoscimento ad esercitare l’attività psicoterapeutica ai sensi degli art. 3 e 35 della legge 56/89 possono usare la dicitura psicologo psicoterapeuta. Accanto al nome deve essere sempre indicato “psicologo” oppure “psicologo psicoterapeuta”. Dopo il titolo può essere menzionato l’indirizzo specifico seguito nel corso di laurea, nei termini qui riportati in via esemplificativa: “dottore in psicologia indirizzo applicativo”; “dottore in psicologia ad indirizzo sperimentale”; “dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia generale e sperimentale”; “dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell’educazione”; “dottore in psicologia del lavoro e delle organizzazioni”;

· C - titoli di specializzazione e/o di formazione post lauream. L’uso della qualifica di specializzazione è consentito a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma, senza abbreviazioni che possano indurre in errore o in equivoco. Sono considerate specializzazioni:

- corsi di specializzazione in psicoterapia almeno quadriennali (universitari o scuole riconosciute ai sensi del­l’art. 3 della L 56/89) per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica.

- le scuole e/o corsi di specializzazione e/o master post lauream, universitari e non, riconosciuti dall’Ordine della Lombardia della durata di almeno 1/2 anni. Di questi sarà pubblicata la lista, che verrà in seguito aggiornata a cura del Consiglio dell’Ordine della Lombardia.

In ogni caso lo Psicologo non autorizzato all’esercizio della Psicoterapia non può indicare titoli di specializzazione e formazione post-lauream riferibili a terapia, psicoterapia o quanto non espressamente definito come professione dello psicologo e indicato nell’art.1 della Legge 56/89.

Per lo psicologo psicoterapeuta: alla indicazione della specializzazione possono essere aggiunte quelle dell’indirizzo formativo teorico-clinico seguito, del settore di attività, del setting di riferimento o dell’ambito di intervento. Per quanto riguarda l’indirizzo formativo teorico - clinico possono essere utilizzate diciture quali: “psicoanalitico”, "psicologo analitico”, “sistemico”, “cognitivo comportamenta­le”, “analitico transazionale”.

Per quanto riguarda il setting o l’ambito d’intervento possono essere usate diciture quali:

“terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adolescente”. L’uso delle espressioni di cui ai comma precedenti è consentito a condizione che sia fornita al Consiglio Regionale competente la documentazione sulla specifica formazione conseguita e/o sulla attività svolta nella disciplina di riferimento ovvero nel settore in cui si intende esercitare, per un periodo per lo meno pari alla durata legale del relativo corso universitario e comunque non inferiore a 1 /2 anni.

E’ vietato l’uso di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti dallo stato italiano;

· D - titoli di carriera e accademici in ambito psicologico sono riservati ai soli docenti universitari.

Può essere menzionata la disciplina di insegnamento e l’istituto universitario di riferimento, specificando la qualifica, se, cioè, professore ordinario, associato, incaricato e via dicendo;

· E - onoreficienze concesse o riconosciute dallo stato.

· F - indirizzo WEB (se già ottenuto parere favorevole dall’Ordine come indicato in seguito).

ATTIVITA' SANITARlA E NON lN AMBlTO PSICOLOGICO (Art. 4)

La professione di psicologo comprende attività che attengono a due aree e/o competenze, quella non sanitaria in ambito psicologico e quella sanitaria in ambito psicologico e psicoterapeutico.

L’informazione pubblicitaria non sanitaria, non contemplata alla legge 175/92 e successive modificazioni, non è soggetta alle disposizioni sull’autorizzazione del Sindaco e deve essere sottoposta al parere del Consiglio Regionale competente secondo le procedure e le modalità previste all’art. 7.

L‘informazione pubblicitaria dell’attività sanitaria, disciplinata dalla legge 175/92 e successive modificazioni, deve essere autorizzata dal Sindaco, in conformità alle procedure ed alle modalità previste all’art.7.

Per quanto riguarda la pubblicità, sanitaria e non, in ambito psicologico per il solo sito WEB, l’iscritto deve presentare apposita domanda all’Ordine e il Consiglio rilascia il nulla osta: in questo caso l’autorizzazione del Sindaco non è necessaria.

CONTENUTO DELL’INFORMAZ1ONE PUBBLICITARIA DELL’ATTlVITA' NON SANlTARlA (ART. 5)

Le targhe, e le inserzioni di cui all’art. 2 riguardanti l’attività non sanitaria in ambito psicologico, possono contenere le indicazioni specificate all’art. 3, in quanto applicabili. In particolare, può essere indicato lo specifico settore dell’attività professionale, nei termini qui riportati in via esemplificativa:

“psicologia del lavoro e dell’organizzazione; “psicologia dello sport”; “psicologia dei contesti educativi”; “psicologia di comunità”; “psicologia giuridica”; “psicologia ambientale” “psicologia scolastica”, “psicologia giuridica e penitenziaria”, “ricerca psicologica”.

