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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
1. La professione di psicologo comprende luso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Ora,
vediamo questo Ordine, come funzionerà a regime ordinario.
Il primo articolo è il segno della mediazione e dei rimaneggiamenti
di 18 anni! Il termine psicoterapia è sparito fra le competenze
ordinarie dello psicologo, per dare un contentino ai medici. Lo psicologo
può però fare prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione
e sostegno.
Sarà divertente seguire i futuri contenziosi relativi a quei colleghi
i quali non ammessi nellelenco speciale degli psicoterapeuti (di
cui parleremo avanti) fanno psicoterapia chiamandola prevenzione
primaria oppure attività di abilitazione (?) riabilitazione
o di sostegno. Dovranno essere stampate montagne di libri
prima che si arrivi a chiarire la distinzione fra queste pratiche, aperte
a tutti gli iscritti allAlbo, e la psicoterapia, riservata a una
piccola minoranza.
(Requisiti per lesercizio dellattività di psicologo)
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito labilitazione in psicologia mediante lesame di Stato ed essere iscritto nellapposito albo professionale.
2. Lesame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi allesame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante leffettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino
a che non sapremo come e chi farà lesame di Stato, dobbiamo sospendere
il giudizio. Attendiamo dunque Cossiga alla prova per altri 6 mesi. Speriamo
solo che la SIPS stia vicino al Quirinale.
Come vicino deve stare al Ministero P.I. che deve decretare le modalità
di tirocinio per i candidati allesame di Stato. A parte la comicità
dei 6 mesi di differenza, per cui avremo un Decreto Presidenziale che
resterà 6 mesi inattivo per attendere il decreto Galloni, resta il grave
rischio che il Ministero P.I. segua lo stile di questa legge per cui le
sole cose riconosciute sono quelle pubbliche. Se Galloni non si convincerà
(buon lavoro SIPS!) che il tirocinio si può fare anche nelle strutture
private, avremo un fiorente mercato al rialzo dei certificati, visto che
nemmeno il 20% dei laureati trovano posti di tirocinio nei servizi pubblici.
Comunque attendiamo!
(Esercizio dellattività psicoterapeutica)
1. Lesercizio dellattività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui allarticolo 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Qui
si è consumato il peggior reato contro la psicologia del 2000 con la complicità
degli amici Bertini e Calvi della SIPS, i padri legali di questo piccolo
scippo. Scippo che riguarda la possibilità, presente in stesure
precedenti, di effettuare un training presso strutture private purché
convenzionato con lUniversità o riconosciute dal Ministero P.I.
Le strutture private sono sparite, financo nelle ipotesi della convenzione,
ed il training sarà possibile SOLO presso strutture universitarie. Il
Decreto citato parla infatti solo di Scuole Dirette a Fini Speciali, Scuole
di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento presso lUniversità.
Training privati
addio!
Nessun laureato sano di mente seguirà più un training in
psicoterapia presso le Scuole private (anche famose come la SPI) sapendo
che tale training non potrà a regime essere riconosciuto come abilitante
per la psicoterapia.
Tale scelta è gravissima.
Anzitutto perché chiama le Università a specializzare quantità enormi
di minime strutture. In secondo luogo perché in tal modo si stabilizza
il training, il che significa per esempio favorire il training cognitivo
e behavioristico, contro quello di ispirazione analitica che non può certo
essere fatto dentro una struttura normativa. Infine perché questa linea
farà lentamente morire intere Scuole di pensiero che nei training trovavano
uno stimolo per il proprio sviluppo. Questo scippo ammazzerà a meno che
la Legge non venga cambiata appena lordine sarà attivato, interi
filoni del pensiero psicoterapeutico e quindi psicologico tout court.
I commi 2 e 3 dellart. 3 non meritano commenti in quanto sembrano
presi di peso dai dialoghi di Drive In.
Art. 4
(Istituzione dellalbo)
1. E istituito lalbo degli psicologi.
2. Gli iscritti allalbo sono soggetti alla disciplina stabilita dallart. 622 del codice penale.
Art. 5
(Istituzione dellordine degli psicologi)
1. Gli iscritti allalbo costituiscono lordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.
Art. 6
(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dellordine)
1. Qualora il numero degli iscritti allalbo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede lordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nellambito della stessa regione.
2. Listituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dellordine.
3. Al consiglio dellordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dellordine.
Art. 7
(Condizioni per liscrizione allalbo)
1. Per essere iscritti allalbo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino linterdizione alla professione;
c) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti allestero, dimostrare di risiedere allestero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato.
Art. 8
(Modalità di iscrizione allalbo)
1. Per liscrizione allalbo linteressato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dellordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dellart. 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito lesercizio della libera professione.
4. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sullalbo annotazione con la relativa motivazione.
Art. 9
(Iscrizione)
1. Il consiglio regionale o provinciale dellordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
Art. 10
(Anzianità di iscrizione allalbo)
1. Lanzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa delibera.
2. Liscrizione allalbo avviene secondo lordine cronologico della deliberazione.
3. Lalbo reca un indice alfabetico che riporta il numero dordine di iscrizione.
5.Lalbo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dallesercizio professionale, la relativa indicazione.
Art. 11
(Cancellazione dallalbo)
1. Il consiglio regionale o provinciale dellordine, dufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dallalbo:
a) nei casi di rinuncia delliscritto,
b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuta a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), e d) dellarticolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza allestero, liscritto venga esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito linteressato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
Art. 12
(Consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Il consiglio regionale o provinciale dellordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nellalbo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dellordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dellordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dellordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura losservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
e) cura la tenuta dellalbo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dellalbo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dellordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dellordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire lesercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dellarticolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
Art. 13
(Attribuzione del presidente del consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Il presidente ha la rappresentanza dellordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Art. 14
(Riunione del consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Il consiglio dellordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti allalbo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Art. 15
(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dellordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dallalbo, sono notificate entro venti giorni allinteressato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dellordine ed allalbo del comune di ultima residenza dellinteressato.
Art. 16
(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Il consiglio regionale o provinciale dellordine se, richiamato allosservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti allalbo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dellordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dellassemblea per lelezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dellordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti allalbo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nellesercizio delle sue funzioni.
Art. 17
(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dellordine ed in materia elettorale)
1. Le deliberazioni del consiglio dellordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Art. 18
(Termini di presentazione dei ricorsi)
1. I ricorsi di cui allart. 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Art. 19
(Decisioni sui ricorsi)
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dellordine, di cui allart. 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e linteressato.
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 NO COMMENT
Art. 20
(Elezione del consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Lelezione del consiglio regionale o provinciale dellordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dellordine uscente rimane in carica fino allinsediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti allalbo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dellordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. Lavviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
5. Lavviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dellordine, contiene lindicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di quindici giorni dalla prima.
7. Lelettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante lesibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. Lelettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nellurna.
9. Dellavvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nellelenco degli elettori.
10. È ammessa la votazione per corrispondenza. Lelettore chiede alla segreteria del consiglio dellordine la scheda alluopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare lintegrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nellurna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dellordine, è costituito da un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dellurna durante le operazioni elettorali.
Questo articolo è pignolissimo sulle procedure, ma dimentica un aspetto essenziale: chi e come si può candidare e come le candidature devono essere rese pubbliche.
Questa omissione non è secondaria, in quanto destini diversi avrebbe un Consiglio eletto per liste o candidature singole; con candidature pubbliche o segrete; con o senza impedimenti ( può candidarsi un iscritto verso il quale è in atto un provvedimento disciplinare?)
Analoga imprecisione, anche se questi temi non sono poi così urgenti, va segnalata allart. 13 e poi 28 sul Presidente del Consiglio Regionale e poi Nazionale. Nulla si dice circa le sue possibili dimissioni o circa la eventualità di sfiducia.
Art. 21
(Composizione del seggio elettorale)
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dellordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dellordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dellordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dellufficio elettorale.
Art. 22
(Votazione)
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio Nazionale con il timbro del Consiglio dellOrdine regionale e provinciale degli psicologi. Esse, con lindicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dellinizio della votazione, sono firmate allesterno da uno degli scrutatori, in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
2. Lelettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mandare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nellordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Art. 23
(Comunicazioni dellesito delle elezioni)
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dellordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dellordine
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio Nazionale dellordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dellordine
Art. 24
(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Il presidente del consiglio dellordine uscente o il commissario, entro 20 giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dellordine e li convoca per linsediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede allelezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione di dà comunicazione al Consiglio nazionale dellordine ed al Ministro di grazia e giustizia, ai fini delladempimento di cui allart. 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dellordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il Presidente o il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo
5. In caso di parità di voti prevale, in materiale disciplinare, lopinione più favorevole alliscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.
Art. 25
(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dellordine)
1. Il tribunale o la corte dappello competenti per territorio, ove accolgano un ricordo che investe lelezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dellordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dellordine e al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dellart. 16.
