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SCUOLE DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA E RICONOSCIMENTO

Sul numero speciale di CNP - scuole psicoterapia analitica, organo ufficiale della Consulta Nazionale Permanente per gli Istituti di formazione in psicoterapia ad orientamento analitico, dall'inizio dell'estate si affronta il problema del riconoscimento di scuole di formazione in questo settore.
Il Presidente, G. Ceccarelli, ha infatti inviato al Ministro una concreta proposta relativamente ai criteri he dovrebbero essere applicati per pervenire al riconoscimento degli istituti di formazione all'attività terapeutica.
Ovviamente il riferimento è agli istituti privati ed alla legge 56/89 che istituisce l'Albo ed Ordine degli Psicologi
Tale Legge stabilisce , com'è ormai noto a tutti, che si debba fare un iter di quattro anni di specializzazione universitaria o presso un istituto riconosciuto per poter esercitare la professione di psicoterapia.
Le proposte della CNP sono precise e puntali e rimandiamo dunque ad una lettura della fonte per i dettagli; qui segnaliamo gli ambiti di intervento:

1-      la Commissione propone che almeno parte del tirocinio venga realizzato presso istituti privati riconosciuti debitamente convenzionati; CNP insiste però perché sia lo specializzando a scegliere dover fare tirocinio per lasciargli innanzi tutto libertà e per evitare di privilegiare solo alcuni orientamenti ed impostazioni, provocando così danni notevoli sullo sviluppo generale del settore.

2-      Gli istituti saranno considerati adeguati se:

a)      sono in grado di precisare in termini teorici ed applicativi il loro orientamento;

b)      la loro impostazione è riconosciuta e praticata a livello internazionale;

c)      la società di cui la scuola fa parte ha collegamenti internazionali.

CNP protesta in particolare per il terzo punto proposto dalla Commissione sottolineando che spesso la forma non costituisce la sostanza (in ogni caso i punti b e c sembrano lasciare poco spazio alle possibilità di innovazione e di seria sperimentazione nel settore, pena il non riconoscimento - n.d.r.).

3-      per quanto riguarda poi le strutture didattiche adeguate che ciascuna scuola dovrebbe possedere, CNP sottolinea come la formulazione della Commissione sia almeno in parte ambigua, mancando di riferimenti concreti.

4-      l'iter didattico annuale è svolto in 400 ore ripartite fra attività di formazione teorica, formazione personale (il totale delle ore in ciascun settore è stabilito dalla Scuola) cui si aggiungono 100 ore - fisse - in tirocinio. Ma ciò che lascia un po' perplessa la CNP è la sottolineatura della ripartizione degli insegnamenti a carattere teorico che inserisce fra l'altro come materie propedeutiche psicologia generale, evolutiva, psicopatologia e diagnostica clinica poiché tali apprendimenti dovrebbero già derivare dal corso di laurea precedente alla specializzazione. (A noi pare che anche l'altra aggiunta dell'insegnamento, almeno a livello conoscitivo, dei principali indirizzi psicoterapeutici, sia altrettanto eccessiva e dovrebbe derivare essa pure dall'iter di base universitario).
Le scuole di formazione devono inoltre esplicitare modalità e criteri di ammissione degli allievi e di verifica e valutazione periodica del livello raggiunto; nell'attestato finale devono essere evidenziate:

a)      la formazione raggiunta - secondo CNP con certificazione di frequenza al monte ore previsto e relazione degli analisti didatti incaricati sul livello raggiunto dall'allievo;

b)      l'acquisizione teorica conseguita;

c)      l'elaborazione di una tesi finale.

5-      il corpo docente necessario per poter documentare la sua competenza. Rispetto a questo CNP propone di abilitare all'insegnamento chi è in possesso di un titolo di studio a livello universitario con più di almeno 3 anni di docenza nella materia presso quello specifico Istituto o un altro parallelo. Questo in via transitoria. Per il futuro occorrerà dimostrare di avere una esperienza di almeno 3 anni come assistente presso un docente di corsi compresi nel piano di formazione di un istituto.

6-      ovviamente le scuole riconosciute sono tenute a presentare una relazione annuale sulle attività formative.

7-      Completa opposizione fra Commissione e CNP c'è invece sul punto della durata del riconoscimento che dovrebbe essere di 5 anni, allo scadere dei quali la richiesta va rinnovata. CNP sottolinea che la Legge e i decreti relativi non differenziano rispetto alla durata università ed istituti privati e inoltre si parla di riconoscimento delle scuole e non dei programmi formativi. Di conseguenza CNP propone che "Un Istituto, dal momento in cui riceve il  riconoscimento da parte del Ministero, è riconosciuto fino al provvedimento motivato di revoca".
La lettera al  Ministero si conclude con la richiesta della CNP, sulla base del documento della Commissione che propone di istituire un ulteriore gruppo di esperti che affianchi i funzionari del Ministero nell'applicazione di questo D.M., di entrare a far  parte di tale gruppo.