Per l’uso di tali espressioni deve essere presentata, unitamente alla domanda indirizzata al Consiglio Regionale competente di cui all’art. 7, la documentazione dalla quale il richiedente risulti avere conseguito una specifica formazione ovvero avere svolto attività nel settore indicato per un periodo complessivamente non inferiore alla durata legale dei relativi corsi universitari di specializzazione.

CONTENUTO DELL’INFORMAZIONE PUBBLICITARIA DELL’ATTIVITA' SANITARIA (ART. 6)

Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività sanitaria sono tenuti ad osservare il presente atto di indirizzo e le disposizioni della legge 175/92 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le targhe e le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le indicazioni previste all’art. 3.

Il sito WEB, inoltre, può contenere pagine di informazione scientifica, purchè senza alcuna finalità promozionale, nel rispetto del decoro professionale, conforme ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. Per queste non è necessario richiedere il nulla-osta dell’Ordine. L’Ordine si riserva di verificare che tali informazioni non siano in contrasto con il Codice deontologico e in particolare con il decoro della professione. Le informazioni devono rispettare i principi scientifici della psicologia e non possono in ogni caso fornire strumenti quali test di valutazione che siano di competenza propria dello psicologo. E’ inoltre consentito al titolare del sito WEB fornire consultazioni on-line, a condizione che:

- l’utente sia informato sui titoli professionali e sulle competenze del professionista al quale invia il quesito;

- ogni consulenza sia fornita all’utente dal professionista che la firma e sottoscrive;

- la consulenza sia fornita nel pieno rispetto della Legge 675/96 sul Trattamento dei dati personali.

AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO PARERE DELL’ORDINE (Art. 7)

Per l’informazione pubblicitaria relativa all’attività sanitaria, escluse le pagine WEB di internet, necessita l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla osta del Consiglio Regionale o Provinciale presso il cui albo è iscritto il richiedente. Quando l’attività professionale, a cui si riferisce l’informazione pubblicitaria sia svolta in Regione o in Provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è rilasciato dal Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene diffuso l’annuncio medesimo.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale il professionista deve inoltrare domanda al Consiglio Regionale o Provinciale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche estetiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario e della documentazione comprovante i titoli e le attività menzionate. Inoltre deve essere depositata la documentazione probante sugli indirizzi indicati e sulla formazione conseguita.

Il Consiglio trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Per l’informazione pubblicitaria relativa all’attività non sanitaria e per l’informazione pubblicitaria da pubblicare su siti WEB, sia essa sanitaria o non, è necessario il parere favorevole del Consiglio Regionale o Provinciale competente.

La domanda relativa a targa, elenchi telefonici e pubblicazioni su periodici e quotidiani, va inoltrata al Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene diffuso l’annuncio medesimo corredata dagli stessi dati e dalla stessa documentazione di cui al comma 3.

La domanda relativa al solo sito WEB va inoltrata al Consiglio della Regione o della Provincia presso il cui albo è iscritto il richiedente, corredata dagli stessi dati e dalla stessa documentazione di cui al comma 3.

Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di parere, senza che il Consiglio si sia espresso in merito o abbia richiesto ulteriore documentazione, il parere si deve intendere come favorevole.

L’autorizzazione del Sindaco ed il parere del Consiglio Regionale o Provinciale dell’Ordine debbono essere rinnovati solo qualora siano apportate modifiche al testo originario dell’informazione pubblica.

Per l’iscrizione sulla carta intestata e sui biglietti da visita che debbono essere quelle specificate all’art. 3 non è necessario nè l’autorizzazione del Sindaco nè il parere del Consiglio Regionale dell’Ordine.

ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI (ART. 8)

Le disposizioni degli art. 2, 3, e 7 si applicano anche alle associazioni tra professionisti in qualsiasi forma costituite. Dopo le diciture relative al tipo d’associazione, come previsto dallo statuto costitutivo, debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nomi e i cognomi degli psicologi associati, con la possibilità di utilizzare le altre locuzioni di cui agli art. 3, 4 e 5. in ogni caso l’indicazione di uno studio associato con denominazioni quali “Studio di psicologia e psicoterapia”, oppure “Studio di psicologia e terapia della coppia” o comunque riferibile a terapie non può essere riportata da psicologi non psicoterapeuti.

CARATTERISTICHE ESTETICHE (ART. 9)

Per le caratteristiche estetiche delle targhe, delle insegne e delle inserzioni, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della Sanità del 16 settembre 1984 n° 657.

SITUAZIONI DI ABUSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI (ART. 10)

Non è considerata pubblicità l’informazione che il professionista invia direttamente a Medici o Dirigenti scolastici o Dirigenti aziendali per presentare la propria attività o progetti specifici, purchè tale informazione sia su carta intestata a proprio nome o a nome dello Studio Associato al quale si appartiene, sottoscritta dallo/dagli psicologo/i, contenga indicazione dei titoli e delle specializzazioni riconosciute dell’Ordine e sia indirizzata nominativamente al Medico o al Dirigente.

Gli esercenti la professione di psicologo che effettuino pubblicità nelle forme consentite, senza l’autorizzazione ovvero senza parere del Consiglio Regionale o Provinciale dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare ed assoggettati alla sanzione disciplinare della censura o della sospensione da uno a sei mesi.

Se la pubblicità, non autorizzata o priva del prescritto parere, contiene indicazioni false, la sospensione è da sei mesi ad un anno.

Alla stessa sanzione sono assoggettati gli psicologi che effettuino la pubblicità, a qualsiasi titolo, con forme e mezzi non disciplinati dal presente atto di indirizzo.

Una Legge che parla della pubblicità degli psicologi?

 

Una seconda Legge che parla della pubblicità degli psicologi?




Consiglio Nazionale e Consiglio Lombardo dell'Ordine mettono indirizzi e regolamenti? Intanto la Psicologia Italiana viene reclamizzata dalla consulenza offerta per Il Grande Fratello senza che l'Ordine se ne occupi



Sembrava strano che non ci fossero un Modulo, un nullaosta e l'intervento del Comune!

 

 

 


...Così i clienti avranno vita meno facile nella scelta dello psicologo


...Lo psicologo si distingue per il Numero !


...Quindi il Centro di Psicoterapia X non puo' godere della collaborazione di uno psicologo scolastico o di un esperto in psicodiagnosi

...Terza e quarta Legge interessata!

 

 

 


...Le finalità promozionali sono peccaminose...
...Decoro professionale? Quale?....

...Serietà scientifica?? Immagine.....????

 

 

 


... la psicologia è una professione sanitaria????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Tutte informazioni che i clienti capiscono subito: sbaglia chi pensa che all'utente/cliente serve sapere "cosa" uno psicologo sa fare e "come" lo fa

 

 

 

 

 

 

....Non bastava il discutibile intervento dello Stato..

 


....Ecco ora una nuova forma di intermediazione, e di potere.....

...Chi si è specializzato in Psicologia della Religione o dello Sport ad Harvard o a Leida deve tenerlo segreto...!

 

...gestaltico, bio-energetico, gruppo-analitico si possono dire o no?....

 

 

 

 


 

 

....Non basta la Specializzazione? No, ci vuole anche la documentazione....

...il che esclude il rischio di poter professare alcuna psicoterapia di frontiera (anziani?, di comunità? via web?...)

 



...La carriera di uno psicologo che ha lavorato 10 anni per un Ministero, la Fiat, il Vaticano o un Governo africano, non si può raccontare....

 

 

...Niente premi Nobel, nella psicologia italiana!!


....Un bel parere non si nega a nessuno!

 


....meno male !!!!

....Parere vincolante?

 

 

 

 

 

...Ci sarà un Modulo, speriamo !

 

 

 

 

 

....Meno male! Un po' di prudenza....

 

 

 


....Domanda, documentazione e ....niente innovazioni, please!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...Si sa..l'Informazione non ha finalità promozionali !!! E di nuovo decoro, criteri, tutela....: quelli decisi da chi?

 

 

....I test devono restare segreti: sono l'ultimo baluardo a difesa della pensione!!

 

 

 



...Forse occorreva anche precisare:"..che la consulenza non concerna il traffico di droghe, di armi, ....."

 

 

 

 

 

...La competenza estetica dei Consigli dell'ordine è ben nota!!!

 

 

 

...Uau!!Troppo lassismo.....

 

 

...Ah, bè, mi pareva!

 

...Ah, bè, mi pareva!

 

 

 

 

 

....Qui si esagera col lassismo!

 

 

 

 

 

....Modernissimo, quando tutto la Psicologia professionale moderna corre verso le imprese pluridisciplinari e pluriprofessionali...!!!

 

 

 

Quanta Legge? e perchè adattare la Psicologia ad una Legge sulla Sanità di quasi 20 anni fa ?



...Morte ai depliants, le brochure, i volantini, le locandine !!!!!!


..La vita è un'autorizzazione....

 

....Ecco qui, la vera natura nella Psicologia italiana: tutto ciò che non è autorizzato è proibito!!! Grande lezione imparata dai Talebani..

 

 

 

 

 

 

Psychopaedìa: pubblicità e professione