Art. 26
(Sanzioni disciplinari)
1. Alliscritto nellalbo che si renda colpevole di abuso o mancanza nellesercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto può essere inflitta da parte del consigli regionale o provinciale dellordine una delle seguenti sanzioni discuiplinari:
a) avvertimento
b) censura
c) sospensione dallesercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno
d) radiazione
2. Oltre i casi di sospensione dallesercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dallesercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti allordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dellordine quando liscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando liscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta secondo le norme di procedura penale
5. Avverso le deliberazioni del consiglio provinciale o regionale linteressato può ricorrere a norma dellart. 17.
Art. 27
(Procedimento disciplinare)
1. Il consiglio regionale o provinciale dellordine inizia il procedimento disciplinare dufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica allinteressato dellaccusa mossagli, con linvito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a 30 giorni, innanzi al consiglio dellordine per essere sentito. Linteressato può avvalersi dellassistenza di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro 20 giorni allinteressato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione per provvedimento per 10 giorni nella sede del consiglio dellordine e allalbo del comune dellultima residenza dellinteressato
Art. 28
(Consiglio nazionale dellordine)
1. Il consiglio nazionale dellordine è composto dai presidente dei consigli regionali e provinciali limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente art. 6. Esso dura in carica 3 anni.
2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere
4. Il presidente ha la rappresentanza dellordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio
5. Il caso di inadempimento è sostituito dal vice presidente
6. Il Consiglio nazionale dellordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dellordine
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dellordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dellordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone allapprovazione per referendum agli stessi
d) cura losservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dellordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale
g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità
h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nellalbo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dellordine.
Art. 29
(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita lalta vigilanza sullordine nazionale degli psicologi
Art. 30
(Equipollenza di titoli)
1. Allesame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto lequipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane
Art. da 21 a 30 NO COMMENT |
NORME TRANSITORIE
Art. 31
(Istituzione dellalbo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dellordine)
1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente dei tribunali dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dellalbo professionale degli aventi diritto alliscrizione a norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dellesame di Stato per i titoli di cui allart. 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli provinciali o regionali dellordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione
Cominciamo ad analizzare le NORME TRANSITORIE perché sono queste che, a breve, interessano tutti noi psicologi. La prima questione posta da questo articolo riguarda la tempestività. Vorranno e riusciranno i Presidenti dei Tribunali a nominare un Commissario nei termini previsti? Ecco un primo compito della SIPS, specie nelle sue articolazioni periferiche: vigilare e premere affinchè i termini siano rispettati. La seconda questione riguarda la scelta del Commissario: chi e come sarà scelto? Credo che cauti e rispettosi contatti da parte della SIPS con i Tribunali dei capoluoghi di regione siano più che opportuni. Il comma 2 invita il Commissario a indire elezioni entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dellesame di Stato. Anche qui si pone un problema di vigilanza, se non volgiamo che i tempi si dilatino senza fine. |
Art. 32
(Iscrizione allalbo in sede di prima applicazione della legge)
1. Liscrizione allalbo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b), e d) dellart. 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui allart. 31
a) ai professori ordinari , straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con unattività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private:
d) a coloro che abbiano operato per almeno 3 anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimento nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Entro 60 giorni dalla nomina del Commissario di cui allart. 31 si deve presentare domanda: dove e come? Anche qui la SIPS dovrà certo farsi carico di un servizio di assistenza e informazione. La domanda è ammissibile per: a- tutti gli psicologi operanti a diverso titolo alluniversità; b- ai laureati - in ogni disciplina che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche in materia psicologica, per il cui accesso sia ora richiesto diploma di laurea in psicologia. QUI PARE che tutti i detentori di un posto di ruolo nelle USL, negli Enti Locali, negli O.P. in qualità di psicologi siano ammessi. A MIO AVVISO devono essere ammessi anche coloro che insegnano psicologia nelle SCUOLE PROFESSIONALI. Inoltre larea si estende se viene data alla dizione di istituzione pubblica una interpretazione estensiva comprendente fondazioni, associazioni riconosciute, enti morali, ecc. c - il comma b- sembra una ripetizione della parte finale del comma a d - ai laureati in ogni disciplina che da almeno 7 anni svolgano con Enti e Istituzioni pubbliche e private; QUALI SONO TALI ENTI O ISTITUZIONI? Le imprese sono enti privati? e le associazioni e le cooperative? QUI SARA POSSIBILE UN DIFFUSO CONTENZIOSO che potrebbe essere contenuto dallattiva presenza della SIPS. |
Art. 33
(Sessione speciale di esame di Stato)
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:
a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso unistituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto lequipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;
c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dalluniversità, nonché i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione per almeno due anni dopo la laurea;
d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso unistituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Questo articolo è il meno chiaro ed il più rischioso fra tutti. Anzitutto nulla si dice sui termini e le modalità di attivazione; poi nulla viene detto sulla composizione della Commissione; infine non si fa cenno alliter per il contenzioso ed i ricorsi. Circa questultimo punto è probabile sia sottintesa la magistratura ordinaria. Per il secondo punto sembra intuitiva la discrezionalità del Commissario, così come per il primo punto. Tutto ciò è pericolosissimo, in quanto si rischia di allungare i tempi di anni! Infatti se tutto va bene il Commissario entra in carica entro un mese dalla pubblicazione della Legge e procede allesame delle domande di cui allart. 32. Poi indice le elezioni per lordine entro 3 mesi dai risultati della sessione speciale dellesame di Stato. Ma quanto dureranno la composizione, lattivazione e lesame di migliaia di aspiranti psicologi? ESISTE IL RISCHIO CHE LORDINE ABBIA I SUOI ORGANISMI E QUINDI SIA ATTIVO FRA 5 O 10 ANNI? Ecco un altro bel compito per la SIPS. Comunque possono essere ammessi allesame: a tutti i precari operanti nei servizi socio-sanitari, nelle scuole, negli Enti locali con una mansione psicologica, con una laurea di ogni tipo: b - tutti coloro che da almeno 2 anni siano laureati in psicologia; specializzati, perfezionati o qualificati in psicologia presso corsi universitari, con ogni tipo di laurea; c - laureati in discipline diverse che per due anni abbiano lavorato per enti pubblici o controllati dalla P.A. d coloro che abbiano vinto un pubblico concorso per un posto in materia psicologica. INSOMMA TUTTI QUELLI CHE HANNO SOLO SFIORATO UN ENTE PUBBLICO POSSONO FARE DOMANDA PER LESAME ..e coloro che fanno lo psicologo alla Pirelli, al sindacato o come libero professionista ..? sono laureati o specializzati in psicologia o lavorano da almeno 7 anni è meglio che comincino a farsi chiamare in modo diverso! |
Art. 34
(Ammissione allesame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione)
1. In deroga a quanto previsto dallart. 2 comma 3, sono ammessi a sostenere lesame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dellentrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di aver svolto, per almeno 1 anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo
Grande regalo fatto alle Scuole di specialità ma forse pertugio per lentrata di molti psicologi senza padrini. Infatti questo articolo ammette domande di coloro che allentrata in vigore della Legge risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale, ma non di dice se pubblico o privato . |
Art. 35
(Riconoscimento dellattività psicoterapeutica)
1. In deroga a quanto previsto dallart. 3, lesercizio dellattività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti allordine degli psicologi o medici iscritti allordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno 5 anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con lindicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dellesercizio della professione psicoterapeutica.
2. E compito degli organi stabilire la veridicità di detta certificazione
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili sino al compimento del 5° anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Legge.
Questo articolo sembra una vera e gigantesca sanatoria, ma offre un grande potere ai futuri gestori dellOrdine. Intanto occorre che gli aspiranti psicoterapeuti siano laureati da almeno 5 anni e siano iscritti allAlbo (psicologi o medici): a quel punto possono autocertificarsi come psicoterapeuti, ma sottoponendosi al giudizio degli Ordini (sic!) psicologico e medico. Questa norma vale solo per 5 anni dopo lentrata in vigore della legge. Ora vediamo. La supposta sanatoria vale per chi ha un lavoro presso un ente pubblico e per chi supera lesame di stato (sessione speciale), e poi per chi presenta certificazioni gradite a ben 2 Ordini. Insomma, chi si è appena laureato o sta laureandosi PUO SMETTERE DA ORA di seguire un training per fare lo psicoterapeuta, a meno che non sia presso una scuola MOLTO immanicata con le camarille mediche e baronali: tanto fra 5 anni NON potrà fare psicoterapia! La certificazione che presenterà il candidato dovrà essere definita valida dallOrdine degli psicologi e da quello dei medici. Possiamo scommettere che tutti i trainings non accademici , non ortodossi, estranei allispirazione medica saranno tenuti fuori? Questo VUOL DIRE che, salvo che se dipendenti pubblici o laureati in psicologia, i giovani faranno bene ad astenersi fin dora dalliscriversi a training terapeutici in, per es., psicodramma, psicoanalisi non ortodossa, psicoterapie corporee non verbali, analisi immaginativa, art-therapy e le altre circa 240 psicoterapie esistenti oltre alla decina di classiche! Scuole di psicoterapia eterodosse, creatività nella ricerca psicoterapeutica, pluralità delle metapsicologie e delle tecniche .ADDIO! La psicologia italiana è finalmente normalizzata! |
Art. 36
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia